Dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2020 è possibile utilizzare il cd. Bonus Vacanze, un credito alle famiglie, introdotto dal decreto rilancio (art. 176 del DL 34/2020), utilizzabile per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast.
Il credito d’imposta è stato reso disponibile per aiutare il settore turismo che ha risentito notevolmente della diffusione della pandemia da Coronavirus.
Con la Circolare 18/E l’Agenzia delle Entrate ha fornito i primi chiarimenti di carattere interpretativo e di indirizzo operativo.
Guida al Contenuto
Soggetti beneficiari del Bonus Vacanze
L’agevolazione spetta ai nuclei familiari con ISEE in corso di validità (ordinario o corrente) non superiore a 40.000 euro.
Il “nucleo familiare” deve essere inteso come costituito dai soggetti componenti la “famiglia anagrafica” alla data di presentazione della DSU e non va confuso con il “familiare a carico”.
Il credito d’imposta può essere utilizzato da un solo componente per nucleo familiare. Il nucleo avrà, quindi, diritto al credito una sola volta, sulla base della propria composizione, indipendentemente dal numero dei componenti del nucleo stesso che fruiscono dei servizi turistici.
Nota bene: in caso di genitori separati con un figlio a carico fiscalmente di entrambi i genitori, la detrazione per il Credito d’imposta Vacanze potrà essere fruita in dichiarazione dei redditi solo dal genitore che ha, nel nucleo familiare ai fini ISEE, il soggetto minore a carico fiscalmente, che ha fruito del servizio ed a cui la fattura è intestata
I servizi che possono usufruire del Bonus Vacanze
Il credito potrà essere utilizzato per il pagamento di servizi offerti in ambito nazionale dalle imprese turistico ricettive, nonché dagli agriturismi e dai bed & breakfast in possesso dei titoli prescritti dalla normativa nazionale e regionale per l’esercizio dell’attività turistico ricettiva.
Per individuare le strutture turistico ricettivo presso le quali è possibile utilizzare il bonus occorre fare riferimento ai soggetti che indipendentemente dalla natura giuridica o dal regime fiscale adottato svolgono effettivamente le attività previste nella sezione 55 della tabella dei codici ATECO.
Sono inclusi anche coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica c.d. stagionale, mentre sono esclusi i soggetti che non esercitano tale attività abitualmente.
Periodo di fruizione del Bonus Vacanze
Il soggiorno deve essere usufruito dal 1°luglio al 31 dicembre 2020. Il bonus vacanze:
- può essere speso in un’unica soluzione, presso un’unica struttura turistica ricettiva in Italia (albergo, campeggio, villaggio turistico, agriturismo, bed & breakfast);
- non può essere utilizzato in più soluzioni, ad esempio in due strutture diverse o in periodi differenti;
- non può essere “speso” per pagare l’abbonamento agli stabilimenti balneari, né per acquistare i biglietti di treni, aerei o traghetti verso la località prescelta per le vacanze;
- non può essere utilizzato sulle prestazioni rese da più fornitori, ad eccezione di quelle per servizi accessori indicati nella medesima fattura dall’unico fornitore.
Nel caso di soggiorno presso una struttura alberghiera con fattura emessa da Alfa, è possibile includere i costi per la fruizione dei servizi balneari da parte di Beta solo se gli stessi sono indicati nell’unica fattura emessa da Alfa.
A quanto ammonta l’agevolazione prevista dal Bonus Vacanze
L’agevolazione consiste in un «credito» fruibile, sotto forma di sconto, in misura pari all’80 per cento dell’importo massimo spettante, per il pagamento del soggiorno e per la restante quota del 20 per cento, sotto forma di detrazione dall’imposta lorda, in sede di dichiarazione dei redditi per l’anno d’imposta 2020.
Il Credito d’imposta Vacanze è riconosciuto alle seguenti condizioni:
- l’importo del bonus riconosciuto sotto forma di sconto deve essere utilizzato in unica soluzione in relazione ai servizi resi da un singolo fornitore del servizio, salvo quanto precisato in seguito;
- il totale del corrispettivo deve essere documentato da «fattura elettronica o documento commerciale» e la fattura o il documento devono riportare il codice fiscale del soggetto richiedente il credito;
- il pagamento del servizio deve essere corrisposto senza l’ausilio, l’intervento o l’intermediazione di soggetti che gestiscono piattaforme o portali telematici diversi da agenzie di viaggio e tour operator.
