L’art. 10, comma 1, lett. e-bis), del TUIR fra gli oneri deducibili dal reddito complessivo ricomprende “i contributi versati alle forme pensionistiche complementari di cui al DLGS n. 252 del 2005, alle condizioni e nei limiti previsti dall’art. 8 del medesimo decreto”.
Il comma 4, del predetto art. 8 del DLGS n. 252 del 2005 prevede che i contributi versati dal lavoratore e dal datore di lavoro o committente, sia volontari sia dovuti in base a contratti o accordi collettivi, anche aziendali, alle forme di previdenza complementare, sono deducibili, ai sensi dell’ art. 10 del TUIR, dal reddito complessivo per un importo non superiore ad euro 5.164,57. Ai fini del computo del predetto limite di euro 5.164,57 si tiene conto anche delle quote accantonate dal datore di lavoro ai fondi di previdenza di cui all’ art. 105, comma 1, del TUIR.
Sono, pertanto, deducibili dal reddito complessivo i contributi versati alle forme pensionistiche complementari su base contrattuale collettiva (fondi negoziali residenti nel territorio dello Stato) ed i contributi e premi versati alle forme pensionistiche individuali.
Guida al Contenuto
- Forme Pensionistiche UE
- Limite di deducibilità previdenza complementare
- Contributi a deducibilità ordinaria (Rigo E27)
- Contributi versati da lavoratori di prima occupazione (Rigo E28)
- Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario (Rigo E29)
- Contributi versati per familiari a carico (Rigo E30)
- Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici (Rigo E31)
- Documentazione da controllare e conservare
- Tabella riepilogativa Deducibilità Previdenza Complementare 730
Forme Pensionistiche UE
La deduzione spetta anche per i contributi versati a forme pensionistiche complementari istituite presso gli Stati membri dell’Unione Europea ovvero da quelli aderenti allo Spazio economico europeo con i quali l’Italia abbia stipulato un accordo che assicuri un effettivo scambio di informazioni.
Limite di deducibilità previdenza complementare
Il limite di deducibilità è ordinariamente di euro 5.164,57 e, in linea generale, ed è riferibile ai contributi versati dal datore di lavoro o trattenuti dal medesimo e ai contributi versati direttamente dal contribuente nonché a quelli relativi ai familiari fiscalmente a carico.
In caso di versamenti di contributi di importo inferiore al predetto limite, l’ammontare residuo della deduzione non utilizzata non può essere riportato in avanti e utilizzato nei periodi di imposta successivi.
Le condizioni e i limiti di deducibilità sono applicabili, a tutti i contribuenti, compresi coloro che producono redditi diversi da quelli di lavoro e coloro che hanno scelto di proseguire volontariamente il versamento dei contributi oltre l’età pensionabile prevista dal regime obbligatorio di appartenenza.
Con riferimento ai lavoratori dipendenti, il datore di lavoro trattiene l’importo a carico del dipendente, riconoscendo l’esclusione di tali somme dalla formazione del reddito di lavoro dipendente su cui applicare le ritenute alla fonte e ne dà indicazione dettagliata nella CU.
Per consentire al soggetto che presta l’assistenza fiscale di determinare la deduzione effettivamente spettante, il contribuente deve attestare a quale forma pensionistica risulta iscritto. Nel caso in cui abbia aderito a più di un fondo pensione versando contributi per i quali è applicabile un diverso limite di deducibilità, deve compilare più di un rigo.
In presenza di contributi per previdenza complementare indicati in più certificazioni non conguagliate, il soggetto presta l’assistenza fiscale dovrà verificare che il sostituto d’imposta abbia compilato le annotazioni (codice CC) al fine di accertare che non siano stati superati i limiti di deducibilità.
In caso di contributi per previdenza complementare risultanti sia dalla CU che da diversa documentazione presentata dal contribuente in sede di dichiarazione dei redditi, il CAF deve informarlo correttamente circa i presupposti che legittimano la deduzione e il contribuente deve annotare sul documento di spesa che la stessa non è stata esclusa dal reddito di lavoro dipendente (Circolare 21.04.2009, n. 18, risposta 7).
