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Documentazione e Adempimenti per il Risparmio Energetico

graffette - controlli su fattureAi fini della detrazione è necessario porre in essere gli adempimenti previsti dall’art. 4 del DM del 2007 che ricalca quanto previsto dal DM n. 41 del 1998 in relazione alla detrazione per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Tuttavia, come riportato nella relazione di accompagnamento al decreto, al fine di massimizzare la fruizione della detrazione in considerazione delle finalità delle disposizioni agevolative, sono stati ridotti gli adempimenti fiscali di ordine formale e documentale ponendo, invece, l‘accento sull‘attestato di qualificazione/certificazione energetica. Per tali interventi, infatti, non è stato previsto alcun adempimento preventivo quale, ad esempio la comunicazione preventiva di inizio lavori da inviare al Centro operativo di Pescara (Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 4) previsto per i lavori di recupero del patrimonio edilizio per i quali tale obbligo è stato vigente fino al 2010.

Non è altresì previsto l’invio della comunicazione di inizio lavori alla ASL, adempimento che naturalmente resta necessario in funzione dell‘osservanza delle norme in materia di tutela della salute e di sicurezza sul luogo di lavoro e nei cantieri.

 

Asseverazione da parte di un tecnico abilitato

Ai fini delle detrazioni, i contribuenti devono acquisire e conservare l’asseverazione con il quale un tecnico abilitato certifica la corrispondenza degli interventi effettuati ai requisiti tecnici previsti per ciascuno di essi. Ai sensi dell’art. 1, comma 6, del DM del 2007, per tecnici abilitati si intendono i soggetti abilitati alla progettazione di edifici ed impianti nell’ambito delle competenze ad essi attribuite dalla legislazione vigente, iscritti ai rispettivi ordini e collegi professionali.

Dall’11.10.2009, inoltre, è prevista la possibilità di sostituire l’asseverazione redatta dal tecnico abilitato con quella resa dal Direttore dei Lavori sulla conformità al progetto delle opere realizzate (DM del 2007).

In caso di esecuzione di più interventi sul medesimo edificio, l’asseverazione può avere carattere unitario e fornire in modo complessivo i dati e le informazioni richieste.

L’asseverazione può essere sostituita da una certificazione dei produttori nei seguenti casi: sostituzione di finestre e infissi; caldaia a condensazione con potenza minore di 100 KW; per l’installazione di pannelli solari e per la sostituzione di impianti di climatizzazione invernale per la sostituzione dei serramenti comprensivi di infissi, per l’installazione di schermature solari e dei sistemi di dispositivi multimediali.

 

Attestato di prestazione energetica



Successivamente all’esecuzione degli interventi, il contribuente deve richiedere ad un tecnico abilitato l’attestato di certificazione energetica dell’edificio se introdotto dalle norme locali, oppure, in assenza di dette procedure, un attestato di qualificazione energetica predisposto secondo lo schema riportato in allegato al DM del 19 febbraio 2007. L’attestato è finalizzato ad acquisire i dati relativi all’efficienza energetica propria dell’edificio.

Dal 6 giugno 2013 è entrato in vigore il DL n. 63 del 2013, in materia di prestazione energetica nell’edilizia, che ha soppresso l’attestato di certificazione energetica (ACE) introducendo contestualmente, in sua sostituzione, l’attestato di prestazione energetica (APE).

L’APE deve essere redatto da un tecnico non coinvolto nei lavori e deve essere conservato dal contribuente. I dati dell’attestato di prestazione energetica sono riportati nell’Allegato A inviato telematicamente all’ENEA.

L’attestato di prestazione energetica non è richiesto:

  • dall’1.01.2008 (comma. 24, lett. c), art. 1 della L n. 244 del 2007) per gli interventi di sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari e di installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda inoltre per tali interventi non è più richiesto l’allegato E firmato dal tecnico abilitato ma solo l’allegato F a firma del richiedente; l’esonero dalla redazione dell’attestato di qualificazione/certificazione energetica non è suscettibile di una applicazione retroattiva (Circolare 19.02.2008 n. 12, risposta 1.3);
  • dal 15.08.2009, nel caso di sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione (comma 1, art. 31 L. n. 99 del 2009);
  • per l’acquisto e la posa in opera delle schermature solari;
  • per l’installazione di impianti di climatizzazione dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili;
  • per l’acquisto e l’installazione di dispositivi multimediali.

