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Lo scopo del credito di imposta è quello di dare ossigeno ai media tradizionali agevolando gli investimento su tali mezzi di comunicazione a discapito delle pubblicità sui nuovi media. L’elenco dei media beneficiari dell’agevolazione anticipato è alquanto restrittivo e si traduce nell’acquisto di spazi pubblicitari e di inserzioni commerciali:
Non rientrano nell’agevolazione le spese per l’acquisto di spazi destinati a servizi come le televendite, i pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat line con servizi a sovraprezzo.
Il credito di imposta per le pubblicità è stato introdotto dal Dl 50/2017. Il successivo Dl 148/2017 (convertito nella Legge 172/2017 , pubblicata sulla G.U. 284 del 05/12/2017) ha previsto lo stanziamento di 62,5 milioni di euro per il 2018, di cui:
I limiti di spesa sono distinti per le due tipologie di investimenti “in coerenza con il fatto che gli stessi stanziamenti delle risorse sono stati distinti dalla legge per i due tipi di media”. Pertanto le imprese potranno partecipare ai due crediti sia per le pubblicità sui giornali che sulle emittenti radiofoniche.
Le disposizioni operative del credito di imposta sono rimandate al decreto attuativo ad oggi non pubblicato.
Destinatari del credito d’imposta sono i contribuenti titolari di reddito d’impresa o di lavoro autonomo che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie, il cui valore superi di almeno l’1% gli analoghi investimenti effettuati nell’anno precedente sugli stessi mezzi di informazione.
La misura del credito d’imposta, determinato sull’incremento dell’investimento è pari:
Le spese ammissibili devono essere prese al netto di quelle accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altro onere diverso dall’acquisto. In ogni caso, per poter accedere al beneficio, gli investimenti pubblicitari devono essere effettuati su giornali ed emittenti editi da imprese titolari di testata giornalistica iscritta presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli operatori di comunicazione e dotate della figura del direttore responsabile.
Il credito d’imposta è applicabile anche agli investimenti effettuati dal 24 giugno al 31 dicembre 2017, ferma restando la necessità della stessa soglia incrementale riferita all’anno precedente.
Peraltro, l’estensione al secondo semestre del 2017 è riferita ai soli investimenti pubblicitari sulla stampa, e in questo caso sono agevolabili anche quelli effettuati sui giornali on line.
Le spese per gli investimenti agevolabili si considerano sostenute in base alle regole e ai criteri che il Tuir (Testo unico delle imposte sui redditi) stabilisce per la determinazione dei componenti del reddito d’impresa.
Inoltre, il sostenimento della spesa deve essere “certificata” da un’attestazione dei soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità in materia di dichiarazioni fiscali ovvero dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
Il credito d’imposta, utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite il modello F24, non è cumulabile con ogni altra agevolazione prevista per le medesime voci di spesa.
Regole particolari sono stabilite per le ipotesi in cui l’ammontare del credito richiesto sia superiore a 150mila euro: il richiedente potrà beneficiare dell’agevolazione a condizione che sia iscritto (o abbia inoltrato alla Prefettura competente la richiesta di iscrizione) agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (White List – articolo 1, comma 52, legge 190/2012).
Quanto alle modalità di presentazione dell’istanza di accesso all’agevolazione verrà pubblicata un’apposita piattaforma dell’Agenzia delle entrate attraverso la quale presentare una comunicazione di prenotazione telematica in una finestra temporale che potrebbe andare dal 1° al 31 marzo di ogni anno. La comunicazione dovrà contenere i seguenti dati:
I controlli verranno svolti dall’Agenzia delle entrate e dall’Amministrazione in base alle proprie competenze e saranno finalizzati alla verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla legge, in mancanza dei quali si procederà al recupero coattivo delle somme di cui si sia indebitamente beneficiato.
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