L’imposta di bollo in fattura è un adempimento a carico del soggetto che emette un documento soggetto a tale imposta: come per l’IVA, l’imposta di bollo grava sul consumatore finale nonostante sia addebitata in fattura dal soggetto emittente che resta comunque obbligato in solido. La marca da bollo di 2 euro assolve l’imposta sulla fattura.
L’assolvimento del bollo da parte del cedente o prestatore non determina in automatico il diritto alla rivalsa x il cessionario o committente. La rivalsa può essere esercitata previo accordo tra le parti. In questo caso l’importo addebitato deve essere indicato in fattura come importo escluso dalla base imponibile IVA ai sensi dell’art. 15 del DPR 633/72
Il cliente (debitore) che riceve la fattura senza bollo, è esente da responsabilità qualora, entro 15 giorni, la presenta all’Agenzia delle Entrate pagando l’imposta e facendo venir meno la responsabilità solidale che ricade solo su chi ha emesso la fattura.
Guida al Contenuto
Due sono le regole basilari che riguardano l’imposta di bollo su fattura:
La tabella seguente riepiloga le principali tipologie di fatture soggette ad imposta di bollo
Fatture soggette a imposta di bollo | |
Tipologia di operazione | Norme |
Operazioni fuori campo Iva | Artt.2, 3, 4, 5, e artt. da 7-bis a 7-septies D.P.R. 633/72 |
Operazioni non imponibili IVA per cessioni ad esportatori abituali | Art.8, comma 1, lett. c), D.P.R. 633/72 |
Operazioni non imponibili, in quanto operazioni assimilate alle cessioni all’esportazione (cessioni di navi, aeromobili, apparati motori o componenti destinati a navi e aeromobili e prestazioni di servizi destinati a questi ultimi) | Art. 8-bis D.P.R. 633/1972 |
Operazioni esenti IVA | Art. 10 D.P.R. 633/1972 |
Operazioni escluse IVA | Art. 15 D.P.R. 633/1972 |
Operazioni non imponibili per servizi internazionali o connessi agli scambi internazionali fatta eccezione per le fatture relative a servizi internazionali che siano diretti esclusivamente a realizzare l’esportazione di merci. | Art. 9 D.P.R. 633/1972 |
Operazioni poste in essere da soggetti che operano in regime di vantaggio (ex minimi) o in regime forfettario | L’obbligo di apporre il bollo è precisato dall’Agenzia delle Entrate nella Circolare n. 7/E/2008 ed ha trovato conferma nella recente Circolare n. 10/E/2016 |
Nel caso in cui sulla stessa fattura siano presenti contemporaneamente importi soggetti ad IVA ed importi non soggetti, l’imposta di bollo va assolta solo qualora gli importi non soggetti ad IVA siano di importo superiore a 77,47 euro.
La tabella che segue, riepiloga, invece, le fatture non soggette ad imposta di bollo, anche se di importo superiore a 77,47 euro.
Fatture non soggette a imposta di bollo | |
Tipologia di operazione | Norme |
Operazioni in reverse charge | Circolare n. 37/E/2006 |
Operazioni con IVA assolta all’origine | Operazioni art. 74 Es. tabacchi e prodotti editoriali |
Fatture relative ad esportazioni di merce (Art. 8 lett. a) e b) DPR 633/1972) e cessioni intracomunitarie di beni (Art. 41, 42 e 58 DL 331/1993) | Con riferimento alle cessioni intracomunitarie eseguite dai soggetti che operano in regime forfettario, poiché per tali soggetti le cessioni intracomunitarie di beni, sono considerate “cessioni interne”, l’imposta di bollo va comunque assolta (Circolare n. 10/E/2016). Con riferimento, invece, alle prestazioni di servizi intraUE, se è eseguita verso altro operatore IVA, l’operazione è considerata eseguita in reverse cherge e l’imposta di bollo non è da applicarsi (per contro se la prestazione è eseguita ad altro soggetto UE non operatore IVA, è considerata interna e quindi l’imposta di bollo va assolta) |
Le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sono diverse a seconda che si tratti di fattura cartacea o fattura elettronica. L’applicazione della marca da bollo sulla fattura è a cura del soggetto emittente che la applica sul documento originale consegnato al cliente.
Fatture soggette a imposta di bollo | ||
Tipologia di operazione | Fattura e riferimento normativo | Note |
Fattura cartacea
| Contrassegno telematico (acquistabile nelle ricevitorie autorizzate) sulla fattura originale e consegnata al cliente. Il contrassegno è dotato di un identificativo | Sulla copia della fattura che resta all’emittente deve essere riportata la seguente dicitura “Imposta di bollo assolta sull’originale. ID………….” |
Modo virtuale. Si tratta di una modalità che consente, previa autorizzazione dell’Agenzia delle Entrate (da richiedere telematicamente con compilazione dell’apposito modello disponibile sul sito della stessa Agenzia), ai contribuenti di assolvere l’imposta in anticipo tramite acconti bimestrali, da versare con F24 (codice tributo 2506). Entro la fine di gennaio, dell’anno successivo il contribuente presenta la dichiarazione annuale in cui riepiloga il totale dei documenti emessi soggetti a imposta di bollo ed esegue l’eventuale saldo (che può essere anche a credito). Il saldo è versato con codice tributo 2505 ed è rateizzabile in sei rate bimestrali | Sulla fattura emessa occorre riportare la seguente dicitura “imposta di bollo assolta in modo virtuale ex DM 17/06/2014”. | |
Marca di Bollo su Fattura elettronica per fatture verso la PA | Modalità virtuale senza necessità di autorizzazione preventiva dell’Agenzia Entrate. Questa modalità resta valida dal 2019 per i soggetti esclusi dalla fatturazione elettronica tra privati e per il versamento dell’imposta di bollo sui documenti informatici fiscalmente rilevanti | Il versamento è cumulativo e deve essere eseguito con F24 (codice tributo 2501) entro 120 giorni dalla chiusura dell’esercizio). 30 aprile nella generalià dei casi, il 29 aprile negli anni bisestili. |
Come verificare se le marche da bollo sono valide (link)
Con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 314 del 19 dicembre 2020 del decreto 4 dicembre 2020, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha modificato le modalità di assolvimento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche e individuato le procedure di recupero dell’imposta di bollo non versata.