 

Scheda informativa relativa agli interventi realizzati (Allegato E/F)

Deve essere compilata la scheda informativa relativa agli interventi realizzati, redatta secondo lo schema riportato nell’allegato E o nell’allegato F del Decreto attuativo. La scheda deve contenere:

  • i dati identificativi del soggetto che ha sostenuto le spese;
  • i dati identificativi dell’edificio;
  • la tipologia dell’intervento eseguito;
  • il risparmio annuo di energia che ne è conseguito;
  • il costo dell’intervento al netto delle spese professionali;
  • l’importo utilizzato per il calcolo della detrazione;
  • il costo delle spese professionali.

 

Invio della documentazione all’ENEA

I soggetti interessati alla detrazione devono trasmettere all’ENEA:

  • le informazioni contenute nell’attestato di prestazione energetica attraverso l’allegato “A“;
  • la scheda informativa relativa agli interventi realizzati (Allegato E/F).

 

L’invio della documentazione deve essere effettuato:

  • in via telematica, attraverso il sito Internet acs.enea.it (ottenendo ricevuta);
  • a mezzo raccomandata con ricevuta semplice, all’ENEA, Dipartimento ambiente, cambiamenti globali e sviluppo sostenibile, Via Anguillarese n. 301 – 00123 Santa Maria di Galeria (Roma), esclusivamente qualora la complessità dei lavori eseguiti non trovi adeguata descrizione negli schemi resi disponibili dall’ENEA.

 

La documentazione deve essere trasmessa entro 90 giorni dalla fine dei lavori. A tal fine:

  • i lavori si intendono terminati alla data del collaudo ovvero dell’attestazione della funzionalità dell’impianto. Nel caso di interventi in cui il collaudo non è richiesto, il contribuente può provare la data di fine dei lavori con altra documentazione emessa dal soggetto che ha eseguito i lavori (o dal tecnico che compila la scheda informativa). Non può ritenersi valida un’autocertificazione del contribuente (Circolare 23.04.2010 n. 21 risposta 3.1);
  • per i lavori eseguiti a cavallo di due periodi di imposta e relativi al medesimo intervento, la trasmissione all‘ENEA della documentazione deve essere effettuata nei 90 giorni dalla data di fine lavori, che non necessariamente deve coincidere con il termine entro il quale sono sostenute le spese per godere della detrazione;
  • per i lavori conclusi nell’anno, con spese sostenute anche nell’anno successivo, la scheda informativa deve essere inviata all’ENEA nei 90 giorni successivi alla fine dei lavori, comunicando tutte le spese sostenute sino al momento dell’invio; in caso di ulteriori spese, relative al medesimo intervento, sostenute successivamente all‘invio della scheda informativa all‘ENEA, il contribuente potrà integrare la scheda originariamente trasmessa all‘ENEA non oltre il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione. Quindi, ad esempio, per lavori conclusi nel 2016 per i quali i 90 giorni dalla fine lavori scadevano il 31.12.2016 con spese sostenute da una persona fisica nel 2016 e anche nel 2017, la scheda inviata entro il 31.12.2016 contiene le spese sostenute fino a quel momento mentre la successiva scheda di integrazione, che potrà essere inviata entro il 30.09.2017, deve contenere anche gli importi pagati nel 2017. La scheda inviata entro il 31.12.2016 deve ritenersi compilata correttamente anche se sono state incluse le spese da sostenere nel 2017, fermo restando che ai fini della detrazione devono essere fatte valere solo le spese sostenute nel 2016.

 



L’ENEA attesta di aver ricevuto correttamente la documentazione inviando al contribuente interessato una e-mail di conferma, che deve essere conservata per fruire della detrazione. Alla documentazione da inviare all’ENEA entro 90 giorni dalla fine lavori si applica l’istituto della “remissione in bonis“ in caso di omesso invio. Tale istituto consente di non perdere il diritto alla detrazione, sempreché la violazione non sia stata constatata o non siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento delle quali l’autore abbia avuto formale conoscenza, se il contribuente:

  • invia la comunicazione, ovvero esegue l’adempimento richiesto, entro il termine di presentazione della prima dichiarazione utile. L’espressione “entro il termine di presentazione della prima dichiarazione” deve intendersi come la prima dichiarazione dei redditi il cui termine di presentazione scade successivamente al termine previsto per effettuare la comunicazione o eseguire l’adempimento omesso;
  • versi contestualmente euro 258 (non compensabili) pari alla sanzione minima prevista. (Circolare 09.05.2013 n. 13/E).

 

Nel caso in cui dopo l’invio all’ENEA ci si accorga di errori materiali commessi in fase di compilazione della scheda informativa (all. E/F) o qualora siano stati indicati importi di spesa diversi da quelli precedentemente comunicati, è possibile rettificare i dati anche oltre il termine dei 90 giorni dalla fine dei lavori – ma non oltre quello di presentazione della dichiarazione dei redditi nella quale la spesa può essere portata in detrazione – mediante l’invio telematico di una nuova scheda che annulla e sostituisce la precedente.

