Ai contribuenti che fruiscono della detrazione prevista dall’art. 16-bis del TUIR, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, è riconosciuta una detrazione per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+, nonché A per i forni, e per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica, finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di recupero (cosiddetto “bonus mobili).
La detrazione, introdotta dall’art. 16, comma 2, del DL n. 63 del 2013, ed inizialmente riferita alle spese sostenute dal 6 giugno al 31 dicembre 2013, è stata da ultimo prorogata al 31 dicembre 2017 (art. 1, comma 2, lett. c), n. 4 della legge n. 232 del 2016, che per il 2017 ha limitato il beneficio agli acquisti di mobili e grandi elettrodomestici effettuati in connessione con lavori di recupero del patrimonio edilizio eseguiti nel 2016 e nel 2017).
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Bonus Mobili e lavori di ristrutturazione
Per gli acquisti di mobili effettuati entro il 2016 non è previsto alcun vincolo temporale di consequenzialità con l’esecuzione dei lavori e, pertanto, possono fruire del bonus mobili i contribuenti che hanno sostenuto spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio a decorrere dal 26 giugno 2012 (Circolare 18.09.2013 n. 29, par. 3.3 e Circolare 21.05.2014, n. 11, risposta 5.6, e Circolare 08.04.2016, n. 12, risposta 17.1). La detrazione spetta anche al contribuente che abbia sostenuto solo una parte delle spese relative all’intervento edilizio, o che abbia pagato solo il compenso del professionista o gli oneri di urbanizzazione.
La detrazione non è cumulabile con quella prevista dall’art. 1, comma 75, della legge n. 208 del 2015, per l’acquisto di mobili destinati all’arredo dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale acquistata dalle giovani coppie. Tale incompatibilità deve essere intesa nel senso che non è consentito fruire di entrambe le agevolazioni per l’arredo della medesima unità abitativa (Circolare 31 marzo 2016 n. 7, punto 2.3).
Condizioni per usufruire della detrazione
La detrazione è collegata agli interventi:
- di manutenzione ordinaria, di cui alla lett. a) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale;
- di manutenzione straordinaria, di cui alla lett. b) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di restauro e di risanamento conservativo, di cui alla lett. c) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- di ristrutturazione edilizia, di cui alla lett. d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, effettuati sulle parti comuni di edificio residenziale e su singole unità immobiliari residenziali;
- necessari alla ricostruzione o al ripristino dell’immobile danneggiato a seguito di eventi calamitosi, ancorché non rientranti nelle categorie precedenti, sempreché sia stato dichiarato lo stato di emergenza;
- di restauro e di risanamento conservativo, e di ristrutturazione edilizia, di cui alle lettere c) e d) dell’art. 3 del DPR n. 380 del 2001, riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie, che provvedano entro diciotto mesi (fino al 31.12.2014 sei mesi) dal termine dei lavori alla successiva alienazione o assegnazione dell’immobile (Circolare 18.09.2013 n. 29, par. 3.2).
Per beneficiare del bonus mobili è, pertanto, necessario che l’intervento sull’abitazione sia riconducibile almeno alla manutenzione straordinaria. Rientrano in tale categoria, ad esempio:
- gli interventi finalizzati all’utilizzo di fonti rinnovabili di energia (quale, ad esempio, l’installazione di una stufa a pellet, di impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili sempreché sostituiscano componenti essenziali di impianti preesistenti, al fine di ottenere risparmi energetici (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 5.1);
- la sostituzione della caldaia, in quanto intervento diretto a sostituire una componente essenziale dell’impianto di riscaldamento (Circolare 2.03.2016 n. 3, risposta 1.5).
La fruizione del bonus mobili spetta anche a seguito di interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali, compresi quelli di manutenzione ordinaria, a condizione che i mobili acquistati siano finalizzati all’arredo delle parti comuni (ad esempio, guardiole, appartamento del portiere, sala adibita a riunioni condominiali, lavatoi, ecc.) e non all’arredo della propria unità immobiliare (Circolare 18.09.2013 n. 29, par. 3.2).
Lavori che non danno diritto al Bonus Mobili
Non possono, invece, essere compresi tra gli interventi che danno diritto all’ulteriore detrazione per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici:
- la realizzazione di posti auto o box pertinenziali (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 5.2);
- gli interventi volti all’adozione di misure finalizzate a prevenire il rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi, tranne nel caso in cui siano anche inquadrabili tra gli interventi edilizi di cui al citato art. 3, comma 1, lettere a), b), c), e d) del DPR n. 380 del 2001 (rispettivamente, manutenzione ordinaria, manutenzione straordinaria, restauro o risanamento conservativo, ristrutturazione edilizia) (Circolare 14.05.2014 n. 10, risposta 7.1).
