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Trasferimento dell’immobile oggetto degli interventi

imposte deducibili: confusione per la deduzione

La variazione del possesso dell’immobile comporta il trasferimento delle quote di detrazione residue in capo al nuovo titolare poiché, in assenza di precise indicazioni rinvenibili nel decreto, occorre rinviare alla prassi e alla normativa relativa alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio (Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 7).

Le rate residue di detrazione non si trasferiscono all’acquirente nell’ipotesi in cui la detrazione sia fruita dal detentore dell’immobile (ad esempio, l‘inquilino o il comodatario) il quale continua ad avere diritto al benefico anche se la detenzione dell’immobile viene meno (Circolare 24.02.1998 n. 57, punto 4).

Per determinare chi possa fruire della quota di detrazione relativa ad un anno, occorre individuare il soggetto che possiede l’immobile al 31 dicembre di quell’anno (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 2.1.14; Circolare 01.06.2012 n. 19, risposta 1.8).

 

Vendita dell’immobile

In assenza di diversa indicazione nell’atto di trasferimento dell’immobile oggetto di riqualificazione energetica, le quote residue di detrazione competono all’acquirente. Tale criterio trova applicazione in tutte le ipotesi di cessione dell’immobile e, quindi, anche in caso di donazione nonché di permuta.

Se nel rogito non risulta la volontà di mantenere in capo al venditore la detrazione residua, tale volontà può essere formalizzata successivamente in una scrittura privata autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, sottoscritta da entrambe le parti contraenti, nella quale si dà atto che l‘accordo in tal senso esisteva sin dalla data del rogito. Il comportamento dei contribuenti in sede di dichiarazione dei redditi dovrà essere coerente con quanto indicato nell‘accordo successivamente formalizzato.



In caso di costituzione del diritto di usufrutto, sia esso costituito a titolo oneroso o gratuito, le quote di detrazione non fruite non si trasferiscono all’usufruttuario ma rimangono al nudo proprietario. Inoltre, qualora sia ceduta solo di una quota dell’immobile, l’utilizzo delle rate residue rimane in capo al venditore, tranne nel caso in cui per effetto della cessione pro-quota, la parte acquirente diventi proprietaria esclusiva dell’immobile.

 

Trasferimento dell’immobile mortis causa

 

In caso di acquisizione dell’immobile per successione, le quote residue di detrazione si trasferiscono per intero esclusivamente all’erede o agli eredi che conservano la detenzione materiale e diretta dell’immobile, analogamente a quanto chiarito per le detrazione relativa agli interventi di recupero del patrimonio edilizio.