Dal 2019 è in vigore l’obbligo di emissione della fattura in formato digitale (formato XML) per tutti gli operatori IVA con alcuni casi di esonero che andiamo ad affrontare in questo articolo.
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Fattura elettronica per tutti
La fattura elettronica tra privata è un ulteriore passaggio verso la digitalizzazione del ciclo di fatturazione che negli anni ha interessato:
- dal 2015 per tutte le operazioni compiute verso la Pubblica Amministrazione con riferimento alle fatture emesse dal 31 marzo 2015.
- dal 1° luglio 2018 per le cessioni di benzina e gasolio per autotrazione (ad eccezione effettuate da impianti di distribuzione stradale)
- dal 1° luglio 2018 prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese operanti nel quadro di un contratto di appalto con la Pubblica Amministrazione
- dal 1° settembre 2018 per le operazioni di tax free shopping mentre Si ricorda, inoltre, che l’obbligo è già in vigore
I commercianti al dettaglio e le piccole imprese
Restano in essere lo scontrino e la ricevuta fiscale. Quindi, ad esempio, un commerciante al dettaglio continuerà a certificare i corrispettivi tramite emissione di scontrino fiscale ma sarà obbligato ad emettere fattura laddove richiesta dal cliente. In tal caso, se il commerciante al dettaglio non è un soggetto esonerato, avrà obbligo di emetterla il formato elettronico (Risposta 7/E/2019).
Vediamo chi sono i soggetti esonerati.
I Casi di esonero dalla fatturazione elettronica
Sull’esonero dall’obbligo di fatturazione elettronica si è molto discusso negli mesi antecedenti l’entrata in vigore della fattura elettronica tra privati. La discussione è stata forse avviata in ritardo soprattutto in riguardo alle applicazione dei nuovi adempimenti ad alcuni casi specifici: si pensi ai medici ed ai professionisti sanitari, si pensi ai ristoratori e alle piccole attività artigianali.
I casi di esonero previsti riguardano:
- I contribuenti forfettari
- I contribuenti nel regime dei minimi
- I soggetti rientranti nell’ambito di applicazione della 398/91 (associazioni sportive dilettantistiche ed altre associazioni) che non superano i 65.000 euro di ricavi
- Gli operatori sanitari esonerati parzialmente per le prestazioni rientranti nell’ambito delle comunicazioni al sistema TS (prestazioni sanitarie in senso stretto) mentre devono aderire per altre prestazioni (si pensi a prestazione ad imprese o partecipazioni a convegni)
- I “piccoli produttori agricoli” (di cui all’art. 34, comma 6, del Dpr n. 633/1972).
La platea degli esonerati è davvero molto ristretta.
Anche perché i forfettari o i contribuenti rientranti nel regime dei minimi possono opzionalmente decidere di aderire alla fatturazione elettronica qualora ritenuto opportuno e soprattutto giovani e freelance possono essere attratti dal nuovo sistema di fatturazione elettronica vedendo un’opportunità di semplificazione dei propri adempimenti di fatturazione verso i loro clienti e verso il fisco.
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