Guida al Contenuto
Il credito d’imposta spetta per un importo massimo di euro 250 e solo in caso di chiusura positiva della negoziazione assistita o di conclusione dell’arbitrato con lodo nel 2016.
L’agevolazione, con riferimento all’anno d’imposta 2015, poteva essere richiesta a partire dal 11 gennaio 2016 fino all’11 febbraio 2016 al Ministero della Giustizia in modalità telematica. In caso di definizione con successo di più negoziazioni o di più arbitrati era necessario trasmettere diverse richieste. Il Ministero stesso comunicava al richiedente, entro il 30 aprile 2016, l’importo del credito d’imposta effettivamente spettante per ciascun procedimento da utilizzare in compensazione anche con F24 ma trasmesso solo in modalità telematica.
Con riferimento ai periodi d’imposta successivi al 2015, il Ministero della giustizia comunica all‘interessato, entro il 30 aprile di ciascun anno successivo a quello di corresponsione dei compensi, l‘importo del credito di imposta effettivamente spettante in relazione a ciascuno dei procedimenti e determinato in misura proporzionale alle risorse stanziate.
Il credito di imposta deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile a decorrere dalla data di ricevimento della comunicazione da parte del Ministero in diminuzione delle imposte sui redditi. Il credito di imposta non dà luogo a rimborso. La parte del credito non utilizzata (rigo151 del Modello 730-3/2017) è fruibile negli anni seguenti ed è riportata nelle successive dichiarazioni dei redditi.
Tipologia | Documenti |
Credito d’imposta negoziazione e arbitrato | Comunicazione Ministero della Giustizia |
Credito compensato in F24 | Modello F24 |