Con il provvedimento dell’agenzia delle entrate si ritiene completa la nuova disciplina dell’IVA per cassa.
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Con un apposito provvedimento l’agenzia delle entrate è intervenuta per chiarire le modalità di adesione al regime. La scelta del contribuente sarà dimostrata da un comportamento concludente che dimostri la volontà di adesione al regime agevolato. Sará necessario indicare sulla fattura l’adesione al regime annotando gli estremi della nuova normativa e dare poi opportuna comunicazione in fase di compilazione della dichiarazione iva relativa all’anno di esercizio dell’opzione. La scelta ha una durata triennale.
L’opzione Iva per cassa decorre dal primo gennaio dell’anno in cui essa è esercitata o, in caso di nuova attività essa decorre dalla data di inizio dell’attività. Solo per il 2012 l’adesione vale a partire dal primo dicembre, data di entrata in vigore della nuova iva per cassa.
Secondo quanto precisato nelle istruzioni al quadro VO del modello di dichiarazione IVA, l’opzione o la revoca per l’IVA per cassa dovranno essere comunicate nella dichiarazione IVA annuale relativa all’anno in cui è esercitata l’opzione e che il contribuente presenterà nel corso dell’anno successivo. Coloro che intenderanno avvalersi del regime sin dall’inizio dell’attività, comunicheranno tale scelta in sede di presentazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di inizio attività.
La scelta fatta dal contribuente è vincolante per almeno un triennio e si rinnoverà tacitamente salvo revoca da esercitare in fase di compilazione della dichiarazione IVA relativa all’anno di revoca dell’opzione.
L’uscita dal regime è obbligatoria se si supera il limite di 2 milioni di euro di volume d’affari. Se il superamento avviene durante l’anno, è necessario riprendere le regole ordinarie a partire dal mese successivo a quello di superamento del limite. Allo stesso modo anche le operazioni passive (acquisti di beni e servizi) rientrano nel regime ordinario le fatture ricevute a partire dal mese successivo a quello in cui la soglia è superata.
L’ultima liquidazione dell’IVA per cassa deve essere computato a debito tutta l’IVA in sospeso per corrispettivi non incassati e si può procedere alla detrazione totale dell’IVA sugli acquisti ancora in sospeso.
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