Nel caso in cui il contribuente oltre alla CU presenti anche la certificazione del fondo aperto che indica l’importo deducibile, senza l’indicazione se tale contributo è già stato dedotto direttamente dal sostituto, il contribuente stesso deve annotare e sottoscrivere sul documento di spesa che la stessa non è stata esclusa dal reddito di lavoro dipendente (Circolare 21.04.2009 n. 18, risposta n. 7).
Il contribuente che in dichiarazione dei redditi non ha dedotto in tutto o in parte i contributi versati comunica alla forma pensionistica complementare, entro il 31 dicembre dell’anno successivo a quello in cui è stato effettuato il versamento, ovvero, se antecedente, alla data in cui sorge il diritto alla prestazione, l’importo non dedotto (DLGS n. 252 del 2005, art. 8).
Contributi a deducibilità ordinaria (Rigo E27)
I contributi versati dal contribuente e dal datore di lavoro alle forme pensionistiche complementari relative sia ai fondi negoziali che alle forme pensionistiche individuali sono deducibili nel suddetto limite di 5.164,57 euro.
Per i contributi versati a fondi negoziali tramite il sostituto d’imposta, se nel punto 411 della sezione Previdenza Complementare della Certificazione Unica 2017 è riportato il codice 1, occorre verificare che gli importi inseriti nelle colonne 1 e 2 (del Rigo E27) corrispondano a quanto indicato nei punti 412 e 413 della CU 2017, diminuiti dell’eventuale valore riportato rispettivamente ai punti 422 e 423 della CU 2017 (previdenza complementare per familiari a carico).
Contributi versati da lavoratori di prima occupazione (Rigo E28)
I lavoratori di prima occupazione, successiva al 1° gennaio 2007, oppure i contribuenti che a quella data non avevano una posizione contributiva aperta presso un qualsiasi ente di previdenza obbligatoria possono dedurre i contributi versati entro il limite di euro 5.164,57 (Circolare 18.12.2007, n. 70, paragrafo 2.8).
Se tali lavoratori nei primi 5 anni di partecipazione ad una forma di previdenza complementare hanno effettuato versamenti per un importo inferiore al limite di 5.164,57 euro, possono beneficiare di un limite di deduzione più elevato per i 20 anni successivi al quinto anno di partecipazione.
In particolare, tali soggetti possono dedurre i contributi eccedenti il limite massimo di euro 5.164,57, fino ad un ammontare pari alla differenza tra:
- l’importo di euro 25.822,85 (5.164,57 euro x 5 anni) e i contributi effettivamente versati nei primi cinque anni e, comunque, nel limite di euro 2.582,29 annui.
- Il plafond accumulato dai lavoratori di prima occupazione nei primi cinque anni può essere utilizzato ogni volta che viene effettuato un versamento di contributi eccedenti di euro 5.164,57:
- a decorrere dal sesto anno entro il limite complessivo annuo di euro 7.746,86.
Se nel punto 411 della sezione Previdenza Complementare della CU 2017 è riportato il codice 3, verificare che gli importi inseriti nelle colonne 1 e 2 (del Rigo E28) corrispondano a quanto indicato nei punti 412, 417 e 413 della CU 2017.
Contributi versati a fondi in squilibrio finanziario (Rigo E29)
I soggetti iscritti alle forme pensionistiche per le quali è stato accertato lo squilibrio finanziario e approvato il piano di riequilibrio da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale possono dedurre interamente i contributi versati. In caso di contemporanea iscrizione ad un fondo in situazione di squilibrio finanziario e ad altre forme di previdenza complementare, il contribuente può dedurre dal reddito complessivo i contributi versati:
- al fondo in squilibrio finanziario, integralmente;
- al fondo non in squilibrio finanziario, nel limite pari alla differenza tra 5.164,57 euro e l’ammontare dei contributi versati ai fondi in squilibrio finanziario (Circolare 18.12.2007, n. 70, paragrafo 2.7).
