Più tempo per i contribuenti per fare pace con il Fisco: con il decreto Crescita sono stati riaperti i termini per aderire:
- alla rottamazione ter delle cartelle;
- al saldo e stralcio delle cartelle,
sempre in riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017.
Guida al Contenuto
Termini e Modulistica
La nuova scadenza della presentazione della domanda di adesione è il 31 luglio 2019.
L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo sul proprio sito, a disposizione dei contribuenti interessati, la nuova modulistica, che dovrà essere utilizzata per aderire alle procedure, e precisamente:
- il modello DA-2018-R per la “rottamazione-ter”;
- il modello SA–ST–R per il “saldo e stralcio.
I Debiti già rottamati
Con un comunicato stampa del 3 luglio 2019 l’Agenzia delle Entrate fa presente che non possono essere oggetto di una nuova richiesta i debiti che sono stati già inseriti in una dichiarazione di adesione presentata entro il 30 aprile 2019, per i quali Agenzia delle entrate-Riscossione ha già inviato le comunicazioni di risposta con l’importo dovuto e i relativi bollettini (il termine per il pagamento della prima rata è il prossimo 31 luglio).
Le rottamazioni ter inviate dopo il 30 aprile
Inoltre anche le eventuali dichiarazioni di adesione alla “rottamazione-ter” trasmesse dopo il 30 aprile 2019, non dovranno essere ripresentate perché saranno prese in carico da Agenzia delle entrate-Riscossione che, entro il 31 ottobre 2019, invierà le relative risposte in merito all’accoglimento e agli importi dovuti.
Modalità di presentazione della domanda per la rottamazione ter
Per aderire alla Definizione agevolata 2018 è necessario presentare, entro il 31 luglio 2019, l’apposita dichiarazione di adesione attraverso una delle seguenti modalità:
Online con il servizio web “Fai D.A. te”
Con tale modalità chi intende può utilizzare l’apposito form online del servizio “Fai D.A. te”:
- Se si è in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata, basta compilare i vari campi richiesti all’interno del form “Fai D.A. te” presente in area riservata e selezionare le cartelle che si intende “rottamare”. Possono essere scelti anche singoli debiti contenuti nella cartella/avviso e non è necessario allegare alcuna documentazione;
- Se non si è in possesso delle credenziali di accesso all’area riservata, può comunque essere utilizzato il servizio “Fai D.A. te” presente sul sito dell’Agenzia delle Entrate riscossione, però, in fase di compilazione, sarà necessario allegare in pdf il documento di riconoscimento e la dichiarazione sostitutiva presente all’interno del modulo.
Dopo aver inserito i dati richiesti (elenco delle cartelle e degli avvisi, numero di rate, ecc.) e confermato l’invio, l’Agenzia delle Entrate riscossione invierà una prima e-mail all’indirizzo che indicato, con un link da convalidare entro le successive 72 ore e, una volta convalidata la richiesta, una seconda e-mail di presa in carico con il numero identificativo della pratica e il riepilogo dei dati inseriti.
Invio alla casella PEC
Il Modello DA-2018-R, debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla documentazione di riconoscimento, può essere inviato alla casella PEC della Direzione Regionale di Agenzia delle entrate-Riscossione di riferimento. La domanda deve essere trasmessa tramite posta elettronica certificata (PEC);
L’elenco degli indirizzi PEC regionali è riportato sui nuovi modelli ed è disponibile anche sul sito di Agenzia delle entrate-Riscossione.
3) presentazione presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione
Il Modello DA-2018-R debitamente compilato e firmato, unitamente alla documentazione di riconoscimento, può anche essere consegnato a mano presso uno degli sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione, presenti su tutto il territorio nazionale (esclusa la regione Sicilia).
Entro il 31 ottobre 2019, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà la risposta in merito all’accoglimento delle domande presentate da coloro che hanno usufruito della riapertura dei termini prevista dal Decreto Crescita, con il dettaglio delle somme dovute e i relativi bollettini di pagamento.
Modalità di pagamento per la rottamazione ter
Coloro che aderiscono entro il 31 luglio possono scegliere di pagare le somme dovute in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure fino a un massimo di 17 rate consecutive (5 anni). La prima rata è pari al 20% delle somme complessivamente dovute e scade il 30 novembre 2019. Le restanti 16, di pari importo, sono da versare in quattro rate annuali a partire dal 2020, con un interesse annuo del 2 per cento a decorrere dal 1° dicembre 2019.
Termini ridotti per il Saldo e stralcio
Come già previsto dalla Legge di Bilancio 2019, il “saldo e stralcio” è riservato alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, da dimostrare con la presentazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), e consente di pagare in forma ridotta i debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 2017, derivanti esclusivamente dall’omesso versamento delle imposte dovute in autoliquidazione in base alle dichiarazioni annuali e dei contributi previdenziali spettanti alle casse professionali o alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi Inps.
Il contribuente dovrà pagare una percentuale che varia dal 16 al 35% dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora.
In riferimento alla modalità di pagamento il contribuente potrà decidere se pagare in un’unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021.
Isee e grave e comprovata difficoltà economica
in base alla normativa, versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica, le persone fisiche con ISEE del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro, oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento (articolo 14-ter della legge 27 gennaio 2012, n. 3).
La presentazione del modello SA–ST–R può essere eseguita alla stessa stregua della presentazione relativa alla rottamazione ter.
Entro il 31 ottobre 2019, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà la risposta in merito all’accoglimento delle domande presentate da coloro che hanno usufruito della riapertura dei termini prevista dal Decreto Crescita, con il dettaglio delle somme dovute e i relativi bollettini di pagamento.