È necessario controllare che gli acconti versati nel 2016 dal dichiarante e dal coniuge, indicati ai punti da 121 a 127 (da 321 a 327 per il coniuge) della CU 2016, nel prospetto di liquidazione o versati direttamente dal contribuente tramite modello F24, siano correttamente riportati nella dichiarazione dei redditi.
Guida al Contenuto
Il riporto degli Acconti
Si ricorda che gli importi indicati al rigo F1 devono essere riportati al netto delle maggiorazioni dovute per rateazione o ritardato pagamento (interessi moratori) e devono essere comprensivi di eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d’acconto.
Dichiarazione anno precedente presentata con modello UNICO:
- gli importi degli acconti vanno rilevati dal/dai modelli F24;
- nel rigo F1, colonna 1, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4033;
- nel rigo F1, colonna 2, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4034;
- nel rigo F1, colonna 3, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 3843;
- nel rigo F1, colonna 5, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 1840;
- nel rigo F1, colonna 6, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 1841.
Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 non congiunto:
- gli importi vanno rilevati dalla CU e/o da eventuali modelli F24:
- nel rigo F1, colonna 1, va indicato l’importo del punto 121 della CU 2017;
- nel rigo F1, colonna 2, va indicato l’importo del punto 122 della CU 2017;
- nel rigo F1, colonna 3, va indicato l’importo del punto 124 della CU 2017;
- nel rigo F1, colonna 5, va indicato l’importo del punto 126 della CU 2017;
- nel rigo F1, colonna 6, va indicato l’importo del punto 127 della CU 2017.
Gli eventuali versamenti integrativi eseguiti autonomamente dal contribuente a titolo d’acconto devono essere sommati alle trattenute e/o ai versamenti già effettuati.
Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 congiunto:
– gli importi vanno rilevati dalla CU e/o da eventuali modelli F24.
Gli acconti del coniuge nella CU 2017 sono indicati separatamente da quelli del dichiarante e certificati nei punti 321, 322, 324, 326 e 327.
Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 non congiunto senza sostituto:
– gli importi vanno rilevati dal modello 730-3 e/o da eventuali modelli F24.
Rigo F1, colonna 1
Per verificare quale importo deve essere indicato nella colonna 1 del rigo F1 occorre preliminarmente verificare se il contribuente era tenuto a versare con il modello F24 delle somme con il codice tributo 4033. Pertanto occorre verificare se il rigo 234 del 730-3/2016 sia compilato o meno.
Se il rigo 234 non è compilato, nel rigo F1, colonna 1, va indicato l’importo del rigo 94 del 730-3/2016.
Se il rigo 234 è compilato, occorre verificare che il contribuente abbia versato quanto dovuto.
Se il contribuente ha versato per intero l’importo indicato nel rigo 234, nel rigo F1, colonna 1, va indicato l’importo del rigo 94 del 730-3/2016.
Se il contribuente ha versato di più di quanto indicato nel rigo 234, nel rigo F1, colonna 1, va indicato l’importo del rigo 94 aumentato dell’importo dei versamenti integrativi effettuati dal contribuente.
Se il contribuente ha versato di meno di quanto indicato nel rigo 234, nel rigo F1, colonna 1, va indicato l’importo del rigo 94 diminuito di quanto non versato dal contribuente.
Rigo F1, colonna 2
Nel rigo F1, colonna 2, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4034.
Rigo F1, colonna 3
Per verificare quale importo deve essere indicato nella colonna 3 del rigo F1 occorre preliminarmente verificare se il contribuente era tenuto a versare con il modello F24 delle somme con il codice tributo 3843. Pertanto occorre verificare se il rigo 236 del 730-3/2016 sia compilato o meno.
Se il rigo 236 non è compilato, nel rigo F1, colonna 3, va indicato l’importo del rigo 97 del 730-3/2016.
Se il rigo 236 è compilato, occorre verificare che il contribuente abbia versato quanto dovuto.
Se il contribuente ha versato per intero l’importo indicato nel rigo 236, nel rigo F1, colonna 3, va indicato l’importo del rigo 97 del 730-3/2016.
Se il contribuente ha versato di più di quanto indicato nel rigo 236, nel rigo F1, colonna 3, va indicato l’importo del rigo 97 aumentato dell’importo dei versamenti integrativi effettuati dal contribuente.