Se nel punto 411 della sezione Previdenza Complementare della CU 2017 è riportato il codice 2, occorre verificare che gli importi inseriti nelle colonne 1 e 2 (del Rigo E29) corrispondano a quanto indicato nei punti 412 e 413 della CU 2017.
Contributi versati per familiari a carico (Rigo E30)
È possibile dedurre i contributi versati per i familiari fiscalmente a carico (come indicati nell’art. 12 del TUIR) per la quota da questi non dedotta. La deduzione spetta prioritariamente al soggetto titolare della posizione previdenziale e, solamente se il reddito complessivo del familiare a carico non è capiente e non consente la deducibilità delle somme versate, l’eccedenza può essere portata in deduzione dal familiare cui è fiscalmente a carico.
Se la persona a favore della quale sono stati versati i contributi di previdenza complementare è a carico di più soggetti, si applica la regola generale in base alla quale il beneficio fiscale spetta al soggetto cui è intestato il documento comprovante la spesa. Nel caso in cui il documento sia intestato al familiare a carico, è possibile annotare sul documento stesso la percentuale di spesa imputabile a ciascuno degli aventi diritto (Circolare 18.12.2007, n. 70, paragrafo 2.5).
Se i tali contributi sono stati versati tramite il datore di lavoro, occorre verificare che gli importi inseriti nelle colonne 1 e 2 (del Rigo E30) corrispondano ai punti 422 e 423 della Certificazione Unica 2017.
Contributi versati a fondi pensione negoziali da dipendenti pubblici (Rigo E31)
Una precisa deroga viene prevista in merito alla disciplina sulla deducibilità dei contributi versati dai dipendenti pubblici ai fondi di previdenza negoziale (ad esempio Fondo scuola Espero) disponendo che tali contributi siano assoggettati alla disciplina prevista fino al 31 dicembre 2006. Per tali soggetti l’importo deducibile non può essere superiore al 12 per cento del reddito complessivo (compreso anche il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) e comunque a 5.164,57 euro. Inoltre, con riferimento ai soli redditi di lavoro dipendente, la deduzione non può essere superiore al doppio della quota di TFR destinata ai fondi pensione.
Anche nel caso di lavoratori di prima occupazione dipendenti di una pubblica amministrazione iscritti a forme pensionistiche di natura negoziale di cui sono destinatari occorre compilare il rigo E31 poiché in tal caso continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti al 31 dicembre 2006 (Circolare 4.04.2008, n. 34, risposta 7).
Se nel punto 411 della sezione Previdenza Complementare della Certificazione Unica 2017 è riportato il codice 4, occorre verificare che gli importi inseriti nelle colonne 1, 2 e 3 (del Rigo E31) corrispondano a quanto indicato rispettivamente nei punti 412, 414 e 413 della CU 2017.
In caso di versamenti effettuati non per il tramite del datore di lavoro (ad esempio, versamenti a fondi individuali) occorre verificare la corrispondenza dell’importo inserito in dichiarazione (colonna 2, per i righi da E27 a E30, e colonna 3 per il rigo E31), con quelli indicati nella certificazione rilasciata al contribuente dal fondo stesso.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali versati da contribuente per se stesso |
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Contributi per forme pensionistiche complementari ed individuali versati dal contribuente per i familiari a carico |
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Tabella riepilogativa Deducibilità Previdenza Complementare 730
RIGO | PUNTO 411 CU | LIMITE DEDUCIBILITÀ | PUNTI CU 2017 |
E27 | 1 | € 5.164,57 | 412, 413 |
E28 | 3 | € 5.164,57 (i primi 5 anni)
€ 7.746,86 (dal 6° al 25° anno) |
412, 417 e 413 |
E29 | 2 | Nessun limite | 412, 413 |
E30 | € 5.164,57 | 422 e 423 | |
E31 | 4 | 12% reddito complessivo (max € 5.164,57);
Doppio della quota TFR destinata ai fondi pensione (per i soli redditi lavoro dipendente e sempre nel rispetto de limite di € 5.164,57) |
412, 414 e 413 |