Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 26 per cento delle erogazioni liberali effettuate ai partiti politici che risultino iscritti nella sezione I del Registro di cui all’art. 4 del DL n.149 del 2013. Dal 2015 la detrazione spetta per le erogazioni liberali anche se effettuate dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari o statutarie deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle erogazioni medesime (art. 1, comma 141, della legge n. 190del 2014).
L’agevolazione spetta, inoltre, anche se l’ erogazione è effettuata a favore dei partiti o delle associazioni promotrici di partiti non ancora iscritti al citato Registro, a condizione che l’iscrizione avvenga entro la fine dell’esercizio.
La detrazione non spetta per i contributi versati a favore dei comitati elettorali, liste e mandatari. Non si può inoltre considerare erogazione liberale la quota versata per il tesseramento (Circolare 10.06.2004 n. 24, risposta 3.4).
Le erogazioni liberali effettuate nei confronti di sezioni territoriali di partiti politici nazionali danno diritto alla detrazione a condizione che si verifichino i seguenti due requisiti:
- il partito politico nazionale (dal quale dipende la circoscrizione territoriale) sia iscritto al registro nazionale previsto dall’art. 4 del DL n.149 del 2013;
- il versamento di tali detrazioni avvenga tramite banca o posta ovvero tramite altri sistemi di pagamento previsti dal DLGS n. 241 del 1997 o secondo ulteriori modalità tali da garantire la tracciabilità e l’identificazione del suo autore al fine di permettere efficaci controlli da parte dell’amministrazione finanziaria (Risoluzione del 03.12.2014 n. 108).
Guida al Contenuto
Limiti di detraibilità
Per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, in favore dei partiti politici iscritti nella I sezione del Registro di cui all’art. 4 del DL n.149 del 2013 la detrazione è calcolata su un importo compreso tra euro 30 ed euro 30.000 annui. L’importo deve comprendere le erogazioni indicate con il codice 42 nella Certificazione Unica.
Modalità di pagamento
L’erogazione deve essere effettuata tramite versamento bancario o postale, nonché tramite sistemi di pagamento previsti dall’art. 23 del DLGS n. 241 del 1997 (carte di debito, carte di credito, carte prepagate, assegni bancari e circolari). La detrazione non spetta per le erogazioni effettuate in contanti.
Documentazione da controllare e conservare
Il sostenimento dell’onere è documentato dalla ricevuta del versamento bancario o postale ovvero, in caso di pagamento con carta di credito, carta di debito o carta prepagata dall’estratto conto della società che gestisce tali carte.
Nel caso di pagamento con assegno bancario o circolare ovvero nell’ipotesi in cui dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce la carta di credito, la carta di debito o la carta prepagata non sia possibile individuare il soggetto beneficiario dell’erogazione liberale, il contribuente deve essere in possesso della ricevuta rilasciata a suo favore dal beneficiario dalla quale risulti, inoltre, la modalità di pagamento utilizzata.
E’ necessario, inoltre, che dalla documentazione attestante il versamento sia possibile individuare il carattere di liberalità del pagamento. Pertanto, fermi restando i comportamenti adottati dal contribuente nel 2016, per i pagamenti effettuati dall’anno 2017 è necessario che la natura di liberalità del versamento risulti o dalla ricevuta del versamento bancario o postale o dall’estratto conto della società che gestisce le carte di credito, di debito o prepagate ovvero sia indicata dalla ricevuta rilasciata dal beneficiario.
Tipologia | Documenti |
Erogazioni liberali a favore dei partiti politici |
|