Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei canoni e dei relativi oneri accessori, nonché del costo di acquisto a fronte dell’esercizio dell’opzione finale, derivanti da contratti di locazione finanziaria su unità immobiliari, anche da costruire, da adibire ad abitazione principale entro un anno dalla consegna, pagati da soggetti che non sono titolari di diritti di proprietà, neanche pro-quota, su immobili a destinazione abitativa. La detrazione spetta alle condizioni già previste per la detrazione degli interessi passivi pagati su mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale. L’agevolazione riguarda i contratti di finanziamento stipulati nel quinquennio compreso tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2020 ed opera per tutti i periodi d’imposta interessati dalla durata del contratto di locazione finanziaria (Art. 1, comma 84, Legge n. 208 del 2015 e Guida MEF 2016 – il Leasing Immobiliare Abitativo).
La detrazione spetta anche per i costi di stipula del contratto di leasing. Analogamente a quanto previsto in caso di mutuo, la detrazione non spetta con riferimento agli:
- oneri sostenuti per l’eventuale stipula di contratti di assicurazione sugli immobili;
- eventuali costi di intermediazione sostenuti dalla parte concedente il finanziamento per l’individuazione ed il reperimento dell’immobile richiesto dalla parte conduttrice, ribaltati sulla stessa.
Guida al Contenuto
Limiti di detraibilità
La detrazione dei corrispettivi periodici (canoni di leasing) e del prezzo finale di acquisto spetta ai contribuenti che possiedono un reddito complessivo non superiore a 55.000 euro, calcolato tenendo conto anche del reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca (art.3, comma 7, DLGS n. 23 del 2011). L’importo massimo di spesa su cui calcolare la detrazione è diverso in relazione all’età del conduttore (Circolare 13.06.2016, n. 27/E, risposte 4.1 e 4.2).
In particolare: per i giovani che alla data di stipula del contratto non hanno compiuto i 35 anni la detrazione è riconosciuta su un importo massimo di canoni e oneri accessori che annualmente non può eccedere euro 8.000 e su un importo massimo del prezzo di riscatto dell’immobile di euro per i soggetti che compiono 35 anni alla data di stipula del contratto o di età superiore ai 35 anni le stesse detrazioni sono riconosciute in ragione della metà degli importi sopraindicati e, dunque, euro 4.000 per i canoni e oneri accessori e euro 10.000 per il prezzo di riscatto.
Requisiti
Sia il requisito anagrafico che quello reddituale, rilevano solo al momento della stipula del contratto. In particolare, il requisito reddituale può essere desunto dalla dichiarazione dei redditi relativa all’anno precedente a quello della stipula del contratto o, se non ancora presentata, a quella presentata in tale anno. Nel caso in cui non sussista l’obbligo di presentare la dichiarazione relativa al periodo d’imposta precedente a quello della stipula del contratto, occorre fare riferimento al reddito indicato nella CU, relativa ai periodi sopra indicati, maggiorato dell’eventuale reddito derivante da immobili non soggetti ad IMU.
Per quanto concerne la nozione di abitazione principale si fa riferimento all’art. 10, comma 3-bis, del TUIR e, pertanto, per abitazione principale deve intendersi quella nella quale la persona fisica che la possiede o i suoi familiari dimorano abitualmente.
L’oggetto del leasing abitativo può essere:
- un fabbricato ad uso abitativo già completato e dichiarato agibile;
- un terreno sul quale costruire il fabbricato ad uso abitativo;
- un fabbricato ad uso abitativo in corso di costruzione e da completare ovvero un fabbricato abitativo da ristrutturare.
Nel contratto deve essere esplicitata l’intenzione dell’utilizzatore di adibire ad abitazione principale l’immobile messogli a disposizione dal concedente.
Ripartizione della spesa tra gli aventi diritto
La detrazione in esame è attribuita al soggetto intestatario del contratto di leasing stipulato per l’acquisto o la costruzione dell’immobile che sarà adibito ad abitazione principale.
Analogamente a quanto disposto dall’art. 15, comma 1, lett. b) del DPR n. 917 del 1986 per la detrazione degli interessi passivi, se il contratto di leasing è cointestato, la detrazione è ripartita tra tutti gli aventi diritto. In tal caso, si considera il reddito complessivo e l’età del singolo contraente. Ad esempio nel caso di cointestazione (50 per cento e 50 per cento), ciascuno può calcolare la detrazione nella misura del 19 per cento su un ammontare massimo del canone leasing pari a euro 4.000 (per gli under 35) o a euro 2.000 (per gli over 35) nonché il 19 per cento, entro il limite massimo di euro 10.000 (per gli under 35) o euro 5.000 (per gli over 35) al momento del riscatto.
Qualora il contratto di leasing sia intestato ad entrambi i coniugi, ciascuno potrà portare in detrazione la quota dei canoni e del prezzo di riscatto corrisposti salvo il caso in cui uno dei coniugi sia fiscalmente a carico dell’altro; in tale ultimo caso, quest’ultimo potrà fruire della detrazione anche per la quota intestata all’altro coniuge, analogamente a quanto previsto per la rata di mutuo.
Documenti da controllare e conservare
Tipologia | Documenti |
Documentazione relativa alle spese detraibili sostenute per canoni e oneri accessori |
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Documentazione relativa all’esercizio dell’opzione finale | Atto di acquisto – Pagamento del riscatto |