Con la riforma Fornero è stato introdotto un contributo di licenziamento che i datori di lavoro dovranno versare all’INPS per finanziare l’ASPI (contributo ASPI) . Il contributo, un ulteriore onere per le imprese, è stato disciplinato dall’INPS che nell’allegata circolare spiega anche come versare il contributo di licenziamento.
Nel corso degli (dal 2012 al 2017) il contributo di licenziamento è stato spesso oggetto di esenzioni proroghe e modifiche e per questo motivo si rende necessario un aggiornamento di questo articolo.
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La circolare INPS precisa che i datori di lavoro saranno tenuti all’assolvimento della contribuzione in tutti i casi in cui la cessazione del rapporto generi in capo al lavoratore il teorico diritto alla nuova indennità, a prescindere dall’effettiva percezione della stessa. Questo concetto era già chiaro rileggendo la norma che ha introdotto il contributo di licenziamento:
Nei casi di interruzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato per le causali che, indipendentemente dal requisito contributivo, darebbero diritto all’ASpI, intervenuti a decorrere dal 1° gennaio 2013, è dovuta, a carico del datore di lavoro, una somma pari al 41 per cento del massimale mensile di ASpI per ogni dodici mesi di anzianità aziendale negli ultimi tre anni. Nel computo dell’anzianità aziendale sono compresi i periodi di lavoro con contratto diverso da quello a tempo indeterminato, se il rapporto e’ proseguito senza soluzione di continuità o se comunque si è dato luogo alla restituzione di cui al comma 30.
Restano esclusi dal contributo di licenziamento le interruzioni dei rapporti di lavoro per:
Fino al 31/12/2016 saranno in vigore anche le seguenti cause di esclusione dal contributo di licenziamento:
In una tabella riepilogativa sono state analizzate le singole cause di cessazione di rapporto di lavoro che possono dar vita al versamento del contributo di licenziamento
Ticket Aspi dal 2017 | |
Quando si versa | Quando non si versa |
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Il ministero del lavoro è intervenuto per fornire un importante chiarimento sul contributo di licenziamento per colf e badanti.
Dopo le fondate preoccupazioni delle associazioni di categoria e soprattutto delle famiglie italiane, il ministero del Lavoro ha precisato che il contributo di licenziamento va riferito solo ai rapporti intrattenuti con imprese. Nessun contributo di licenziamento è dovuto dalle famiglie che decidono di interrompere il rapporto con la colf, la baby sitter o la badante.
La legge di bilancio per il 2018 ha raddoppiato il ticket licenziamento per le imprese rientranti nell’ambito di applicazione della Cigs che ricorrono a procedure di licenziamento collettivo ai sensi della legge 223/91.
L’art. 1, co. 137 della Legge n. 205/2017, infatti, prevede che, dal 1° gennaio 2018, per ciascun licenziamento effettuato nell’ambito di procedure collettive da parte di un datore di lavoro tenuto alla contribuzione per il finanziamento dell’integrazione salariale straordinaria [ex articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148], l’aliquota percentuale di cui all’articolo 2, comma 31, della Legge 28 giugno 2012, n. 92, è innalzata all’82%.
La misura di partenza del contributo è, come noto, di € 489,95 per ogni anno di anzianità. Abbiamo parlato di raddoppio, quindi, il contributo dovuto nel caso di licenziamenti collettivi da parte di aziende rientranti nel campo di applicazione della Cigs, dal 2018 sarà pari a € 979,90.
Il contributo è determinato tenendo conto dei ratei mensili di anzianità del rapporto di lavoro del lavoratore.
La misura del contributo deve essere calcolata tenendo conto anche dei periodi di lavoro prestato con contratto diverso da quello indeterminato, se lo stesso è proseguito senza soluzione di continuità o, comunque, se è stato restituito il contributo ASpI versato per i rapporti a tempo determinato;
E delle frazioni di mese superiori a 15 giorni e comunque entro il limite massimo di tre anni.
E del fatto che non deve essere riproporzionato per i lavoratori occupati a tempo parziale
La Legge di Bilancio 2017 ha sancito l’esonero dal versamento del ticket di licenziamento previsto dalla L. 92/2012 per i datori di lavoro che effettuano licenziamenti:
Per semplificare le modalità di calcolo del contributo di licenziamento, il precedente parametro del 50% del trattamento ASpI spettante al lavoratore cessato è stato sostituito con il 41% del massimale mensile.
Il riferimento mensile per il 2013 è pari ad € 1.180,00. Tale valore sarà variato di anno in anno in base alle variazioni ISTAT. Per il 2013 il valore è pari ad € 483,80 per ogni dodici mesi di servizio prestato presso l’azienda. L’importo massimo pari a tre annualità è pari ad € 1.451,00.
In questo articolo gli importi anno per anno del contributo di licenziamento
Nella richiamata circolare sul contributo di licenziamento, l’INPS analizza anche una serie di casi particolari:
Di seguito il testo completo della circolare INPS sul contributo di licenziamento.
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