Gli esperti incaricati dal MEF hanno definito le Linee guida per la predisposizione delle delibere e dei regolamenti comunali. Dal modello di regolamento è possibile ricavare una serie di indicazioni su agevolazioni e modalità di tassazione ai fini IMU che è opportuno riepilogare in vista del prossimo versamento del saldo IMU 2012
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L’IMU si deve applicare anche ai terreni incolti e orticelli posseduti da soggetti diversi dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali (IAP), cioè ai terreni (diversi dalle aree fabbricabili) normalmente non utilizzati o abbandonati oppure coltivati occasionalmente senza alcuna struttura organizzativa.
La riduzione della base imponibile IMU è prevista per i terreni agricoli posseduti da coltivatori diretti o da imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, purché condotti dai medesimi:
La maggiore detrazione per l’abitazione principale di 50,00 euro prevista per gli anni 2012 e 2013 per ciascun figlio convivente del soggetto passivo, il Ministero ha precisato che spetta anche per i figli adottivi mentre non può essere riconosciuta in caso di affidamento dei minori e affidamento preadottivo.
Per fruire della maggiorazione il figlio deve avere un’età non superiore a 26 anni e nello stesso tempo deve dimorare abitualmente e risiedere anagraficamente nell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo. Non rileva in alcun modo la circostanza che il figlio sia fiscalmente a carico o meno del genitore.
Oltre alle tipologie di immobili le Linee guida hanno precisato che il Comune può deliberare agevolazioni, sino alla totale esenzione dall’imposta:
In entrambi i casi, l’eventuale riduzione o esenzione non potrà operare con riferimento alla quota riservata allo Stato.
Le Linee guida precisano che i Comuni possono assimilare all’abitazione principale l’unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, purché non sia locata. Nel caso in cui la residenza dell’anziano o del disabile sia presso un parente o affine l’assimilazione non può essere stabilita dall’ente locale.
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