In merito alla nuova disciplina del lavoro occasionale di tipo accessorio è intervenuta l’INPS che con la circ. 29.3.2013 n. 49, ha fornito indicazioni sulla nuova disciplina in riferimento ai buoni lavoro (o voucher) acquistati dal 18.7.2012, data di entrata in vigore della riforma Fornero.
Il lavoro occasionale accessorio è stato è inteso come l’insieme di quelle attività meramente occasionali che non danno luogo a compensi superiori ad € 5000,00 con riferimento alla totalità di committenti.
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Nessuna limitazione soggettiva
Prima della riforma l’applicazione del lavoro occasionale accessorio era diventato un percorso ad ostacoli tra soggetti che avevano accesso ed altri che dovevano essere esclusi con margini non sempre netti ed evidenti.
L’INPS si sofferma sul nuovo ambito di applicazione del lavoro accessorio che ora non prevede limiti di carattere soggettivo, né oggettivo (con l’eccezione del settore agricolo), ma esclusivamente a limiti di carattere economico.
Le caratteristiche dei nuovi buoni lavoro
In merito alle caratteristiche dei nuovi buoni lavoro l’INPS precisa quanto già affermato dal Ministero del lavoro. Essi devono intendersi:
- orari
- numerati progressivamente
- datati
Si resta in attesa della definizione di nuove modalità di effettuazione della comunicazione preventiva di inizio prestazione relativa ai voucher cartacei, per le quali saranno diramate successive istruzioni.
I Prestatori di lavoro accessorio
Il lavoro accessorio può ora essere utilizzato per ogni tipo di attività e con qualsiasi soggetto. L’INPS però precisa che:
- l’impiego di studenti non universitari, regolarmente iscritti a un ciclo di studi presso un istituto scolastico di qualsiasi ordine e grado, è consentito solo il sabato e la domenica e durante le vacanze (natalizie, pasquali, estive);
- i pensionati che possono accedere al lavoro accessorio devono essere titolari di trattamenti pensionistici che consentono lo svolgimento di un’attività lavorativa (sono da escludere i titolari di trattamento di inabilità);
- il DL 83/2012 (conv. L. 134/2012) ha reintrodotto, per l’anno 2013, la possibilità di impiegare nel lavoro accessorio i percettori di prestazioni integrative del salario o di sostegno al reddito, in tutti i settori produttivi, compresi gli enti locali, nel limite massimo di 3.000,00 euro di corrispettivo per anno solare;
- è prevista l’inclusione del reddito da lavoro accessorio nella determinazione del reddito complessivo necessario per il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno;
- in caso di utilizzo di lavoratori del pubblico impiego, è necessaria la richiesta di autorizzazione all’Amministrazione di appartenenza per lo svolgimento di “tutti gli incarichi, anche occasionali, non compresi nei compiti e nei doveri d’ufficio, per i quali è previsto, sotto qualsiasi forma, un compenso”.
I Committenti di lavoro accessorio
In merito ai committenti la circolare definisce
- imprenditori commerciali a cui possono essere ricondotti soggetti (persona fisica e giuridica) che operi su un determinato mercato, per la produzione, la gestione o la distribuzione di beni e servizi;
- per committenti professionisti si intendono i titolari di reddito da lavoro autonomo, ex art. 53 del TUIR, siano essi iscritti agli Ordini professionali, anche se assicurati presso una Cassa diversa da quella del settore specifico dell’Ordine, ovvero titolari di partita IVA non iscritti alle Casse, ma alla Gestione separata INPS ex L. 335/95;
- le imprese familiari rientrano nel regime previsto per “imprenditori commerciali” e “professionisti”
- ai committenti pubblici è richiesto, oltre al rispetto del limite economico fissato in generale, anche l’osservanza dei vincoli previsti dalla vigente disciplina in materia di contenimento delle spese di personale e, ove previsto, dal patto di stabilità interno.
Alcune condizioni specifiche sono riservate al settore agricolo, si distingue tra:
- le aziende con volume d’affari superiore a 7.000,00 euro, per le quali il ricorso al lavoro accessorio è consentito soltanto per le attività agricole (principali e connesse) stagionali ed esclusivamente tramite l’utilizzo di pensionati e giovani studenti con meno di 25 anni (oltre ai percettori di trattamenti di sostegno al reddito, abilitati ad operare, per il 2013, entro il limite di 3.000 euro, in qualunque settore);
- i produttori agricoli con volume d’affari inferiore, i quali possono, invece, utilizzare il sistema dei buoni lavoro per svolgere qualsiasi attività agricola, anche non stagionale, con qualsiasi tipologia di prestatore, purché non sia stato iscritto, nell’anno precedente, negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli.
I nuovi limiti economici per il lavoro occasionale accessorio
Ai fini del legittimo utilizzo delle prestazioni lavorative accessorie, è previsto che il compenso complessivamente percepito dal prestatore non possa essere superiore:
- nella generalità dei casi (ivi compreso l’impiego nel settore agricolo), a 5.000,00 euro nel corso di un anno solare, con riferimento alla totalità dei committenti, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari quindi a 6.666,00 euro lordi;
- in caso di committenti imprenditori commerciali o professionisti, anche all’ulteriore limite di 2.000,00 euro, con riferimento a ciascun committente, da intendersi come importo netto per il prestatore, pari quindi a 2.666,00 lordi;
- per i prestatori percettori di prestazioni integrative del sala rio o di sostegno al reddito, il limite è fissato a 3.000,00 euro per anno solare da intendersi come importo netto per il prestatore, corrispondenti a 4.000,00 euro lordi.
Proprio in merito ai limiti economici l’INPS annuncia nuove procedure per il controllo del superamento dei limiti che con la nuova disciplina sono molto più stringenti.
Qui di seguito la corposa circolare INPS con le nuove disposizioni in merito al lavoro occasionale di tipo accessorio.