L’inizio del nuovo anno scolastico rappresenta un potenziale aumento del rischio della circolazione del Covid-19 ai danni della comunità. In data 8 settembre 2020, sulla Gazzetta Ufficiale n. 223, è stato pubblicato il Decreto Legge n. 111 dell’8 settembre 2020 con il quale sono state fornite disposizioni urgenti in risposta sia alle esigenze finanziarie sia a quelle di sostegno in occasione dell’avvio dell’anno scolastico.
DL 111/2020 sui congedi e lo smart working
L’articolo 5 del DL si focalizza su un argomento di forte interesse per l’intero territorio italiano, in vista dell’imminente inizio dell’anno scolastico e dei possibili casi di contagio all’interno degli istituti scolastici ad esso correlato: “Lavoro agile e congedo straordinario per i genitori durante il periodo di quarantena obbligatoria del figlio convivente per contatti scolastici”.
Attraverso tale articolo è stata cioè prevista la possibilità, per un genitore lavoratore dipendente, di svolgere la propria attività di lavoro in modalità smart working per tutto il periodo corrispondente alla durata della quarantena del figlio convivente con età inferiore a quattordici anni, o per parte di tale periodo, in relazione a quanto definito dal Dipartimento di prevenzione dell’ASL di competenza per i casi di contatto con soggetto infetto all’interno dell’ambiente
Qualora per il genitore, o per entrambi i genitori, non fosse possibile svolgere la propria prestazione lavorativa in modalità agile, per esempio per la natura stessa dell’attività lavorativa, è consentito, ad uno dei genitori, alternativamente all’altro, astenersi dal lavoro con il riconoscimento di un’indennità pari al 50 per cento della propria retribuzione, quota calcolata secondo quanto previsto dall’articolo 23 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità.
È importante precisare che per i giorni in cui un genitore decidesse di fruire di una delle misure appena citate, che sia lavoro in modalità smart working oppure astensione dal lavoro, all’altro genitore non sarà concesso fruire anch’esso di tali misure. Tali misure sono da considerarsi attuabili fino alla data del 31 dicembre 2020.
A supporto dei benefici menzionati, è stato riconosciuto un limite di spesa pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, limite che verrà costantemente monitorato da parte dell’Inps, superato il quale non verranno considerate ulteriori domande.
L’articolo precisa poi che a fianco di tale fondo, al fine di garantire la sostituzione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle istituzioni scolastiche, è stata autorizzata un’ulteriore spesa di 1,5 milioni di euro per l’anno 2020.
La gestione di casi e focolai di Covid-19 nelle scuole
Al fine di fornire un supporto operativo ai decisori e agli operatori nel settore scolastico, in vista dell’imminente riapertura delle scuole e del relativo possibile aumento dei contagi, l’Istituto Superiore di Sanità ha pubblicato, come accennato precedentemente, un documento contenente indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi per l’infanzia. Tale documento, ossia il Rapporto n. 58/2020, contiene infatti indicazioni di tipo pratico per la gestione dei casi tramite l’utilizzo di scenari ipotetici, in assenza di modelli previsionali più concreti.
Dopo un capitolo dedicato agli aspetti di formazione, informazione e comunicazione per operatori sanitari e operatori scolastici, il testo si sofferma poi sui percorsi da seguire nei 4 scenari più probabili:
- caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
- caso in cui un alunno presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, presso il proprio domicilio;
- caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37,5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, in ambito scolastico;
- caso in cui un operatore scolastico presenti un aumento della temperatura corporea al di sopra di 37.5°C o un sintomo compatibile con COVID-19, al proprio domicilio.
Di seguito lo schema riassuntivo raffigurante i percorsi menzionati, suddivisi per casi:
Il documento precisa poi le operazioni da effettuare qualora siano trascorsi 7 giorni o meno da quando la persona positiva ha visitato o utilizzato la struttura, in particolar modo chiarisce la necessità di effettuare una sanificazione straordinaria della scuola, seguendo tale procedura:
- chiudere le aree utilizzate dalla persona positiva fino al completamento della sanificazione;
- aprire porte e finestre per favorire la circolazione dell’aria nell’ambiente;
- sanificare (pulire e disinfettare) tutte le aree utilizzate dalla persona positiva, come uffici, aule, mense, bagni e aree comuni;
- continuare con la pulizia e la disinfezione ordinaria.
Qualora fossero poi confermati casi di Covid-19 al Dipartimento di Dipendenze Patologiche (DdP) della ASL competente territorialmente sarà necessario occuparsi anche di un’indagine epidemiologica finalizzata ad espletare le attività di contact tracing, ossia di ricerca e gestione dei contatti, e in particolare, in caso di alunni e personale scolastico individuati come contatti stretti del caso confermato, il medesimo DdP dovrà provvedere alla prescrizione della quarantena (14 giorni successivi all’ultima esposizione).