L’Agenzia delle entrate, con risoluzione n. 17/E del 31 marzo 2020, al fine di consentire ai sostituti d’imposta di recuperare in compensazione il premio di 100 euro erogato ai lavoratori dipendenti in proporzione al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel mese di marzo, ai sensi dell’articolo 63, D.L. 18/2020, ha istituito i seguenti codici tributo dei modelli F24 e F24 EP:
Guida al Contenuto
Codice Tributo F24 premio 100 euro
Per il modello F24: “1699”, denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”. In sede di compilazione del modello F24, il codice tributo “1699” è esposto nella sezione “Erario” in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a credito compensati”. Nei campi “rateazione/regione/prov./mese rif.” e “anno di riferimento” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”;
Codice Tributo F24 EP
Per il modello F24 EP: “169E”, denominato “Recupero da parte dei sostituti d’imposta del premio erogato ai sensi dell’articolo 63 del decreto-legge n. 18 del 2020”. In sede di compilazione del modello F24 EP, il codice tributo “169E” è esposto nella sezione “Erario” (valore F) in corrispondenza delle somme indicate nel campo “importi a credito compensati”. Nei campi “riferimento A” e “riferimento B” sono indicati, rispettivamente, il mese e l’anno in cui è avvenuta l’erogazione del premio, nei formati “00MM” e “AAAA”.
Premio ai lavoratori dipendenti: Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate
Il premio di € 100 previsto a favore dei lavoratori dipendenti che si sono recati in sede nel mese di marzo deve essere rapportato al numero di giorni di lavoro svolti nella propria sede di lavoro nel predetto mese (art. 63 DL 18/2020).
Ai fini della determinazione dell’importo del premio, può essere utilizzato il rapporto tra i giorni di presenza in sede (a prescindere dal numero di ore prestate) effettivamente lavorati nel mese di marzo e quelli lavorabili come previsto dal contratto collettivo, o dal contratto individuale qualora stipulato in deroga allo stesso. Pertanto, il bonus erogabile al lavoratore è dato dall’importo di € 100 moltiplicato per il suddetto rapporto e spetta indipendentemente dal fatto che il lavoratore sia in full time o in part time (Ris. AE 9 aprile 2020 n. 18/E).
Anche qualora il lavoratore abbia un contratto part time, ai fini del calcolo dell’importo del premio, il rapporto deve tener conto dei giorni effettivamente lavorati presso la sede di lavoro e di quelli lavorabili. Fermo restando il limite massimo di € 100 (importo riconosciuto al lavoratore che abbia svolto la propria prestazione lavorativa in presenza in tutti i giorni previsti dal contratto), qualora il lavoratore abbia più contratti part time in essere, il premio sarà erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore. A tal fine, il lavoratore deve dichiarare al sostituto i giorni di lavoro svolti presso la sede dell’altro datore di lavoro e i giorni lavorabili ai fini del calcolo della quota spettante.
Detta modalità di determinazione è alternativa rispetto all’altro criterio di calcolo già individuato dall’Agenzia delle Entrate e basato sul rapporto tra ore ordinarie lavorate e ore ordinarie lavorabili (Circ. AE 3 aprile 2020 n. 8/E, punto 4.1).
Esempi della nuova modalità di calcolo del premio dipendenti
Esempio 1: contratto full time
Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al venerdì, quindi, per il mese di marzo avrebbe dovuto lavorare 22 giorni (“giorni lavorabili”). Supponiamo che il lavoratore abbia goduto di 9 giorni di ferie dal 9 al 13 marzo e dal 16 al 19 marzo, mentre nei giorni 30 e 31 marzo abbia lavorato in smart working. Ai fini del calcolo del premio spettante si dovrà, pertanto, tener conto che il soggetto ha lavorato presso la propria sede di lavoro 11 giorni sui 22 previsti. Al lavoratore spetteranno, pertanto, 11/22 di 100, vale a dire € 50.
Esempio 2: contratto di part time orizzontale
Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al venerdì. In tale ipotesi, ancorché per un numero di ore inferiore all’orario di lavoro ordinario, per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 22. Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la propria sede di lavoro per metà del periodo previsto (11 giorni), allo stesso spetterà l’importo di € 50.
Esempio 3: contratto di part time verticale
Un lavoratore, per effetto del suo contratto, lavora dal lunedì al giovedì, quindi, per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 18 giorni. Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la propria sede di lavoro per tutto il periodo previsto (18 giorni), allo stesso spetterà il premio di € 100.
Esempio 4: due contratti di part time orizzontale
Un lavoratore, per effetto di un contratto, lavora dal lunedì al venerdì, dalle 8 alle 12 e per effetto di un altro contratto lavora negli stessi giorni dalle 15 alle 18. Quindi per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 22. Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la sede di lavoro di mattina, per tutto il periodo previsto e di pomeriggio solo 15 giorni su 22. Allo stesso spetterà l’importo di € 100 in quanto il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa in presenza per tutto il periodo di marzo almeno su un contratto. Il bonus sarà erogato dal sostituto individuato dal lavoratore.
Esempio 5: due contratti di part time verticale
Un lavoratore, per effetto di un contratto, lavora da lunedì al mercoledì, e per effetto di un altro contratto lavora giovedì e venerdì. Quindi per il mese di marzo i giorni lavorabili sono 22, così ripartiti: 14 presso il primo datore di lavoro e 8 presso il secondo. Supponiamo che il lavoratore abbia lavorato presso la prima sede di lavoro per tutto il periodo previsto (14 giorni) e presso l’altra sede solo 4 giorni su 8. Allo stesso spetterà l’importo di € 100 in quanto il lavoratore ha svolto la propria attività lavorativa in presenza per tutto il periodo di marzo almeno su un contratto. Il bonus sarà erogato dal sostituto d’imposta individuato dal lavoratore.