La prima distinzione da fare riguarda la tipologia di compensazione che può essere orizzontale (o esterna) se riguarda diversi tributi oppure verticale o interna se riguarda la stessa tipologia di tributo.
Analizziamo alcuni aspetti salienti delle compensazioni facendo attenzione agli adempimenti preliminari per una corretta compensazione dei crediti fiscali.
Guida al Contenuto
La compensazione orizzontale dei crediti fiscali consente la compensazione di crediti tributari e previdenziali tramite l’utilizzo del modello f24.
Con il modello f24 per il pagamento unificato è possibile compensare i crediti relativi a tributi diversi, i crediti previdenziali ed altre somme dovute a diversi enti locali (si pensi all’IMU), alle Camere di Commercio (diritto annuale), ad alcune casse previdenziali dei professionisti.
L’istituto della compensazione orizzontale è stato negli anni oggetto di diverse modifiche e limitazioni volte a limitare l’abuso di tale istituto. Il limite di compensazioni annuali massimo è pari ad € 700.000.
Diversa limitazione è prevista per i crediti di imposta da dichiarare nel quadro RU: in questo caso il limite è di € 250.000. Tali limiti sono cumulabili fino a raggiungere l’importo di € 950.000.
Inoltre, anche per i crediti da RU (si pensi alla carbon tax), quando non è stato raggiunto il limite di € 700.000, tali crediti possono rientrare nel limite più alto di 700.000.
Il limite di € 250.000 non vale per i seguenti Crediti di imposta:
Dal 2017 tutti i crediti da quadro RU vanno compensati esclusivamente mediante il canale telematico dell’agenzia delle entrate essendo escluso anche l’utilizzo dell’home banking.
I crediti fiscali maturati in seguito ai rimborsi dei 730 dei dipendenti e collaboratori sono stati modificati nel corso degli anni. I sostituti di imposta compensano le somme rimborsate ai sostituti nei limiti delle ritenute di acconto da versare nel periodo di imposta.
Tali compensazioni vanno inserite nel modello F24 mentre prime erano interne.
Le eventuali eccedenze di ritenute d’acconto possono essere compensate nell’anno successivo (6781 per i lavoratori dipendenti). Tali importi non rientrano nei limiti di compensazione e le compensazioni delle ritenute nel periodo di imposta non richiedono l’apposizione del visto di conformità.
Segue un diverso iter la compensazione fiscale del BONUS Renzi in quanto si tratta di un’anticipazione per conto dell’Agenzia delle Entrate Tali compensazioni:
La compensazione della stessa imposta (compensazione interna senza f24) non necessita del passaggio sul modello f24. Per questo motivo viene definita anche compensazione interna. Classico caso è la compensazione dell’IVA periodica (mensile o trimestrale) con quella del mese o trimestre successivo.
Come vedremo meglio più avanti, discorso diverso va fatto per la compensazione dell’IVA annuale.
Prima di procedere alle compensazioni è opportuno verificare la presenza di ruoli scaduti (trascorsi i 60 giorni dalla notifica) per evitare il blocco delle compensazioni (art 31 DL 78/2010).
In questo caso è necessario prima procedere al pagamento del debito oggetto del blocco (f24 accise – cod. Trib. RUOL) seguendo le indicazioni impartite dalla Risoluzione 18/E/2011 dell’Agenzia delle Entrate.
Tra i debiti per imposte erariali oggetto di blocco rientrano IVA, IRES, IRPEF, IRAP e relative addizionali, le ritenute alla fonte relative a queste imposte e imposta di registro. Non sono compresi i tributi locali e i contributi di qualunque natura.
Gli importi accessori che rientrano nel computo sono le sanzioni, interessi, aggi, interessi di mora, spese di notifica e spese relative alle procedure esecutive sostenute dall’agente di riscossione.
Il totale delle imposte e degli oneri accessori non deve superare i 1.500 euro per consentire le compensazioni.
La compensazione indebita è punita con una sanzione pari al 50% dell’importo del debito scaduto iscritto a ruolo, nel limite (ossia fino alla concorrenza) dell’ammontare indebitamente compensato.
Dopo questa panoramica sulle compensazioni è opportuna una lista di adempimenti preliminari che i professionisti devono porre in essere prima di procedere alle compensazioni:
Qualora è orizzontale è necessaria l’esposizione sul modello F24 anche se a saldo zero. In questo caso il pagamento della delega deve avvenire esclusivamente tramite i canali telematici dell’ Agenzia delle Entrate.
Disciplina particolare riguarda il credito IVA che emerge dalla dichiarazione annuale. Tale credito è compensabile liberamente fino ad € 5.000. La parte eccedente è compensabile solo a decorrere dal 10 giorno successivo alla presentazione della dichiarazione IVA con apposizione del visto di conformità.
Mentre le compensazioni IVA infrannuali rivestono la natura di compensazioni verticali o interne e non necessitano di compensazione tramite modello F24, il credito IVA annuale (o infrannuale se presentata l’apposita documentazione), seppur utilizzato per compensazioni IVA infrannuali (trimestri successivi alla dichiarazione o antecedenti con ravvedimento) riveste natura di compensazione esterna con necessità di passaggio nel modello F24 da trasmettere per vita telematica tramite i Servizi dell’AdE.
Per l’incarico al professionista per la trasmissione dei modelli f24online e le relative composizioni è opportuno che il cliente deleghi l’intermediario indicando l’IBAN del conto di riferimento per le compensazioni.
In caso di compensazioni di crediti i titolari di partita IVA possono trasmettere i modelli f24 solo tramite i canali telematici o intermediari.
Le persone fisiche (privati) possono pagare con home banking i modelli f24 con compensazioni diverse da zero. Approfondimento sul tema degli f24 cartacei o telematici.
Ribadiamo che il modello F24 con saldo zero può essere compensato solo telematicamente tramite i canali dell’Agenzia delle Entrate o tramite i professionisti abilitati.
Per utilizzare un credito tributario superiore ad € 5.000 è necessario che sulla dichiarazione sia apposto il visto di conformità da parte del professionista/intermediario incaricato.
La legge di bilancio per il 2018 ha previsto che l’Agenzia delle Entrate ha facoltà di sospendere fino a trenta giorni l’esecutività delle deleghe di pagamento che contengano compensazioni con profilo di rischio. Ad oggi manca il provvedimento dell’AdE con i criteri e le modalità di attuazione di tale adempimento.
Il legislatore con il D.Lgs 158/2015 ha chiarito il sistema sanzionatorio relativo alle compensazioni dei crediti inesistenti:
È opportuno precisare che le suddette sanzioni possono essere sanate tramite l’istituto del ravvedimento operoso se il pagamento viene effettuato spontaneamente dal contribuente.
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