Le ultime tre detrazioni per Risparmio Energetico che affrontiamo in questa pagina riguardano:
- Schermature Solari
- Impianti a Biomasse
- I dispositivi Multimediali
Guida al Contenuto
Schermature solari
(Righi E61 – E62 col. 1 cod. 5)
Art. 14, comma 2, lett. b) del DL n. 63 del 2013 – La detrazione spetta nell’importo massimo di euro 60.000. Sono agevolabili le spese sostenute dal 1° gennaio 2015 per l‘acquisto e la posa in opera delle schermature solari cui all‘allegato M al DLGS n. 311 del 2006. Da quanto pubblicato nel sito dell’ENEA, in relazione ai requisiti tecnici specifici delle schermature solari ammesse al beneficio:
- è agevolabile l’installazione di sistemi di schermatura di cui all’Allegato M al DLGS n. 311 del 2006;
- le schermature solari devono possedere una marcatura CE, se prevista;
- le schermature solari devono rispettare le leggi e normative nazionali e locali in tema di sicurezza e di efficienza energetica.
Tipologia di spese ammesse alla detrazione
Per gli interventi riguardanti le schermature solari la detrazione spetta per le spese sostenute per:
- la fornitura e posa in opera delle varie tipologie di schermature;
- le opere anche murarie eventualmente necessarie per la posa in opera.
Sono in ogni caso comprese tra le spese detraibili anche quelle relative alle prestazioni professionali che si rendessero necessarie.
Impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili
(Righi E61 – E62 col. 1 cod. 6)
Art. 14, comma 2-bis), del DL n. 63 del 2013 – La detrazione spetta nel limite massimo di euro 30.000. Sono agevolabili le spese sostenute a decorrere dal 2015 per l’acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili (art. 14, comma 2-bis), del DL n. 63 del 2013 ).
Di seguito si riporta quanto pubblicato nel sito dell’ENEA, in relazione ai requisiti tecnici specifici dell’intervento:
- l’intervento può configurarsi come sostituzione totale o parziale del vecchio generatore termico o come nuova installazione, sugli edifici esistenti.
- dalla definizione di “impianto termico“ contenuta nel DLGS n. 192 del 2005 e s.m.i., il generatore di calore deve appartenere a una delle seguenti categorie:
L’impianto deve inoltre possedere i seguenti requisiti:
- un rendimento utile nominale minimo non inferiore all’85 per cento (in base al punto 1 dell’All. 2 del DLGS 28/2011);
- il rispetto dei criteri e dei requisiti tecnici stabiliti dal provvedimento di cui all’art. 290, comma 4, del DLGS 152 del 2006, a partire dall’entrata in vigore delle disposizioni di tale decreto, che si segnala deve essere ancora emanato (dal 29.3.2012, in base al punto 1 dell’Allegato 2 del DLGS 28/2011);
- il rispetto di normative locali per il generatore e per la biomassa;
- conformità alle classi di qualità A1 e A2 delle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961-4 per il cippato (dal 29.3.2012, in base al punto 2 dell’Allegato 2 del DLGS 28/2012).
Tipologia di spese ammesse alla detrazione
Per gli interventi riguardanti impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, la detrazione spetta per le spese sostenute per:
- smontaggio e dismissione dell’impianto di climatizzazione invernale esistente, parziale o totale;
- fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature termiche, meccaniche, elettriche ed elettroniche;
- le opere idrauliche e murarie necessarie per la sostituzione, a regola d’arte, di impianti preesistenti con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili. Negli interventi ammissibili sono compresi, oltre a quelli relativi al generatore di calore, anche gli eventuali interventi sulla rete di distribuzione, sui sistemi di trattamento dell’acqua, sui dispositivi di controllo e regolazione nonché sui sistemi di emissione.
Sono in ogni caso comprese tra le spese detraibili anche quelle:
- relative alle prestazioni professionali che si rendessero necessarie;
- sostenute per le opere edilizie, funzionali alla realizzazione dell‘intervento.
Dispositivi multimediali
(Righi E61 – E62 col. 1 cod. 7)
Legge 28 dicembre 2015, n. 208, art. 1, comma 88 – Per le spese sostenute dal 1° gennaio 2016 per l‘acquisto, l‘installazione e la messa in opera di dispositivi multimediali per il controllo da remoto degli impianti di riscaldamento o produzione di acqua calda o di climatizzazione delle unità abitative, volti ad aumentare la consapevolezza dei consumi energetici da parte degli utenti e a garantire un funzionamento efficiente degli impianti, spetta una detrazione pari al 65 per cento delle spese stesse.
Interventi e spese agevolabili
La detrazione spetta per l’acquisto e l’installazione di dispositivi multimediali dotati di specifiche caratteristiche. Tali dispositivi devono, in particolare:
- mostrare attraverso canali multimediali i consumi energetici, mediante la fornitura periodica dei dati;
- mostrare le condizioni di funzionamento correnti e la temperatura di regolazione degli impianti;
- consentire l’accensione, lo spegnimento e la programmazione settimanale degli impianti da remoto.
Sono, quindi, agevolabili la fornitura e posa in opera di tutte le apparecchiature elettriche, elettroniche e meccaniche nonché delle opere elettriche e murarie necessarie per l’installazione e la messa in funzione a regola d’arte, all’interno degli edifici, di sistemi di “building automation” degli impianti termici degli edifici.
Non si ritengono ricomprese tra le spese ammissibili l’acquisto di dispositivi che permettono di interagire da remoto con le predette apparecchiature quali telefoni cellulari, tablet e personal computer o dispositivi similari comunque denominati.
Limiti di detrazione
La detrazione è stata introdotta richiamando le disposizioni relative agli interventi riqualificazione energetica senza, tuttavia, indicare un importo massimo di detrazione spettante. Si ritiene, dunque, che la detrazione spetti nella misura del 65 per cento dell’intero importo della spesa sostenuta.
L’installazione dei dispositivi multimediali, se è effettuata in concomitanza con un altro intervento di riqualificazione energetica agevolabile (ad esempio, contestualmente alla sostituzione di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di caldaie a condensazione o con pompe di calore ad alta efficienza ovvero all‘installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda), è da ritenersi connessa a tale intervento e la relativa spesa concorre al limite massimo di detrazione per esso spettante.
Per le spese sostenute a partire dal 1° gennaio 2016, la detrazione spetta anche nell’ipotesi in cui l‘acquisto, l‘installazione e la messa in opera dei dispositivi multimediali siano effettuati successivamente o anche in assenza di interventi di riqualificazione energetica (Circolare 18.05.16 n. 20/E).
Adempimenti
Per fruire della detrazione in commento è necessario: compilare ed inviare a ENEA:
- l’Allegato E: sia in caso di semplice installazione, non connessa con la sostituzione del generatore di calore o con l’installazione di pannelli solari che nel caso di installazione connessa con la sostituzione del generatore di calore (comma 347 della legge finanziaria 2007);
- l’ Allegato F: in caso di installazione connessa con l’installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda (comma 346 della legge finanziaria 2007).