Il Governo Monti è intervenuto con i Decreti Certificazione e Compensazioni per colmare una lacuna presente nel nostro ordinamento dai tempi dell’approvazione dello Statuto del contribuente.
L’art. 8 della legge 212/2000 (Statuto del contribuente) recita che l’obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione. Questa norma è rimasta inattuata perchè priva dei decreti di attuazione che sono stati pubblicati in questi giorni sulla Gazzetta ufficiale.
I decreti in questione disciplinano:
- la possibilità di certificare i crediti verso la Pubblica Amministrazione;
- le modalità di compensazione dei crediti con le somme iscritte a ruolo;
- la possibilità di cedere i proprio crediti certificati a banche ed intermediari finanziari.
Certificazione dei crediti verso la pubblica amministrazione
Il Decreto Compensazioni prevede la possibilità di compensare i crediti che devono essere:
- non prescritti
- certi e non oggetto di controversie
- liquidi, determinati nell’ammontare
- esigibili con termine di pagamento ormai scaduto
Si può procedere alla compensazione di crediti Verso regioni, enti locali, aziende sanitarie, che non risultino commissariati.
Oggetto della compensazione possono essere debiti di diversa notificati entro il 30/04/2012. In dettaglio:
- cartelle di pagamento
- avvisi di accertamento esecutivi
- tributi erarariali, regionali e locali
- contributi assistenziali e previdenziali
- premi per l’assicurazione obbligatoria
- i relativi oneri accessori e spese dell’agente di riscossione
La certificazione deve essere richiesta all’ente debitore con un’istanza cartacea, in attesa della predisposizione dell sito per la gestione telematica della procedura. Entro 60 giorni l’ente deve rilasciare la certificazione ed in caso di ritardo la ragioneria provinciale dello stato può nominare, su richiesta del creditore, un commissario.
La certificazione va poi presentata all’agente della riscossione per la compensazione dei debiti, con precedenza ai più vecchi e scaduti.
La seconda fase dei controlli si svolge tramite PEC tra agente della riscossione ed ente debitore per la verifica della correttezza delle informazioni. Solo successivamente si procede al ritiro dell’attestazione presso l’agente della riscossione della compensazione avvenuta.
In caso di mancato pagamento delle somme spettanti, lo Stato tratterrà all’ente locale le somme non versate all’agente di riscossione.
Cessione del credito certificato alle banche
La certificazione ottenuta dall’ente può essere anche utilizzata anche per cedere il credito a banche ed intermediari finanziari che potranno cosi garantire liquidità alle imprese.