Il collegamento tra l’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici e l’arredo dell’immobile oggetto degli interventi edilizi deve sussistere tenendo conto dell’immobile nel suo complesso. L’acquisto di mobili o di grandi elettrodomestici è, pertanto, agevolabile anche se i beni sono destinati all’arredo di un ambiente diverso da quello oggetto di predetti interventi, purché l’immobile sia comunque oggetto degli specifici interventi edilizi sopra richiamati (Circolare 18.09.2013 n. 29, par. 3.4).
La data di inizio lavori
Il sostenimento delle spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici può essere antecedente al pagamento delle spese per la ristrutturazione dell’immobile, a condizione che i lavori siano stati già avviati. La data di inizio lavori deve essere, quindi, anteriore a quella in cui sono sostenute le spese per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici, ma non è necessario che le spese di ristrutturazione siano sostenute prima di quelle per l’arredo dell’abitazione (Circolare 18.09.2013 n. 29, par. 3.3).
La data di avvio dei lavori di recupero del patrimonio edilizio potrà essere comprovata:
- dalle eventuali abilitazioni amministrative o comunicazioni richieste dalla vigente legislazione edilizia in relazione alla tipologia di lavori da realizzare;
- dalla comunicazione preventiva indicante la data di inizio dei lavori all’Azienda sanitaria locale, qualora la stessa sia obbligatoria;
- ovvero, in caso si tratti di lavori per i quali non siano necessarie comunicazioni o titoli abitativi dovrà essere oggetto di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445 del 2000 (come previsto dal Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate del 02/11/2011, prot. 2011/149646).
Tipologie di beni agevolabili
L’agevolazione spetta per l’acquisto, anche se effettuato all’estero di:
- mobili;
- grandi elettrodomestici di classe non inferiore alla A+ (A per i forni) per le apparecchiature per le quali sia prevista l’etichetta energetica (nonché per i grandi elettrodomestici per i quali non è obbligatoria l’etichetta energetica).
Il beneficio è rivolto unicamente alle spese sostenute per l’acquisto di mobili o grandi elettrodomestici nuovi (Circolare 18.09.2013 n. 29, par. 3.4; Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 5.5).
A titolo esemplificativo tra i “mobili” agevolabili rientrano: letti, armadi, cassettiere, librerie, scrivanie, tavoli, sedie, comodini, divani, poltrone, credenze, nonché i materassi e gli apparecchi di illuminazione in quanto costituiscono un necessario completamento dell’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
Non sono agevolabili, invece, gli acquisti di porte, di pavimentazioni (ad esempio, il parquet), di tende e tendaggi, nonché di altri complementi di arredo.
Per quel che riguarda i grandi elettrodomestici, la disposizione limita il beneficio all’acquisto delle tipologie dotate di etichetta energetica di classe A+ o superiore, A o superiore per i forni, se per quelle tipologie è obbligatoria l’etichetta energetica. L’acquisto di grandi elettrodomestici sprovvisti di etichetta energetica è agevolabile solo se, per quella tipologia, non sia ancora previsto l’obbligo di etichetta energetica.
Ai fini dell’individuazione dei “grandi elettrodomestici”, in assenza di diverse indicazioni nella disposizione agevolativa, costituiva utile riferimento l’elenco meramente esemplificativo e non esaustivo di cui all’allegato 1B del decreto legislativo 25 luglio 2005, n. 151.
A seguito della relativa abrogazione da parte del d.lgs. 14 marzo 2014, n. 49, occorre fare ora riferimento all’Allegato II di tale decreto legislativo nel quale rientrano:
- Grandi apparecchi di refrigerazione
- Frigoriferi
- Congelatori
- Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la refrigerazione, la conservazione e il deposito degli alimenti
- Lavatrici
- Asciugatrici
- Lavastoviglie
- Apparecchi per la cottura
- Stufe elettriche
- Piastre riscaldanti elettriche
- Forni a microonde
- Altri grandi elettrodomestici utilizzati per la cottura e l’ulteriore trasformazione degli alimenti
- Apparecchi elettrici di riscaldamento
- Radiatori elettrici
- Altri grandi elettrodomestici utilizzati per riscaldare stanze, letti e mobili per sedersi
- Ventilatori elettrici
- Apparecchi per il condizionamento come definiti dalle disposizioni di attuazione della direttiva 2002/40/CE dell’8 maggio 2002 della Commissione che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l’etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico
- Altre apparecchiature per la ventilazione, e l’estrazione d’aria e il condizionamento .
Nell’importo delle spese sostenute per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici possono essere considerate anche le spese di trasporto e di montaggio dei beni acquistati, sempreché le spese stesse siano state sostenute con le modalità di pagamento previste (Circolare 18.09.2013 n. 29, par. 3.4).
