Il decreto Liberalizzazioni ha rivisto le norme applicabili ai contratti aventi ad oggetto i prodotti alimentari cercando di stabilire norme più eque e meno discriminatorie. Nonostante le molte questioni ancora aperte ed un decreto attuativo in allegato al presente articolo non esente da dubbi, parte le nuova disciplina. Di seguito i punti salienti.
Contratto scritto per i prodotti alimentari
Le nuove disposizioni dell’articolo 62 del decreto liberalizzazioni parlano chiaramente di contratto avente forma scritta per le cessioni di prodotti del settore agro alimentare (ad eccezione dei contratti stipulati con i consumatori finali). Il contratto prevede una serie di elementi essenziali imprescindibili che sono:
- durata, quantità e caratteristiche del prodotto venduto;
- modalità di consegna;
- modalità di pagamento
La mancata stipula del contratto o la carenza di elementi essenziali è punti con la sanzione da 516 euro a 20.000 euro, per entrambe le parti inadempienti.
Con il contratto scritto si mira ed eliminare le asimmetrie presenti sul mercato agricolo vietando:
- di imporre condizioni di acquisto e o di vendita ingiustificatamente gravose;
- di applicare condizioni diverse per prestazioni simili;
- di vincolare le compravendite a fatti o atti che non sono connessi con l’operazione;
- di adottare condotte commerciali sleali.
Particolari disposizione sono previste per le operazioni di vendita istantanee o di tentata vendita che devono riportare la dicitura “Assolve gli obblighi di cui all’art. 62, comma 1, del DL 24.1.2012, n1, convertito con modificazioni dalla Legge 24.3.2012 n. 27” sul documento attestante l’operazione (sia fattura accompagnatoria, documento di trasporto o altro documento).
In caso di forma semplificata con fattura parlante sarà possibile integrare la fattura con le disposizione previste dalla nuova normativa ed il richiamo della precedente dicitura.
In caso di trattative,scambi di comunicazioni commerciali, ordini di acquisto o contratti quadro sarà possibile includere gli elementi in precedenza indicati per assolvere quanto previsto dalla nuova normativa
I pagamenti nel settore agro alimentare
La novità più rilevante riguarda proprio le nuove modalità di pagamento previste nel decreto liberalizzazioni che prevede per le forniture dei prodotti alimentari termini certi per i pagamenti con applicazione automatica degli interessi di mora in caso di ritardati pagamenti a facoltà del creditore. Il tasso, attualmente pari al 10% è calcolato sommando il tasso base BCE attualmente pari al 1%, la maggiorazione prevista dal D.lgs 231/2002 pari al 7% ed una maggiorazione del 2%.
Il termine di pagamento non è omogeneo per tutte le tipologie di prodotti alimentari ed in particolare:
- per i prodotti deteriorabili (latte e prodotti con data di scadenza inferiore a 60 gg) entro 30 giorni dal ricevimento della fattura (spesso si arriva a sessanta giorni dalla cessione);
- per i prodotti deteriorabili entro 60 giorni dal ricevimento della fattura (fino a 90 gg).
In caso di mancata certezza sul ricevimento della fattura i termini per il pagamento fanno riferimento alla data di consegna dei prodotti.