Sono interamente deducibili dal reddito complessivo le spese mediche generiche (prestazioni rese da un medico generico, acquisto di medicinali) e di assistenza specifica sostenute dai disabili nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione.
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Persone con disabilità ed Invalidi Civili
Sono considerate persone con disabilità, oltre quelle che hanno ottenuto il riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n.104 del 1992, anche le persone che sono state ritenute invalide da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini del riconoscimento dell’invalidità civile, di lavoro, di guerra, purché presentino le condizioni di minorazione sopra citate.
Per i soggetti riconosciuti portatori di handicap ai sensi delle legge n. 104 del 1992, la grave e permanente invalidità o menomazione, menzionata dall’art. 10, comma 1, lett. b), el TUIR non implica necessariamente la condizione di handicap grave di cui all’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 essendo sufficiente la condizione di handicap di cui all’art. 3, comma 1.
Per i soggetti riconosciuti invalidi civili occorre, invece, accertare la grave e permanente invalidità o menomazione; questa, laddove non sia espressamente indicata nella certificazione, può essere comunque ravvisata nelle ipotesi in cui sia attestata un’invalidità totale nonché in tutte le ipotesi in cui sia attribuita l’indennità di accompagnamento (Risoluzione 23.09.2016, n. 79).
I grandi invalidi di guerra, di cui all’art. 14 del TU n. 915 del 1978, e le persone a essi equiparate, sono considerati portatori di handicap in situazione di gravità e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari della Commissione medica istituita ai sensi dell’art. 4 della legge n. 104 del 1992. In questo caso è sufficiente presentare il provvedimento definitivo (decreto) di concessione della pensione privilegiata (art. 38 della legge n. 448 del 1998).
Tipologia di spesa ammessa
Sono deducibili le spese mediche generiche (medicinali, prestazioni medico generiche, ecc.) non ché quelle di spese di assistenza medico specifica quali:
- l’assistenza infermieristica e riabilitativa;
- il personale in possesso della qualifica professionale di addetto all’assistenza di base o di operatore tecnico assistenziale, esclusivamente dedicato all’assistenza diretta della persona,
- il personale di coordinamento delle attività assistenziali di nucleo;
- il personale con la qualifica di educatore professionale;
- il personale qualificato addetto ad attività di animazione e/o di terapia occupazionale.
Le prestazioni sanitarie rese alla persona dalle figure professionali elencate nel DM 29.03.2001 sono deducibili anche senza una specifica prescrizione medica.
La prescrizione medica non viene richiesta nell’ottica di semplificare gli adempimenti fiscali per i contribuenti, ma ciò non implica, né sul piano normativo né sul piano del concreto esercizio delle professioni sanitarie, alcuna legittimazione allo svolgimento di attività sanitarie in difformità alle disposizioni legislative e regolamentari che le disciplinano. Ai fini della deduzione, il contribuente deve essere in possesso di un documento di certificazione del corrispettivo, rilasciato dal professionista sanitario, dal quale risulti la figura professionale che ha reso la prestazione e la descrizione della prestazione sanitaria resa (Circolare 01.06.2012 n. 19, risposta 2.2).
Sono deducibili anche le spese sostenute per le attività c.d. di ippoterapia e musicoterapia a condizione che le stesse vengano prescritte da un medico che ne attesti la necessità per la cura del portatore di handicap e siano eseguite in centri specializzati direttamente da personale medico o sanitario specializzato (psicoterapeuta, fisioterapista, psicologo, terapista della riabilitazione, ecc.), ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica (Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 3.3).
Non sono deducibili:
- le spese sostenute per prestazioni rese dal pedagogista, il quale, secondo quanto evidenziato nel parere tecnico acquisito dall’Agenzia delle Entrate dal Ministero della Salute, non può essere considerato un professionista sanitario, in quanto opera nei servizi socio-educativi, socio-assistenziali e socio-culturali (Circolare 2.03.2016 n.3, risposta 1.2);
- le spese sanitarie specialistiche (analisi, prestazioni chirurgiche e specialistiche) nonché quelle per l’acquisto dei dispositivi medici che danno diritto alla detrazione del 19 per cento sulla parte che eccede euro 129,11. Tali spese vanno pertanto indicate nel Rigo E1.
Limite di deducibilità
Le spese mediche generiche e di assistenza specifica sono interamente deducibili dal reddito complessivo anche se sono sostenute dai familiari dei disabili e anche se questi non sono fiscalmente a carico.
In caso di ricovero di un portatore di handicap in un istituto di assistenza e ricovero non è possibile portare in deduzione l’intera retta pagata ma solo la parte che riguarda le spese mediche e di assistenza specifica, anche se sono determinate sulla base di una percentuale forfetaria in applicazione di delibere regionali. A tal fine è necessario che le spese risultino indicate distintamente nella documentazione rilasciata dall’istituto di assistenza (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 2.1).
Documentazione da controllare e conservare
Qualora il documento di spesa risulti intestato solo al soggetto portatore di handicap, la deduzione spetta al familiare che ha sostenuto in tutto o in parte il costo, a condizione che integri la fattura annotando sulla stessa l’importo da lui sostenuto (Circolare 01.07.2010 n. 39, risposta 3.1).
Tipologia | Documenti |
Spese mediche generiche | Fattura o scontrino fiscale parlante con le caratteristiche previste dalla norma (si veda rigo E1)
Ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico |
Spesa per l’assistenza specifica | Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal soggetto che ha erogato la prestazione attestante che si tratta di assistenza medica o paramedica
Fattura rilasciata dalla casa di assistenza e ricovero in cui è chiaramente distinta, dalla retta complessiva, la quota relativa all’assistenza; Certificazione relativa al riconoscimento dell’handicap. E’ possibile autocertificare il possesso della documentazione attestante il riconoscimento della sussistenza delle condizioni personali di disabilità; Autocertificazione che attesti che le spese sono sostenute per uno dei familiari indicati all’art. 433 C.C. e, qualora la fattura/ricevuta fiscale risulti intestata solo al soggetto portatore di handicap, annotazione sul documento della quota di spesa sostenuta. |
Ippoterapia e musicoterapia | Prescrizione medica;
Fattura o ricevuta fiscale rilasciata dal centro specializzato con attestazione che la prestazione è stata effettuata direttamente da personale medico o sanitario specializzato ovvero sotto la loro direzione e responsabilità tecnica. |