Un altro anno contabile è agli sgoccioli ed inizia il periodo dei controlli. In questo post voglio soffermarmi sui controlli su Fatture ed IVA, al fine di giungere alla compilazione della dichiarazione annuale IVA che da quest’anno va presentata entro il 28/02/2017. Infatti, con le ultime novità in materia di IVA, la dichiarazione annuale esce dal Modello Unico e si anticipa a febbraio sostituendo anche la Comunicazione Annuale dati IVA.
Guida al Contenuto
Gli elementi essenziali della Fattura
Una prima verifica riguarda la presenza in fattura di tutti gli elementi essenziali:
- dati dell’emittente e del destinatario,
- natura, qualità e quantità dei beni ceduti
- descrizione dettagliata in caso di prestazioni di servizi
- riferimenti al DDT in caso di fattura differita
- indicazione dell’aliquota o dell’esenzione/esclusione dall’imposta
Proprio per i casi di esenzione/esclusione è opportuno indicare se si tratta di:
- Fattura emessa in regime di inversione contabile (reverse charge – es. edili)
- Fattura non soggetta
- Autofatturazione
- Operazione non imponibile
- Operazione esente
Fatture ed Aliquote IVA
Un importante controllo da fare riguarda la corretta applicazione delle aliquote IVA. Le aliquote IVA in vigore per il 2016 sono:
- 4% prevista dalla tabella A – Parte II;
- 5% introdotta con la circolare 31/E 2016 e riguardale prestazioni sociali, sanitarie ed educative delle cooperative sociali;
- 10% prevista dalla tabella A Parte III;
- 22% per tutte le ipotesi residuali.
In caso di errori dell’applicazione dell’aliquota IVA è necessario procedere con l’emissione di una nota di debito o di credito ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72
Iva per Cassa
Per i contribuenti che hanno utilizzato il regime Iva per Cassa è necessario verificare la corretta indicazione della dicitura in fattura:
Fattura emessa secondo il regime per cassa ex DL 83/2012
Il secondo controllo riguarda la data di incasso delle fatture emesse per poter procedere al versamento dell’IVA e la data di pagamento delle fatture ai fornitori per detrarre l’IVA sui beni e servizi acquistati.
Importante precisare che l’imposta diventa esigibile in ogni caso dopo un anno dall’effettuazione dell’operazione. Lo stesso discorso vale anche per la detrazione sugli acquisti.
Fatture Differite
In caso di fatture differite è opportuno verificare che:
- le fatture collegate a DDT siano state emesse al massimo entro il giorno 15 del mese successivo alla consegna o spedizione del bene
- i DDT per beni spediti e fatturati nel mese successivo rientrino nella liquidazione IVA del mese di consegna/spedizione e non nel mese di emissione della fattura.
Note di credito e debito
In merito alle note di credito/debito emesse nel corso dell’anno 2016 è necessario verificare 2 cose:
- indicazione degli estremi della fattura di riferimento;
- se emesse oltre 365 giorni dall’emissione della fattura originaria siano senza addebito dell’IVA ai sensi dell’art. 26 del DPR 633/72.
Operazioni Intracomunitarie
Per le operazioni intracomunitariè importante verificare l’iscrizione del cliente al VIES. Se la verfica effettuata da esito positivo allora è possibile emettere fattura senza applicazione dell’IVA italiana indicando:
- in caso di cessione di beni la dicitura trattasi di vendita intracomunitaria ex art. 41 DL 331/93
- in caso di prestazione di servizi la dicitura trattasi di prestazione di servizi intracomunitaria ex art. 7ter DPR 633/1972
Nel caso in cui non sia positiva l’iscrizione al VIES è necessario emettere regolare fattura con addebito dell’imposta
Esportatori Abituali
Qualora si riceva una lettera di intenti da esportatore abituale è necessario:
- Verificare la validazione della lettera di intenti sul sito dell’Agenzia delle Entrate
- Annotare la ricevuta nel registro delle lettere di intenti
- Verificare in fattura l’indicazione: operazione non imponibile ai sensi dell’art. 8 co. 1 lett c) del DPR 633/72 come da vs lettera di intenti n. _______ del ______
Operazioni Extra-UE
In caso di prestazioni effettuate nei confronti di soggetti passivi non residenti è necessario far riferimento alle seguenti disposizioni di non imponibilità:
- Nel caso di cessioni di beni: non imponibile ai sensi dell’art. 8 Dpr 633/72
- Nel caso di prestazioni di servizi: non imponibile ai sensi dell’art. 7ter Dpr 633/72
- Per le prestazioni di servizi deroganti il criterio dell’art. 7ter è opportuno verificare i singoli casi.
Altri controlli
Altri controlli da fare riguardano la corretta applicazione del reverse charge disciplinato dall’art 17 del dpr 633/72 (ad esempio in edilizia) ed in caso di fatture di acquisto verificare la corretta integrazione della fattura con l’IVA da applicare.
Ulteriore attenzione va fatta anche alle fatture da emettere in regime di split payment nei confronti della pubblica amministrazione: in questo caso è necessario verificare che in fattura ci sia indicato che trattasi di cessione/prestazione soggetta a scissione dei pagamenti art. 17/ter DPR 633/72.