Limiti di detraibilità
La detrazione è calcolata su un importo massimo di euro 10.000, indipendentemente dall’ammontare delle spese sostenute per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio. Il predetto limite è correlato ad ogni singola unità immobiliare oggetto di “ristrutturazione”, comprensiva delle pertinenze, o alla parte comune oggetto dell’intervento (Circolare 18.09.2013 n. 29, par. 3.5). Al contribuente che esegue gli interventi su più unità immobiliari il diritto alla detrazione è riconosciuto più volte..
L’ammontare complessivo di euro 10.000 deve essere calcolato considerando le spese sostenute nel corso dell’intero arco temporale che va dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2016, anche nel caso di successivi e distinti interventi edilizi che abbiano interessato la stessa unità immobiliare (Circolare 21.05.2014 n. 11, risposta 5.7).
La detrazione va ripartita tra gli aventi diritto ed è fruita in dieci quote annuali di pari importo.
A differenza di quanto avviene per le spese per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, la detrazione non utilizzata in tutto o in parte non si trasferisce né in caso di decesso del contribuente né in caso di cessione dell’immobile oggetto di intervento di recupero edilizio (Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 2.2). Ciò anche nel caso in cui con la cessione dell’immobile vengano trasferite all’acquirente le restanti rate della detrazione delle spese di recupero del patrimonio edilizio (Circolare 24.04.2015 n. 17, risposta 4.6).
Modalità di pagamento
Per la fruizione della detrazione per l’acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici i contribuenti dovevano eseguire i pagamenti mediante bonifici bancari o postali, con le medesime modalità già previste per i pagamenti dei lavori di ristrutturazione edilizia (Circolare 18.09.2013 n. 29, par. 3.6).
Non è necessario utilizzare il bonifico appositamente predisposto da banche e Poste S.p.a. per le spese di recupero del patrimonio edilizio (bonifico soggetto a ritenuta), ma è sufficiente un semplice bonifico bancario o postale. E’ consentito, inoltre, effettuare il pagamento degli acquisti di mobili o di grandi elettrodomestici mediante carte di credito o carte di debito Non è consentito, invece, effettuare il pagamento mediante assegni bancari, contanti o altri mezzi di pagamento (Circolare n. 7 del 31.03.2016, punto. 2.4).
La detrazione è ammessa anche nel caso di mobili e grandi elettrodomestici acquistati con il finanziamento a rate a condizione che la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al con le medesime modalità sopra indicate e il contribuente abbia copia della ricevuta del pagamento.
A seconda della tipologia di pagamento scelta, la spesa deve considerarsi sostenuta:
- nel caso del bonifico, al momento dell’effettuazione dello stesso;
- nel caso di pagamento con carte di credito e bancomat, il giorno di utilizzo della carta (evidenziato nella ricevuta di avvenuta transazione) e non il giorno di addebito sul conto;
- nel caso di pagamento tramite finanziamento, l’anno di sostenimento della spesa sarà quello di effettuazione del pagamento da parte della finanziaria (Circolare n. 11 del 2014, risposta 4.4).
Documentazione da controllare e conservare
Ai fini della detrazione deve essere conservata la documentazione attestante l’effettivo pagamento (ricevute dei bonifici, ricevute di avvenuta transazione per i pagamenti mediante carte di credito o di debito, documentazione di addebito sul conto corrente) e le fatture di acquisto dei beni con la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e servizi acquisiti (Circolare 18.09.2013, n. 29, par. 3.6).
Lo scontrino che riporta il codice fiscale dell’acquirente, unitamente all’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati, è equivalente alla fattura. Lo scontrino che non riporta il codice fiscale dell’acquirente può comunque consentire la fruizione della detrazione se contiene l’indicazione della natura, qualità e quantità dei beni acquistati ed è riconducibile al contribuente titolare del bancomat in base alla corrispondenza con i dati del pagamento (esercente, importo, data e ora) (Circolare 21.05.2014, n. 11, risposta 5.4).
Qualora le fatture d’acquisto dei mobili siano intestate ad un coniuge ed il bonifico è ordinato dall’altro coniuge, analogamente a quanto consentito per la detrazione spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all’art. 16-bis del TUIR l’agevolazione spetta a colui che ha effettivamente sostenuto la spesa (fermo restando il rispetto delle altre condizioni richieste) ma occorre annotare sulla fattura che la spesa è stata sostenuta da chi intende fruire della detrazione (Circolare 23.04.2010 n. 21, risposta 2.5).
Tipologia | Documenti |
Spese relative all’acquisto di mobili ed elettrodomestici (classe A+, A per i forni) per i quali sia prevista l’etichetta energetica. |
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