Al termine del periodo d’imposta per la maggior parte dei contribuenti che esercitano attività d’impresa, di lavoro autonomo o attività agricola si trovano a valutare alcuni dati per decidere il regime contabile da adottare. I Soggetti che si avvalgono della possibilità della tenuta della “contabilità semplificata” devono verificare la sussistenza dei requisiti necessari per continuare ad adottare questo regime semplificato. Vediamo le verifiche e gli adempimenti per la scelta del regime contabile.
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Come specificato dall’art. 18 DPR 600/73, possono adottano il regime di contabilità naturale “semplificata” i soggetti:
Possono usufruire di tale regime i soggetti sopra citati che non abbiano superato l’ammontare di ricavi:
Se un contribuente esercita contemporaneamente più attività, nella verifica dei requisiti è necessario andare a verificare il limite nell’attività che costituisce attività prevalente.
Se verificate le condizioni di cui sopra, il contribuente potrà usufruire del regime naturale di tenuta della contabilità semplificata. Tali soggetti saranno tenuti a tenere i Registri IVA, Registro dei beni ammortizzabili ed eventuali Registri obbligatori in relazione all’attività esercitata. Dal 1° gennaio 2002 le imprese in contabilità semplificata hanno la facoltà di non tenere il Registro dei beni ammortizzabili se forniscono i relativi dati, ordinati in forma sistematica, all’ Amministrazione Finanziaria su richiesta della stessa.
I soggetti che si avvalgono del regime di esonero di cui all’art. 34 c. 6 DPR 633/72 “regime di esonero per produttori Agricoli” non sono tenuti ad osservare le disposizioni dell’art. 18 c. 2-4 DPR 600/73.
Disposizioni particolari riguardano coloro che esercitano arti o professioni. Il regime di contabilità semplificato è adottabile da quest’ultimi come regime contabile naturale indipendentemente dall’ammontare dei ricavi conseguiti nell’anno precedente. Sempre è possibile esercitare l’opzione per la tenuta della contabilità con regole ordinarie.
L’impresa che presenta i requisiti sufficienti può applicare tale regime di anno in anno, ex art. 18 c. 7 DPR 600/73: “Il regime di contabilità semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora non vengano superati gli importi indicati nel c. 1”.
Se, in sede di apertura del nuovo esercizio, è verificato il superamento della soglia quantitativa prevista dal c. 1, a partire dal nuovo periodo d’imposta è necessario adottare concretamente il regime di contabilità ordinaria tramite comportamento concludente. La comunicazione della variazione di regime di contabilità deve essere effettuata in sede di dichiarazione IVA ed avrà effetto dall’inizio del periodo d’imposta nel corso del quale è esercitata l’opzione fino alla comunicazione della revoca, con il vincolo di tre anni (chiarimenti forniti da Agenzia delle Entrate nel corso di Telefisco 2019).
Nel modello IVA è necessario andare a spuntare la casella “opzione” o “revoca” del rigo VO20 “regime di contabilità ordinaria per imprese minori”
Bozza modello IVA 2022 pubblicato il 23 dicembre 2021 Agenzia delle Entrate
Indipendentemente dal superamento dei limiti è sempre data facoltà al contribuente di adottare il regime di contabilità ordinaria tramite opzione.
Per coloro che intraprendono attività commerciale, con veste giudica di società in nome collettivo o in accomandita semplice o società equiparate ovvero persone fisiche che esercitano attività commerciale, e ipotizzano un ammontare di ricavi inferiore ai limiti previsti dal c. 1 art. 18 DPR 600/73 possono tenere la contabilità semplificata.
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