Per i soggetti non tenuti ad emettere fattura elettronica si considera valida anche l’emissione di una fattura, di un documento commerciale non elettronico o di uno scontrino o ricevuta fiscale.
Il credito, utilizzabile da un solo componente per nucleo familiare, è attribuito nella misura di:
- 500 euro per i nuclei familiari composti da 3 o più persone;
- 300 euro per i nuclei familiari composti da due persone;
- 150 euro per quelli composti da una sola persona.
Per poter utilizzare l’agevolazione è necessario verificare preventivamente che il fornitore del servizio turistico aderisca all’iniziativa e “accetti” il bonus.
Come si richiede il Bonus Vacanze
La richiesta di accesso all’agevolazione può essere effettuata a partire dal 1° luglio 2020;da uno qualunque dei componenti del nucleo familiare, in possesso dell’identità SPID o della Carta di identità elettronica (CIE), accedendo all’applicazione per dispositivi mobili denominata IO (app dei servizi pubblici), resa disponibile da PagoPA S.p.A.PagoPA S.p.A..
Attraverso un servizio messo a disposizione dall’INPS sarà verificata la sussistenza dei requisiti e sarà comunicata al richiedente l’esito del riscontro.
In caso di esito positivo:
- viene generato un apposito codice univoco e un QR-code;
- viene comunicato al richiedente l’importo massimo dell’agevolazione spettante al suo nucleo familiare.
Nel caso in cui la richiesta di accesso all’agevolazione sia stata accolta non è possibile inoltrare una nuova richiesta relativamente al medesimo nucleo familiare.
Cosa devono fare le strutture che vogliono ricevere il Bonus Vacanze
Il Provv. AE 17 giugno 2020 n. 237174 dell’Agenzia delle Entrate, ha stabilito a carico del fornitore i seguenti adempimenti per poter applicare lo sconto:
- acquisire il suddetto codice univoco (o il QR-code);
- inserire il codice univoco, unitamente al codice fiscale dell’intestatario della fattura ovvero del documento commerciale o dello scontrino/ricevuta fiscale e all’importo del corrispettivo dovuto, in un’apposita procedura web disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate;
- verificare, attraverso la procedura web, sulla base delle informazioni trasmesse all’Agenzia delle Entrate da PagoPA S.p.A., lo stato di validità dell’agevolazione e l’importo massimo dello sconto applicabile.
In caso di esito positivo della verifica:
- il fornitore conferma l’applicazione dello sconto;
- l’Agenzia delle Entrate trasmette le informazioni relative all’utilizzo dello sconto a PagoPA S.p.A.;
- il richiedente è informato dall’App IO, con apposito messaggio, dell’avvenuta fruizione dello sconto e della data di utilizzo.
A questo punto l’agevolazione si considera interamente utilizzata e non può più essere fruita da alcun componente del nucleo familiare, neanche per l’importo eventualmente residuo rispetto alla misura massima. In relazione al 20% fruibile come detrazione IRPEF, l’eventuale parte della detrazione che non trova capienza nell’imposta lorda non potrà essere riportata a credito per gli anni d’imposta successivi, né richiesta a rimborso.
L’importo dell’agevolazione non può essere, in nessun caso, oggetto di rimborso nell’ipotesi di mancata fruizione del servizio turistico.
Credito d’imposta per il fornitore
Lo sconto riconosciuto dal fornitore del servizio turistico viene recuperato, a decorrere dal giorno successivo, mediante un credito d’imposta di pari importo da utilizzare esclusivamente in compensazione nel modello F24.
Nella colonna “importi a credito compensati” del modello F24 deve essere indicato il codice tributo “6915” denominato «BONUS VACANZE – recupero dello sconto praticato da imprese turistico-ricettive, agriturismi e bed & breakfast e del credito ceduto – art. 176 DL 19 maggio 2020, n. 34».
Il modello F24 deve essere presentato esclusivamente attraverso i servizi telematici resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate, pena il rifiuto dell’operazione di versamento.
In alternativa all’utilizzo in compensazione, il credito d’imposta in esame può essere ceduto, anche parzialmente: a soggetti terzi (compresi istituti di credito e intermediari finanziari).