Se il contribuente ha versato di meno di quanto indicato nel rigo 236, nel rigo F1, colonna 3, va indicato l’importo del rigo 97 diminuito di quanto non versato dal contribuente.
Rigo F1, colonna 5
Per verificare quale importo deve essere indicato nella colonna 5 del rigo F1 occorre preliminarmente verificare se il contribuente era tenuto a versare con il modello F24 delle somme con il codice tributo 1840. Pertanto occorre verificare se il rigo 239 del 730-3/2016 sia compilato o meno.
Se il rigo 239 non è compilato, nel rigo F1, colonna 5, va indicato l’importo del rigo 100 del 730-3/2016.
Se il rigo 239 è compilato, occorre verificare che il contribuente abbia versato quanto dovuto.
Se il contribuente ha versato per intero l’importo indicato nel rigo 239, nel rigo F1, colonna 5, va indicato l’importo del rigo 100 del 730-3/2016.
Se il contribuente ha versato di più di quanto indicato nel rigo 239, nel rigo F1, colonna 5, va indicato l’importo del rigo 100 aumentato dell’importo dei versamenti integrativi effettuati dal contribuente.
Se il contribuente ha versato di meno di quanto indicato nel rigo 239, nel rigo F1, colonna 5, va indicato l’importo del rigo 100 diminuito di quanto non versato dal contribuente.
Rigo F1, colonna 6
Nel rigo F1, colonna 6, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 1841.
Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 congiunto senza sostituto:
- gli importi vanno rilevati dal modello 730-3 e/o da eventuali modelli F24.
del coniuge nel modello 730-3/2016 sono indicati separatamente da quelli del dichiarante e indicati nei righi: 114, 117 e 120.
I maggiori o minori versamenti vanno imputati tra i due coniugi in misura proporzionale agli importi indicati nei vari righi.
Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 non congiunto con sostituto e rimborso erogato dall’Agenzia delle Entrate:
- gli importi vanno rilevati dal modello 730-3/2016:
- nel rigo F1, colonna 1, va indicato l’importo del rigo 94 del modello 730-3/2016;
- nel rigo F1, colonna 2, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4034;
- nel rigo F1, colonna 3, va indicato l’importo del rigo 97 del modello 730-3/2016;
- nel rigo F1, colonna 5, va indicato l’importo del rigo 100 del modello 730-3/;
- nel rigo F1, colonna 6, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 1841.
Dichiarazione anno precedente presentata con modello 730 congiunto con sostituto e rimborso erogato dall’Agenzia delle Entrate :
- gli importi vanno rilevati dal modello 730-3/2016:
- nel rigo F1, colonna 1, va indicato l’importo del rigo 114 del modello 730-3/2016;
- nel rigo F1, colonna 2, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 4034;
- nel rigo F1, colonna 3, va indicato l’importo del rigo 117 del modello 730-3/2016;
- nel rigo F1, colonna 5, va indicato l’importo del rigo 120 del modello 730-3/2016;nel rigo F1, colonna 6, vanno indicati gli importi versati con il codice tributo 1841.
Attenzione: devono essere indicati nel rigo F1 anche gli acconti dell’IRPEF che non sono stati versati per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali.
Eccedenze Irpef risultanti dalle precedenti dichiarazioni
Sezione III-A – Eccedenze risultanti dalla precedente dichiarazione
(Rigo F 3) – Se nel rigo F3 risulta indicata una eccedenza questa può risultare:
- da precedenti dichiarazioni presentate nei termini oltre che da dichiarazioni integrative a favore presentate entro l’anno successivo;
- dalla CU 2017;
- da una comunicazione, da parte dell’Agenzia delle Entrate, relativa al controllo delle dichiarazioni con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato (rigo RX1 colonna 4 del Modello Unico PF 2016).
Nel primo caso è necessario controllare che l’importo indicato nella colonna 1 corrisponda
- all’eccedenza IRPEF risultante dalla dichiarazione (presentata nei termini) relativa ai redditi 2015 oltre che quelle risultanti da dichiarazione integrativa a favore presentate entro l’anno successivo (importo di colonna 4 del rigo RX 1 del modello Unico PF);
- all’eccedenza del contributo di solidarietà per il quale non è stato chiesto il rimborso nella precedente dichiarazione (colonna 4 del rigo RX6 del modello Unico PF);
- ad eccedenze relative a dichiarazioni di anni precedenti nei casi in cui il contribuente nell’anno successivo, ricorrendone le condizioni di esonero, non ha presentato la dichiarazione.
