Con la pubblicazione sulla GU 11 novembre 2021 n. 269, è entrato in vigore, dal giorno successivo il DL 157/2021 cosiddetto “Antifrode”, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche, così come licenziato dal Governo con il Consiglio dei Ministri del 10 novembre 2021 n. 46.
Il citato decreto rubricato “Misure urgenti per il contrasto alle frodi nel settore delle agevolazioni fiscali ed economiche“ prevede a decorrere dal 12 novembre 2021 una serie di misure volte a vigilare sulle possibili frodi in materia di Superbonus 110%.
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Con il decreto antifrode viene esteso l’obbligo del visto di conformità, previsto fino al 12 novembre solo per la cessione del credito o per lo sconto in fattura, anche all’utilizzo diretto del Superbonus da parte del beneficiario in detrazione nella propria dichiarazione dei redditi.
L’obbligo del visto di conformità viene inoltre esteso anche in caso di cessione del credito o sconto in fattura relativi alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110%, tra i quali quindi, per esempio, il bonus facciate piuttosto che le detrazioni per ristrutturazione.
Per obbligo del visto di conformità si intende:
A seguito della pubblicazione del DL 157/2021, l’Agenzia delle Entrate ha approvato un nuovo modello, disponibile online, per la comunicazione delle opzioni per la cessione del credito o sconto in fattura che recepisce le modifiche introdotte dal DL Antifrode.
L’unica eccezione è prevista nel caso in cui la dichiarazione dei redditi sia presentata direttamente dal contribuente o tramite il sostituto d’imposta. Il Decreto Antifrode, infatti, va a modificare il DL 34/2020, aggiungendo all’art. 119 c. 11 il seguente periodo: “In caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle Entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, il contribuente, il quale intenda utilizzare la detrazione della dichiarazione dei redditi, non è tenuto a richiedere il predetto visto di conformità.”
Co il preciso fine di rafforzare i controlli preventivi, l’art. 2 DL 157/2021 prevede che l’Agenzia delle Entrate, entro 5 giorni dalla data di presentazione della comunicazione dell’avvenuta cessione del credito “può sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio”.
I profili di rischio vengono individuati in base a criteri che si riferiscono:
Qualora dall’esito dei controlli da parte dell’Amministrazione Finanziaria questi rischi vengono confermati si è in presenza di una possibile frode e “la comunicazione si considera non effettuata e l’esito del controllo è comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione.
Se invece dopo i controlli di cui sopra non emergono situazioni che possano ricondurre ad una frode, alla fine del periodo di sospensione la comunicazione produrrà gli effetti previsti dalle disposizioni in materia di cessione dei bonus.
Gli intermediari finanziari sono tenuti a non procedere all’acquisizione del credito nei casi in cui:
Per il recupero degli importi versati e non dovuti, l’Agenzia delle Entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all’art. 1 c. 421-422 L. 311/2004. Questo dovrà essere notificato entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è avvenuta la violazione.
L’Agenzia delle Entrate sul proprio sito internet ha provveduto ad aggiornare le FAQ sul tema ed in data 22 novembre ha fornito importanti indicazioni in merito all’applicazione delle disposizioni del DL Antifrode.
Estremamente importante è il chiarimento relativo alla possibilità di evitare l’obbligo di apposizione del visto di conformità e di asseverazione di congruità delle spese sostenute nell’ipotesi di lavori fatturati e pagati prima del 12 novembre 2021 e la precisazione circa la non rilevanza, ai fini dell’asseverazione di congruità dei prezzi, dell’effettiva effettuazione delle opere.
Pertanto, è possibile l’invio dei modelli per l’esercizio dell’opzione di cessione o sconto in fattura senza l’obbligo di apposizione del visto di conformità e di asseverazione della congruità dei prezzi, a condizione che il contribuente entro la data del 11 novembre abbia contemporaneamente:
Ovviamente anche le opzioni inviate entro l’11 novembre 2021 (relative alle detrazioni diverse dal superbonus) per le quali l’Agenzia delle Entrate ha rilasciato regolare ricevuta di accoglimento, non sono soggette alla nuova disciplina introdotta dal DL Antifrode.
I relativi crediti possono essere accettati, ed eventualmente ulteriormente ceduti, senza richiedere il visto di conformità e l’asseverazione della congruità delle spese, anche dopo l’11 novembre 2021.
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