Con l’entrata in vigore del decreto legislativo n. 137 del 2012 è diventata obbligatoria l’assicurazione per la responsabilità civile professionale per chiunque sia iscritto a un albo: gli ingegneri, gli avvocati, i medici, e così via. L’obbligo è diventato concreto a partire dal 13 agosto del 2014: da quel momento, tutti coloro che svolgono una professione che presuppone l’iscrizione a un albo sono tenuti a sottoscrivere una polizza assicurativa che offra una copertura in caso di danni.
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Assicurazione Professionale: Come funziona
Una Polizza RC Professionale Avvocato, al pari di qualunque altra polizza di responsabilità civile professionale, è una speciale assicurazione che serve a coprire gli eventuali danni causati da una negligenza che il professionista ha commesso. Come si può dedurre, dunque, si parla di una polizza connessa con lo svolgimento dell’attività professionale, il cui obiettivo è quello di proteggere non solo i professionisti ma anche i loro collaboratori e dipendenti e, nel caso in cui venisse acquistata la garanzia aggiuntiva Conduzione dello Studio, i clienti. I casi coperti sono quelli di imperizia, di imprudenza e di negligenza.
L’imperizia, l’imprudenza e la negligenza
Si parla di imperizia nel momento in cui il professionista provoca un danno al cliente perché ha svolto delle attività delicate ma non disponeva delle competenze necessarie per farlo. L’imprudenza, invece, si verifica se il danno al cliente è dovuto a un comportamento imprudente adottato dal professionista nello svolgimento dell’attività. Infine, il caso della negligenza si concretizza quando il danno deriva da un’azione superficiale del professionista che, a causa di tale approccio, finisce per non prestare attenzione e non rispettare le regole comuni relative alla sua attività. Ebbene, le polizze di responsabilità civile professionale servono a coprire i casi di imperizia, i casi di imprudenza e i casi di negligenza. In tali circostanze viene garantito il risarcimento del danno che il cliente ha patito, ovviamente solo nel caso in cui in sede di giudizio sia stata appurata la colpevolezza del professionista.
La colpevolezza del professionista
I livelli di colpevolezza non sono tutti uguali, nel senso che possono essere distinti gradi diversi di gravità: si ha a che fare, infatti, con casi di colpa grave, casi di colpa lieve e casi di colpa lievissima. Dal punto di vista del funzionamento pratico, comunque, la polizza di responsabilità civile professionale non è tanto diversa dalle altre assicurazioni: chi ne stipula una deve provvedere al versamento dell’importo del relativo premio grazie al quale l’assicurazione stessa può essere attivata. Volendo, qualunque lavoratore potrebbe trovare utile una copertura di questo tipo, dal momento che chiunque potrebbe commettere uno sbaglio nell’adempimento delle proprie mansioni.
La garanzia retroattiva e la garanzia postuma
La peculiarità delle assicurazioni di responsabilità civile professionale consiste nel fatto che esse offrono anche una garanzia retroattiva e una garanzia postuma: la prima si attiva nel momento in cui è necessario coprire dei danni che sono stati provocati prima che la polizza venisse sottoscritta; la seconda, invece, copre i danni che si concretizzano dopo che l’attività professionale si interrompe. Perché la copertura postuma possa essere garantita, però, è necessario che gli eventi scatenanti si siano verificati durante il periodo di copertura e che il soggetto assicurato non sia a conoscenza di ciò che è successo quando la polizza viene chiusa.
Chi deve stipulare questa polizza?
Nel novero dei soggetti obbligati a stipulare una polizza di questo tipo ci sono i geometri, gli architetti, i revisori legali, gli avvocati, gli amministratori di condominio, gli ingegneri, i consulenti del lavoro, i mediatori creditizi, i periti, gli agenti di commercio, gli agenti finanziari, gli agenti immobiliari e i commercialisti: tutti costoro, infatti, sono iscritti a un albo per poter esercitare. La stipula è obbligatoria unicamente per chi esercita la professione in maniera effettiva, e cioè – in sostanza – solo per coloro che emettono fattura.