Nello specifico il decreto stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2021, il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel primo, nel terzo e nel quarto trimestre solare dell’anno di riferimento dovrà essere effettuato entro l’ultimo giorno del secondo mese successivo alla chiusura del trimestre mentre il pagamento dell’imposta relativa alle fatture elettroniche emesse nel secondo trimestre solare è effettuato entro l’ultimo giorno del terzo mese successivo alla chiusura del trimestre.
Nel caso in cui l’ammontare dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nel primo trimestre solare dell’anno non superi l’importo di 250 euro, il contribuente, in luogo della scadenza ordinaria, potrà procedere al pagamento entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al secondo trimestre solare dell’anno di riferimento.
Qualora l’importo dell’imposta di bollo dovuta in relazione alle fatture elettroniche emesse nei primi due trimestri solari dell’anno, complessivamente considerato, non superi l’importo di 250 euro, il pagamento dell’imposta di bollo complessivamente dovuta sulle fatture elettroniche emesse nei predetti trimestri potrà essere effettuato entro il termine previsto per il versamento dell’imposta relativa al terzo trimestre solare dell’anno di riferimento.
Schematizzando:
Con l’introduzione della fattura elettronica tra privati a decorrere dal 2019 è stata introdotta una ulteriore modalità di assolvimento dell’imposta di bollo.
Il versamento diventa trimestrale e dovrà essere effettuato entro il giorno 20 del mese successivo al trimestre di riferimento sulla base dei dati che saranno resi disponibili dall’agenzia delle Entrate ed estrapolati direttamente dalle fatture elettroniche trasmesse allo SDI.
Nell’apposita area riservata ci sarà la possibilità di addebito su conto o corrente o la predisposizione del modello f24 da versare.
La risoluzione 42/2019 del 9 aprile 2019 ha istituito sei nuovi codici tributo per i versamenti dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche effettuati tramite i modelli “F24” e “F24 Enti pubblici”.
Questa tipologia di pagamento, però, non è la sola, in quanto l’adempimento può essere eseguito anche attraverso l’apposito servizio telematico reso disponibile nell’area riservata del contribuente Iva (con addebito su conto corrente), così come prevede la norma in relazione alle fatture emesse dal 1° gennaio 2019 (articolo 6, comma 2, Dm 17 giugno 2014).
I nuovi codici sono:
Nel modello “F24” trovano posto nella sezione “Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento”, va riportato, per esteso, quello a cui si riferisce il versamento.
In “F24 Enti pubblici”, invece, vanno sempre sistemati in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “Importi a debito versati”, ma nella sezione “Dettaglio versamento”, nella quale devono essere riportati:
Infine, la risoluzione, in linea con la disposizione richiamata, precisa che i codici tributo istituiti con le risoluzioni 106/2014 e 32/2015, utili per assolvere il Bollo tramite F24 su libri, registri e altri documenti informatici diversi dalle fatture elettroniche, vanno bene anche per le e-fatture emesse fino al 31 dicembre 2018. Nel dettaglio, sono:
Le fatture in PDF, elaborate al computer ed inviate via mail, non hanno i requisiti per essere considerati documenti informatici con rilevanza fiscale. Essa è a tutti gli effetti una fattura cartacea e l’imposta di bollo, se dovuta deve essere assolta con le stesse modalità di tali fatture. Quindi in caso di invio telematico della fattura, per evitare inutili stampe di documenti e scansioni, è possibile procedere nel seguente modo:
Come anticipato, anche se il costo della marca è a carico del debitore, vige la responsabilità solidale con il creditore. In caso di contrassegno telematico, questo deve avere la stessa data della fattura oppure data antecedente: la sanzione per omessa imposta di bollo o per apposizione di un contrassegno telematico con data posteriore a quella della fattura è prevista dall’art. 25 D.P.R. n. 642/1972 (importo pari al doppio o al quintuplo della marca dovuta per ogni singolo documento considerato irregolare).
I contrassegni telematici acquistati tardivamente rispetto al documento e l’imposta di bollo assolta tardivamente è possibile il ricorso Ravvedimento Operoso. Quindi per una sanzione imposta di bollo del 100% avremo una riduzione a:
L’imposta viene comunque assolta mediante l’applicazione del contrassegno telematico mentre
Molti uffici accettano anche l’apposizione di ulteriori contrassegni telematici a titolo di sanzione ed interessi.
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