Sono deducibili dal reddito complessivo i contributi previdenziali ed assistenziali versati per gli addetti ai servizi domestici ed all’assistenza personale o familiare (es. colf, baby-sitter e assistenti delle persone anziane) per la parte rimasta a carico del datore di lavoro. Sono deducibili le somme effettivamente versate applicando il principio di cassa, senza tener conto della competenza dei trimestri.
Guida al Contenuto
Cosa Dedurre e Cosa No
Sono deducibili anche i contributi previdenziali sostenuti per una badante assunta tramite un’agenzia interinale e rimborsati all’agenzia medesima se quest’ultima rilascia una certificazione attestante: gli importi pagati, gli estremi anagrafici e il codice fiscale del soggetto che effettua il pagamento (utilizzatore) e del lavoratore.
Non possono essere dedotte le spese sostenute nel 2016 che nello stesso anno sono state rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione delle retribuzioni premiali e indicate nella sezione “rimborsi di beni e servizi non soggetti a tassazione – art. 51 del TUIR” (punti da 701 a 706), della CU 2017 con il codice 3.
Tipologia di spesa ammessa
Non è deducibile l’intero importo, ma solo la quota rimasta a carico del datore di lavoro dichiarante, al netto della quota contributiva a carico del collaboratore domestico/familiare.
A partire dal 1° gennaio 2013, la riforma sul lavoro, legge 28 giugno 2012, n. 92, ha introdotto delle novità anche in relazione ai rapporti di lavoro domestico strettamente connesse ai versamenti contributivi obbligatori INPS. In particolare l’art. 2 ha previsto che l’assicurazione contro la disoccupazione involontaria (DS) fosse sostituita dall’Assicurazione Sociale per l’Impiego (ASpI) ed al comma 28 dello stesso art. è previsto che ai rapporti di lavoro a tempo determinato venisse applicato un contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, pari all’ 1,40% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali (retribuzione convenzionale).
Nelle seguenti tabelle sono riportati gli importi dei contributi dovuti per l’anno 2016 e per l’anno 2015.
Tabella contributi 2016
Tabella contributi 2015
Deducibilità Voucher
Sono deducibili anche i contributi previdenziali, pari al 13 per cento del valore nominale del voucher (c.d. “buoni lavoro”, aboliti dal DL n. 25 del 2017) (Circolare 1.06.2012 n. 19, risposta 5.3).
Non sono deducibili:
- i versamenti alla CAS.SA.COLF;
- i contributi forfettari sostenuti per la regolarizzazione dei lavoratori dipendenti stranieri (art. 5 del DLGS n.109 del 2012).
Limiti di deducibilità
I contributi sono deducibili per la parte rimasta a carico del datore di lavoro, fino ad un importo massimo di euro 1.549,37.
Documentazione da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Contributi previdenziali ed assistenziali versati per collaboratori domestici/familiari |
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Voucher per lavoro domestico |
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