Sono deducibili, nel limite del 2 per cento del reddito complessivo (in cui va ricompreso il reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca) le erogazioni liberali effettuate nei confronti delle Organizzazioni non governative riconosciute idonee alla cooperazione con i paesi in via di sviluppo. La deduzione spetta a condizione che, per le medesime erogazioni a favore della ONG che abbia mantenuto la qualifica di ONLUS (Risoluzione 24.02.2015, n. 22), non si fruisca:
- della detrazione di cui all’art. 15, comma 1.1, del TUIR prevista per le erogazioni effettuate a favore delle ONLUS;
- della deduzione di cui all’art. 14, comma 1, del DL n. 35 del 2005 nel limite del 10 per cento del reddito complessivo e comunque entro euro 70.000 annui (Circolare 19.08.2005, n. 39).
L’elenco aggiornato delle ONG riconosciute idonee è consultabile on line sul sito www.esteri.it.
Modalità di pagamento
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (bancomat, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La deduzione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
E’ necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente fino ad ora, per i pagamenti effettuati dall’anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Tipologia | Documenti |
Contributi per i paesi in via di sviluppo a
favore di ONG |
Ricevuta del versamento bancario o postale da cui risulti anche il beneficiario
In caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata, estratto conto della banca o della società che gestisce tali carte da cui risulti anche il beneficiario Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del pagamento effettuato con le modalità in precedenza definite non sia possibile individuare uno degli elementi richiesti, ricevuta rilasciata dal beneficiario dalla quale risulti anche il donante e la modalità di pagamento utilizzata. Dalle ricevute deve risultare il carattere di liberalità del pagamento (dal 2017). |