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Blocco compensazioni f24

L’Agenzia delle Entrate, con il Provvedimento del 28 agosto 2018, ha fornito le istruzioni per sospendere il pagamento dei modelli F24 in presenza di compensazioni che presentino elementi di rischio.

La sospensione potrà avere una durata massima 30 giorni, al termine dei quali sarà prevista l’accettazione o il diniego della delega di pagamento. Tali disposizioni saranno in vigore dal prossimo 29 ottobre dopo quasi un anno dall’emissione delle norme contenute nella Legge di Stabilità del 2018.

 

Il Blocco delle Compensazioni nella Legge di Stabilità



La Legge di stabilità prevede che l’Agenzia delle entrate può sospendere, fino ad un massimo di trenta giorni, l’esecuzione delle deleghe di pagamento, contenenti compensazioni che presentano profili di rischio, al fine del controllo dell’utilizzo del credito.

In tal caso:

  • se all’esito del controllo il credito risulta correttamente utilizzato, ovvero decorsi trenta giorni dalla data di presentazione della delega di pagamento, la delega è eseguita e le compensazioni e i versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data stessa della loro effettuazione;
  • diversamente la delega di pagamento non è eseguita e i versamenti e le compensazioni si considerano non effettuati.

In tale ultima ipotesi la struttura di gestione dei versamenti unificati, non contabilizza i versamenti e le compensazioni indicate nella delega di pagamento e non effettua le relative regolazioni contabili.

 

Profili di rischio per il blocco delle compensazioni in F24

Il provvedimento, molto atteso dagli operatori, non riporta un elenco chiaro e circostanziato di tali fattispecie, ma presenta una serie di ipotesi di carattere generale che, di fatto, almeno sulla carta, danno la possibilità, all’Agenzia delle entrate, di sospendere qualsiasi F24 che riporta una compensazione.

Entrando nel dettaglio, i criteri selettivi utilizzati dall’Agenzia delle entrate per sospendere le deleghe di pagamento si riferiscono a:

  1. tipologia dei debiti pagati;
  2. tipologia dei crediti compensati;
  3. coerenza dei dati indicati nel modello F24;
  4. dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
  5. analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
  6. pagamento di debiti iscritti a ruolo ( 31, c. 1 D.L. n. 78/2010).

 

Pagamento F24 con debiti iscritti a ruolo



In relazione ai debiti iscritti a ruolo, è stato previsto che i modelli F24 contenenti il pagamento di tali debiti, a partire dal 29 ottobre 2018, devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, pena il rifiuto della delega di pagamento.

 

Come funziona la procedura di sospensione

Per i modelli F24 presentati attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate viene disposto che:

  • la comunicazione della sospensione è data con apposita ricevuta;
  • nella ricevuta è indicata anche la data di fine del periodo di sospensione, che non può essere maggiore di trenta giorni rispetto alla data di invio del modello F24;
  • la sospensione riguarda l’intero contenuto della delega di pagamento;
  • durante il periodo di sospensione, non viene effettuato l’addebito sul conto indicato nel file telematico dell’eventuale saldo positivo del modello F24 e può essere richiesto l’annullamento della delega di pagamento secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate.

 

Come si conclude la procedura



Le verifiche effettuate dall’Agenzia possono dare due distinti esiti:

  • negativo;
  • positivo.

In particolare, se in esito alle verifiche effettuate, l’Agenzia delle entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, comunica lo scarto del modello F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa motivazione.

Tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 scartato si considerano non eseguiti.

Al contrario, fermi restando i successivi ordinari controlli sui crediti compensati, se l’esito delle verifiche effettuate dall’Agenzia delle entrate è positivo, il credito risulta correttamente utilizzato.

Pertanto, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato e:

  1. in caso di modello F24 a saldo zero, l’Agenzia delle entrate, con apposita ricevuta, comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l’avvenuto perfezionamento della delega di pagamento;
  2. se il modello F24 presenta saldo positivo, l’Agenzia delle entrate invia la richiesta di addebito sul conto indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file.

In assenza di comunicazione di scarto del modello F24 entro il periodo di sospensione di 30 giorni, l’operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato.

 

Chiarimenti per Sbloccare le Compensazioni

Durante il periodo di sospensione e prima che siano intervenuti lo scarto o lo sblocco della delega di pagamento, il contribuente può inviare all’Agenzia delle entrate elementi informativi che ritiene necessari per la finalizzazione della delega sospesa. Tali elementi vengono utilizzati dall’Agenzia delle entrate ai fini del controllo dell’utilizzo del credito compensato.