Con il Jobs Act il Governo Renzi è intervenuto anche sulla riformulazione delle sanzioni. Dopo aver visto le sanzioni connesse alla omessa o infedele registrazioni sul Libro Unico, oggi ci soffermiamo sulle nuove sanzioni collegate alla consegna della busta paga al dipendente.
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Busta Paga: Elementi Essenziali
La Busta Paga (prospetto paga) è un documento redatto mensilmente che fornisce al lavoratore i dati delle retribuzioni, delle ritenute previdenziali e fiscali trattenute dal datore di lavoro per poi versarle all’erario.
Il documento deve offrire al lavoratore la possibilità di verificare, anche confrontandolo con il CCNL di riferimento, la retribuzione, le ferie ed i permessi maturati.
Graficamente è possibile distinguere la busta paga in tre parti:
- Intestazione della busta paga che contiene i dati informativi del datore di lavoro e del lavoratore, i dati inerenti al ruolo del dipendente nell’azienda;
- Corpo della busta paga che riporta i dati in forma tabellare sulla retribuzione e sulla sua composizione;
- Piede della busta paga che riepiloga i dati previdenziali, fiscali, del Trattamento di fine Rapporto e la Retribuzione netta corrisposta al lavoratore.
Busta Paga e Sanzioni: i Nuovi Importi
Il nuovo decreto legislativo afferma che “salvo che il fatto costituisca reato, in caso di mancata o ritardata consegna al lavoratore del prospetto di paga […] si applica al datore di lavoro la sanzione amministrativa pecunaria da 150 a 900 euro”
In sostanza, a parte i nuovi importi, non è variato nulla in caso di singole violazioni. Le modifiche hanno riguardato le violazioni plurime.
Le sanzioni in caso di violazioni plurime
La mancata consegna della busta paga ai lavoratori genera sanzioni plurime differente a seconda dei casi:
- se la violazione si riferisce a più di 5 lavoratori o per un periodo superiore a 6 mesi, la sanzione va dai 600 fino ai 3.600 Euro;
- se la violazione si riferisce a più di 10 lavoratori o per un periodo superiore a 12 mesi, la sanzione da dai 1.200 ai 7.200 Euro.
Una parziale deroga è prevista per i lavoratori che consegnano al datore di lavoro direttamente una copia del Libro Unico del Lavoro. In tal caso le sanzioni saranno quelle previste per l’omissione o infedele registrazione del Libro Unico del Lavoro trattate in un precedente post.