Non è necessario rettificare la scheda inviata qualora:

  • sia stato indicato un soggetto diverso da quello che risulta intestatario delle fatture e dei bonifici relativi alle spese agevolate;
  • non sia stato indicato che più soggetti possono beneficiare della detrazione in esame.

 

In tali casi, infatti, è sufficiente che il contribuente dimostri di essere in possesso dei documenti (fatture e bonifici) che attestano il sostenimento dell’onere e la misura in cui tale onere è stato effettivamente sostenuto. Se la scheda contenente gli errori è stata inviata:

  • nel 2016, la rettifica deve essere inviata prima della presentazione della dichiarazione dei redditi 2017;
  • dal 2009 al 2015, non è più possibile inviare la scheda rettificativa;
  • per il 2008, poiché non era possibile rettificare telematicamente il contenuto delle schede informative inviate all’ENEA e, pertanto, il contribuente, può continuare ad usufruire della detrazione se da tutti gli altri documenti necessari in suo possesso si evince la correttezza di quanto indicato nella dichiarazione dei redditi (Circolare n. 20 del 13.05.2011).

 

Nei casi in cui il contribuente o il tecnico incaricato abbiano annullato l’invio della scheda informativa all’ENEA, la detrazione non spetta. L’invio della scheda all’ENEA può essere ripetuto fino alla scadenza del termine dei 90 giorni dalla data di conclusione dei lavori e oltre i novanta giorni nei termini previsti per la “remissione in bonis(Circolare 09.05.2013, n. 13, risposta 2.2).

Nell’ipotesi in cui la scheda informativa sia stata correttamente compilata, ma il contribuente o il tecnico incaricato non abbiano proceduto all’invio, la richiesta di detrazione si considera valida solo se il mancato invio sia riconducibile a problemi tecnici del sistema informatico o, comunque, a cause imputabili all’ENEA.

 

I limiti di detraibilità

L‘importo massimo di detrazione spettante, si riferisce ai singoli interventi agevolabili e rappresenta il limite massimo del risparmio d‘imposta ottenibile mediante la detrazione. Tale importo deve intendersi riferito all‘unità immobiliare oggetto dell‘intervento e, pertanto, andrà suddiviso tra i soggetti detentori o possessori dell‘immobile che partecipano alla spesa, in ragione dell‘onere da ciascuno effettivamente sostenuto.

Qualora si attuino interventi caratterizzati da requisiti tecnici che consentano di ricondurli astrattamente a due diverse fattispecie agevolabili – essendo stati realizzati, ad esempio, interventi di coibentazione delle pareti esterne, inquadrabili nell‘ambito della riqualificazione energetica dell‘edificio (comma 344) o nell‘ambito degli interventi sulle strutture opache verticali (comma 345)- il contribuente potrà applicare una sola agevolazione e dovrà indicare nella scheda informativa prevista dall‘allegato E a quale comma della legge 296 del 2006 intende fare riferimento (Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 6).

Nel caso in cui siano stati attuati più interventi agevolabili, sempreché cumulabili ai sensi dei chiarimenti forniti, il limite massimo di detrazione applicabile sarà costituito dalla somma degli importi previsti per ciascuno degli interventi realizzati. Così, ad esempio, se sono stati installati i pannelli solari, per i quali è previsto un importo massimo di detrazione di 60.000 euro, ed è stato sostituito l‘impianto di climatizzazione invernale, per il quale la detrazione massima applicabile è prevista nella misura di 30.000 euro, sarà possibile fruire della detrazione massima di 90.000 euro (Circolare 31.05.2007 n. 36, risposta 6).

La scelta di agevolare un intervento, ai sensi del comma 344, impedisce al contribuente di fruire, per il medesimo intervento o anche per parti di esso, delle altre agevolazioni.

Con riferimento agli interventi sulle parti comuni degli edifici, l’ammontare massimo di detrazione, deve intendersi riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio tranne nella ipotesi di cui al comma 344 della legge n. 296 del 2006, in cui l’intervento di riqualificazione energetica si riferisce all’intero edificio e non a “parti“ di edificio.

Ai sensi del secondo periodo dell’art. 2, comma 3, del decreto 19 febbraio 2007, nel caso in cui l’intervento di risparmio energetico si protragga per più periodi d’imposta, ai fini del computo del limite massimo della detrazione, si tiene conto anche delle detrazioni fruite negli anni precedenti.

È ammessa l’autonoma configurabilità dell’intervento a condizione che la stessa sia dimostrata con elementi riscontrabili in via di fatto oltre che con l’espletamento dei relativi adempimenti amministrativi, ad esempio SCIA, eventuale collaudo, dichiarazione di fine lavori (interrogazione parlamentare 1° dicembre 2010, n. 5-03909).

