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Risparmio Energetico: Compilazione Fatture, Bonifici e Dichiarazione

imposte deducibili: confusione per la deduzione

Per usufruire delle Agevolazioni sul risparmio energetico è opportuno seguire alcune regole in materia di Compilazione della Fattura, predisposizione del Bonifico ed indicazione nella dichiarazione dei redditi.

 

La Compilazione del Bonifico

I soggetti che non sono titolari di reddito d‘impresa devono effettuare i pagamenti con bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione e il codice fiscale o la partita iva del beneficiario del bonifico (art. 4 del DM del 2007).

L’obbligo di pagamento mediante bonifico non è previsto per i soggetti esercenti attività d’impresa, il cui reddito è determinato in base al principio di competenza, in quanto il momento dell‘effettivo pagamento della spesa non assume rilevanza.

Analogamente a quanto previsto per i lavori di recupero del patrimonio edilizio, sui pagamenti effettuati per lavori di riqualificazione energetica le banche o Poste italiane spa operano la ritenuta d’acconto dell’8 per cento a carico del beneficiario del pagamento. Per agevolare l’applicazione della ritenuta sono stati quindi predisposti bonifici a ciò dedicati.

Dal bonifico deve risultare:

  • la causale del versamento dalla quale risulti che il pagamento è effettuato per lavori di recupero del patrimonio edilizio che danno diritto alla detrazione.- Nel caso in cui, per mero errore materiale, siano stati riportati i riferimenti normativi della detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione può comunque essere riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti.
  • il codice fiscale del beneficiario della detrazione (che può essere anche diverso dall’ordinante il bonifico);
  • il numero di partita IVA o il codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato.


 

Il bonifico postale è assimilato a quello bancario ed è quindi da considerarsi valido (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 1.11), così come è ugualmente valido il bonifico effettuato “on line“ (Risoluzione 07.08.2008 n. 353).

La detrazione è ammessa anche se l‘onere è sostenuto mediante un bonifico tratto su un conto acceso presso un istituto di pagamento, operatore diverso dalle banche, autorizzato – in base alle disposizioni di cui al DLGS n. 11 del 2010 e DLGS n. 385 del 1993 (TUB) – a prestare servizi di pagamento tramite l‘esecuzione di bonifici. Il riconoscimento delle detrazioni fiscali richiede inoltre l‘adesione dell‘Istituto di pagamento alla Rete Nazionale Interbancaria e l‘utilizzo della procedura TRIF, funzionale sia alla trasmissione telematica dei flussi di informazioni tra gli operatori del sistema dei pagamenti ai fini dell‘applicazione della ritenuta, sia alla trasmissione all‘Amministrazione finanziaria dei dati relativi ai bonifici disposti (Risoluzione 20.01.2017, n. 9).

Qualora, per errore sia stato utilizzato un bonifico diverso da quello “dedicato“, o non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti, e non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo qualora il contribuente sia in possesso di una dichiarazione sostitutiva di atto notorietà rilasciata dall’impresa, con la quale quest’ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito (Circolare 18.11.2016 n. 43).

Resta fermo che in sede di controllo l’Amministrazione verificherà se il comportamento risulta posto in essere al fine di eludere il rispetto della normativa relativa all’applicazione della ritenuta.



Il contribuente potrà fruire della detrazione anche nel caso in cui il pagamento delle spese sia materialmente effettuato dalla società finanziaria che gli ha concesso un finanziamento a condizione che: i) questa paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti (causale del versamento con indicazione degli estremi della norma agevolativa, codice fiscale del soggetto per conto del quale è eseguito il pagamento, numero di partita IVA del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato) in modo da consentire alle banche o a Poste Italiane SPA di operare la ritenuta ii) il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico. In questo caso l’anno di sostenimento della spesa è quello di effettuazione del bonifico da parte dalla finanziaria al fornitore della prestazione (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.4).

Ai fini del riconoscimento della detrazione non è richiesta l‘effettuazione del pagamento mediante bonifico per le spese relative agli oneri di urbanizzazione, all‘imposta di bollo, ai diritti pagati per le concessioni, le autorizzazioni e le denunce di inizio lavori, per la tassa per l‘occupazione del suolo pubblico (TOSAP) trattandosi di versamenti da effettuare con modalità obbligate, in favore di pubbliche amministrazioni (Risoluzione 18.08.2009 n. 229).

Il contribuente che intenda pagare queste spese mediante bonifico, non deve indicare il riferimento agli interventi edilizi ed ai relativi provvedimenti legislativi per evitare l’applicazione (in questo caso non dovuta) della ritenuta nei confronti del Comune (Risoluzione 4.01.2011 n. 3).

 

Indicazione dei dati nella dichiarazione dei redditi e conservazione della documentazione

Il contribuente è tenuto ad indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell‘immobile e, nel caso di lavori effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto di comodato o di locazione (Circolare 01.06.2012 n. 19, risposta 1.1).

Per gli interventi realizzati sulle parti comuni condominiali il contribuente deve conservare la documentazione rilasciata dall’amministratore del condominio, in cui lo stesso attesti di avere adempiuto a tutti gli obblighi previsti e indichi la somma di cui il contribuente può tenere conto ai fini della detrazione (Circolare 01.6.1999 n. 122, risposta 4.6).

 

Intestazione dei documenti di spesa



I soggetti che possono fruire della detrazione sono indicati nella scheda informativa da trasmettere all’ENEA.

Qualora non vi sia coincidenza tra il nominativo riportato nella scheda informativa e l’intestazione del bonifico o della fattura, il soggetto che ha sostenuto la spesa può beneficiare della detrazione a condizione che detta circostanza venga annotata in fattura (Circolare 04.04.2008 n. 34, risposta 11.1; Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 3.1).

Tali integrazioni devono essere effettuate fin dal primo anno di fruizione del beneficio, essendo esclusa la possibilità di modificare nei periodi d’imposta successivi la ripartizione della spesa sostenuta (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 4.1 e circolare 13.05.2011 n. 20, risposta 2.1).

Si rinvia allo schema esemplificativo delle possibili situazioni che potrebbero verificarsi, riportato nel capitolo relativo alla detrazione per interventi di recupero edilizio