Nel secondo caso è necessario controllare che l’importo indicato nella colonna 1 corrisponda a quanto riportato al punto 64 della CU 2017.
Nel caso invece di comunicazione dell’Agenzia delle Entrate relativa al controllo della dichiarazione UNICO con la quale è stato evidenziato un credito diverso da quello dichiarato:
- se il credito comunicato è maggiore dell’importo dichiarato, verificare che sia stato riportato l’importo comunicato;
- se il credito comunicato (es: 800,00) è inferiore all’importo dichiarato (es: 1.000,00), verificare che sia stato riportato l’importo inferiore (es: 800,00). Se, a seguito della comunicazione, il contribuente ha versato con il Mod. F24 la differenza tra il credito dichiarato ed il credito riconosciuto (200,00, nell’esempio riportato), deve essere indicato l’intero credito dichiarato (es: 1.000,00).
Inoltre, se lo scorso anno è stato presentato il modello 730/2016 ed è stato chiesto di utilizzare il credito scaturente dalla dichiarazione per il pagamento con il Mod. F24 dell’IMU ma tale credito non è stato utilizzato (in tutto o in parte), nella colonna 1 del rigo in esame deve essere riportata la somma degli importi indicati nelle colonne 4 e 5 del credito Irpef indicato nel rigo 191 del prospetto di liquidazione mod. 730-3/2016 per il dichiarante (rigo 211 per il coniuge) e nella colonna 2 dello stesso rigo F3 deve essere riportato l’eventuale credito Irpef utilizzato in compensazione con il mod. F24.
Le modalità di rilevazione delle eccedenze di addizionale regionale e/o comunale, della cedolare secca o dell’imposta sostitutiva da indicare nello stesso rigo sono analoghe a quelle descritte per l’Irpef.
Caso particolare: in caso di eccedenza proveniente dal modello 730, non conguagliata dal sostituto e non indicata nella CU, è necessario che il contribuente si faccia rilasciare una dichiarazione da parte del sostituto che attesti che lo stesso non ha operato il conguaglio.
Sezione III-B – Eccedenze risultanti da dichiarazioni integrative a favore presentate oltre l’anno successivo
(Rigo F4) – Questa nuova sezione è stata introdotta a seguito della modifica prevista dall’art. 5 del DL n. 193 del 2016, con la quale è stato uniformato il termine di presentazione delle dichiarazioni integrative sia a sfavore che a favore del contribuente. Entrambe possono essere ora presentate entro il termine previsto per l’accertamento. L’eccedenza a credito (derivante da minor debito o da maggiore credito), non già chiesta a rimborso e risultante dalle dichiarazioni integrative a favore ultrannuali, deve essere indicata nella dichiarazione relativa al periodo d’imposta in cui è presentata la dichiarazione integrativa a favore.
Gli eventuali importi indicati nel rigo F4 devono quindi risultare dalla dichiarazione integrativa a favore ultrannuale, presentata nel 2016 e relativa ai periodi di imposta 2011, 2012, 2013 e 2014.
Ad esempio, con riferimento all’Irpef, per la dichiarazione integrativa relativa al periodo d’imposta 2014 l’importo indicato nella colonna 1 del rigo F4 deve coincidere con l’importo di colonna 4 del rigo RX 1 del modello Unico PF 2015.
Le modalità di rilevazione delle eccedenze di addizionale regionale e/o comunale, della cedolare secca o dell’imposta sostitutiva da indicare nello stesso rigo sono analoghe a quelle descritte per l’Irpef.
Se nel corso del 2016 sono state presentate più dichiarazioni integrative a favore dovranno essere compilati distinti righi per ciascun periodo d’imposta.
L’eccedenza a credito risultante dalla dichiarazione integrativa concorre alla liquidazione della corrispondente imposta, a debito o a credito, risultante dal modello 730/2017 – redditi 2016.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documento |
Acconti | CU 2017
730 2016 (dipendenti senza sostituto d’imposta) Mod. F24 |
Eccedenze derivanti dalle precedenti dichiarazioni | Precedenti dichiarazioni presentate nei termini e dichiarazioni integrative a favore presentate entro il quarto anno successivo oltre che le relative ricevute di trasmissione telematica
CU 2017 o dichiarazione del sostituto che attesti di non aver effettuato il conguaglio Comunicazione dell’Agenzia delle entrate Mod. F24 in caso di compensazioni |