 

Limite di spesa per le varie Spese

Tipologia di interventi ammessi alla

detrazione

Importo Massimo Detraibile Importo massimo

della detrazione

Detrazione 55% fino al 5.06.2013 Detrazione 65% dal 6.06.2013
Riqualificazione energetica di edifici esistenti per conseguire un risparmio di fabbisogno di energia primaria

Art. 1 comma 344 L 296 del 2006

€ 181.818,18 € 153.846,15 € 100.000
Cappotti, finestre, tetti e pavimenti con bassa trasmissione termica

Art. 1 comma 345 L 296 del 2006

€ 109.090,91 € 92.307,69 € 60.000
Installazione  pannelli  solari  per  la produzione di acqua calda

Art. 1 comma 346 L 296 del 2006

 

€ 109.090,91

€ 92.307,69 € 60.000
Sostituzione di impianti di riscaldamento con uno dotato di caldaia a condensazione

Art. 1 comma 347 L 296 del 2006

€ 54.545,45 € 46.153,85 € 30.000
Acquisto e posa in opera schermature solari *

Art 14 comma 2 lett b DL 63 del 2013

—– € 92.307,69 € 60.000
Acquisto  e  posa  in  opera  impianti climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili *

Art. 14 comma 2-bis DL 63 del 2013

—– € 46 .153,85 € 30.000
Acquisto,  installazione  e  messa  in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto**

Art. 1, comma 88 L n. 208 del 2015

——- 65% della spesa sostenuta
*In vigore dall’1.01.2015 

**In vigore dall’ 1.01.2016

 

 

Tabella Riepilogativa

 

Rif.Norm. Tipologia

di intervento

Asseveraz.

tecnico

abilitato

Attestato

qualificaz.

Energetica

(All. A)

Certificato

del produttore

All. E All. F
Co. 344

Legge

296/2006

Riqualificazione globale

edifici esistenti

(dal 2008)

SI (**) SI SI
Co. 345

Legge

296/2006

Cappotti (interventi su strutture opache verticali e orizzontali) (dal 2008) SI (**) SI SI
Sostituzione serramenti e infissi 2008 SI (*) NO SI (*) SI
Sostituzione serramenti e infissi 2009 SI (*)(**) NO SI (*)

La  certificazione non deve essere corredata dalla certificazione dei singoli componenti per i lavori terminati dal 11.10.2009

SI
Sostituzione serramenti e infissi dal 2010 SI (*)(**) NO

(Se su singole

Unità imm.)

SI

(Se su parti condominiali)

SI (*) NO

(Se su singole

Unità imm.)

SI
SI Se su parti condominiali NO
Co. 346

Legge

296/2006

Pannelli produzione acqua calda (dal 2008) SI (**) NO NO SI
Pannelli solari per produzione acqua calda in autocostruzione (2008) SI Necessaria certificazione di qualità del vetro solare secondo le norme UNI vigenti, rilasciate da un laboratorio accreditato  e attestato partecipazione corso di formazione da parte del contribuente NO SI
Pannelli solari per produzione acqua calda in autocostruzione (dal 2009) SI(**) Attestato partecipazione corso di formazione da parte del contribuente NO SI
Co. 347

Legge

296/2006

Sost. Impianti climatizzazione invernale con

Caldaia a condensazione anche di altro

tipo (2008)

Fino a

100kw

SI (*) SI SI (*) SI
Oltre

100 kw

SI SI NO SI
Sost. Impianti

Climatizzazione invernale con caldaia a condensazione anche di altro tipo (dal 2009)

Fino a

100kw

SI (*)(**) SI

per lavori terminati

entro 15/08/09

SI (*) SI
Oltre

100 kw

SI (**) SI

per  lavori  terminati

entro 15/08/09

NO SI
Art. 14 co. 2-bis DL 63/2013 Generatori Calore a biomassa (dal 2015) SI (*)(**) SI

 

Art. 14

Co.2 lett. b

DL 63/2013

Schermature

solari (dal 2015)

SI (*) SI (*) SI
Art 1 co 88

L 208/2015

Dispositivi multimediali a controllo remoto (dal 2016) SI(*) SI(*) SI(***) SI(***)

*l’asseverazione del tecnico abilitato e la certificazione del produttore/costruttore sono alternative tra loro
**per i lavori terminati a partire dal 11 ottobre 2009 l’asseverazione può essere sostituita dall’asseverazione resa dal direttore dei lavori
*** Gli allegati E/F sono alternativi e la scelta dipende dalle modalità di esecuzione dei lavori