Nella realtà aziendale capita spesso di dover fronteggiare le richieste dei lavoratori per un’anticipi del TFR. Oltre i casi previsti dalla legge, l’anticipazione è consentita in seguito a richiesta del lavoratore anche in altri casi seguendo le disposizioni dell’art. 2120 del codice civile.
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L’acconto sul TFR può essere richiesto dal prestatore di lavoro, con almeno 8 anni di servizio presso lo stesso datore di lavoro, in costanza di rapporto di lavoro, in misura non superiore al 70% sul trattamento cui avrebbe diritto nel caso di cessazione del rapporto alla data della richiesta. Il Datore di lavoro è tenuto a soddisfare le richieste annualmente entro i limiti del 10 % degli aventi titolo, e comunque del 4 % del numero totale dei dipendenti. La richiesta deve essere giustificata dalla necessità di eventuali spese sanitarie per terapie o interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche o dall’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli.
Inoltre, l’anticipazione può essere ottenuta una sola volta nel corso del rapporto di lavoro e viene detratta, a tutti gli effetti, dal trattamento di fine rapporto. Questa particolarità ha, da sempre, posto in dubbio che siano possibili le anticipazioni mensili o comunque periodiche.
Essendo un trattamento di maggior favore verso il lavoratore, l’anticipo del TFR prima degli 8 anni di anzianità di servizio è possibile, cosi come è possibile richiederlo senza una particolare giustificazione. In questi casi è però facoltà del datore di lavoro decidere se procedere o meno all’erogazione dell’anticipo.
La Cass. 24 febbraio 2021 n. 4670 è intervenuta su un tema molto spesso dibattuto nelle piccole realtà aziendali: vale a dire la possibilità di anticipare mensilmente ed inserire in busta paga il trattamento di fine rapporto maturato, facendo venir meno quello che è in sostanza rappresenta il TFR: ossia una retribuzione differita che matura periodicamente ma erogata a posteriori e solo a verificarsi di determinati requisiti. La causa si fonda sulla richiesta dell’INPS per contributi ritenuti omessi su anticipazioni di TFR, “non formalizzate né documentate e non risultate erogate per le tassative ipotesi previste codice civile”.
Nei fatti, con sentenza in data 4 novembre 2015, la Corte di Appello di Venezia ha riformato la pronuncia di primo grado e rigettato l’opposizione a cartella esattoriale per il pagamento di contributi omessi su anticipazioni di TFR. La Corte di Cassazione, confermando quando la Corte di merito appellata aveva sentenziato, ha ritenuto non provato il titolo dell’anticipazione essendo non dimostrati non solo il titolo dell’erogazione ma anche gli ulteriori presupposti, quali l’anzianità di servizio e la percentuale di trattamento di anticipazione da poter corrispondere nel rispetto del dettato del codice civile
Conseguentemente ha avuto ragione l’INPS che chiedeva i normali contributi sulle somme iscritte a libro paga come anticipazioni di TFR.
Il trattamento di fine rapporto è soggetto a trattenute solo fiscali e non previdenziali. Inoltre il reddito da TFR è soggetto a tassazione separata e non concorre si cumula con il reddito da lavoro dipendente.
Diverso trattamento sulla rivalutazione annuale del TFR .
Proprio queste particolarità previdenziali e fiscali rendono l’anticipo del TFR una operazione delicata che deve partire dalla specifica richiesta del lavoratore. L’erogazione del TFR in busta paga mese per mese è fortemente sconsigliato per evitare una pretesa contributiva ulteriore per l’azienda ed un recupero fiscale per lo stesso lavoratore.
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