Per il 2020 e per il 2021 i contribuenti che effettuano lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, efficientamento energetico degli edifici possono accedere a detrazioni fiscali fino al 110% della spesa sostenuta. In alternativa alla detrazione gli stessi potranno optare per una cessione del credito o ad uno sconto in fattura.
Tale opzione può essere utile per chi ha interesse a recuperare prima gli importi spesi ma soprattutto per gli incapienti che fino ad ora non ricevevano alcun vantaggio fiscale da tali detrazioni. Vediamo con ordine le varie opzioni.
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Già da alcuni anni nel nostro sistema fiscale sono previste detrazioni per le ristrutturazioni e riqualificazioni degli immobili. Con le ultime disposizioni normative, molte delle quali collegate all’emergenza COVID-19, il governo, per dare slancio all’economia ha introdotto un super bonus edilizio fino al 110% per lavori di ristrutturazione e riqualificazione degli edifici. I lavori che danno diritto alla detrazione sono:
I contribuenti che sostengono, negli anni 2020 e 2021, spese per determinate tipologie di interventi possono optare, in luogo dell’utilizzo diretto della detrazione, alternativamente:
I soggetti che hanno diritto alle predette detrazioni posso optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni stesse, per un contributo, di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto che verrà anticipato dal fornitore che ha realizzato gli interventi, a cui sarà rimborsato sotto forma di credito d’imposta
Il fornitore recupera il contributo anticipato sotto forma di credito d’imposta di importo pari alla detrazione spettante, con facoltà di successive cessioni di tale credito ad altri soggetti, inclusi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.
Bisogna tenere a mente che nel caso del superbonus al 110%, lo sconto praticato dal fornitore non potrà essere superiore al 100% dell’importo della fattura. A fronte dell’importo indicato in fattura, il cessionario otterrà come credito d’imposta il 110% di detto importo. Quindi il 10% di detrazione eccedente sarà recuperato dall’impresa e non dal contribuente.
Nel caso in cui, invece, il fornitore applichi uno sconto “parziale”, il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato.
Ciò comporta, in sostanza, che se a fronte di una spesa di 30.000 euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10.000 euro, lo stesso maturerà un credito d’imposta pari a 11.000 euro.
Il contribuente potrà far valere in dichiarazione una detrazione pari a 22.000 euro (110 per cento di 20.000 euro rimasti a carico) o, in alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
La cessione del credito è molto simile all’applicazione dello sconto in fattura. Infatti, la cessione del credito permette di trasferire le detrazioni a cui si ha diritto:
In tal modo il contribuente sostiene subito ed esclusivamente la spesa relativa alla quota non incentivabile, versando solo una quota parte dell’importo totale della fattura. La restante parte sarà trasferita come forma di pagamento parziale al soggetto a cui viene trasferito il credito (cessionario).
L’esercizio dell’opzione, sia per gli interventi eseguiti sulle unità immobiliari, sia per gli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici, è comunicato all’Agenzia delle Entrate utilizzando il modello allegato al Provvedimento 283847/2020.
La Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle unità immobiliari è inviata dal beneficiario della detrazione, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario. Invece, la Comunicazione relativa agli interventi eseguiti sulle parti comuni degli edifici è inviata dall’amministratore di condominio, direttamente oppure avvalendosi di un intermediario.
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