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Premi di Assicurazione

Guida al modello 730: redditi e ritenute

Dall’imposta lorda si detrae un importo pari al 19 per cento dei premi relativi a:

  • contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni, stipulati o rinnovati prima del 31 dicembre 2000;
  • contratti di assicurazione stipulati o rinnovati dal 1° gennaio 2001 aventi ad oggetto il rischio di morte e di invalidità permanente non inferiore al 5 per cento da qualsiasi causa derivante nonché quelli contro il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana sempreché, in quest’ultima evenienza, l’impresa di assicurazione non abbia facoltà di recesso dal contratto.

 

Per i contratti di assicurazione che prevedono la copertura di più rischi aventi un regime fiscale differenziato, nella polizza va evidenziato l’importo del premio afferente a ciascun rischio (art. 13, comma 2 del DLGS n. 47 del 2000). Pertanto, nel caso di contratti cd “misti” che prevedono l’erogazione della prestazione sia in caso di morte sia in caso di permanenza in vita dell’assicurato alla scadenza del contratto o in caso di riscatto anticipato, la detrazione spetta solo per la parte di premio riferibile al rischio morte, che deve essere evidenziato dalla compagnia assicuratrice nel documento attestante la spesa (Circolare 20.03.2001, n. 29, risposta 1.3).

Condizioni per Premi Detraibili

Per tutte le tipologie di contratti di assicurazione, a prescindere dalla loro natura, esiste un’ulteriore condizione per poter esercitare il diritto alla detrazione. In linea generale è necessario che vi sia coincidenza tra contraente e assicurato, indipendentemente dalla figura del beneficiario che può essere chiunque. La figura del beneficiario rileva solo se l’assicurazione è a tutela di persone con disabilità grave.

Il soggetto che ha effettivamente sostenuto la spesa ha diritto alla detrazione, indipendentemente dalla circostanza che nel contratto di assicurazione il familiare fiscalmente a carico risulti come contraente e/o come assicurato (Circolare 18.5.2006 n. 17, risposta 4).

La detrazione spetta al contribuente se:

  • egli è contraente e assicurato;
  • egli è contraente e un suo familiare a carico è il soggetto assicurato;
  • un suo familiare a carico è sia contraente che soggetto assicurato;
  • egli è il soggetto assicurato e un suo familiare a carico è il contraente;
  • il contraente è un familiare a carico e il soggetto assicurato è un altro familiare a carico.

 

La detrazione spetta anche con riferimento ai premi relativi ad una polizza vita collettiva, tipico prodotto del mondo del lavoro dipendente, stipulata da società o da organizzazioni sindacali di imprenditori o lavoratori dipendenti in nome e per conto del lavoratore dipendente (sottoscrittore assicurato), relativamente alla quota di premio riferita alla singola posizione individuale (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.4.4).

I lavoratori dipendenti possono fruire della detrazione dall’imposta per i contributi versati dalle imprese per finanziare il Fondo Unico Nazionale Long Term Care, concorrenti alla formazione del reddito di lavoro dipendente, ai sensi dell’art. 51, comma 1, del TUIR. I lavoratori dipendenti interessati dalle garanzie in discorso, ai fini del calcolo del limite di detraibilità, devono tener conto anche dei premi relativi ad altre assicurazioni detraibili (assicurazione sulla vita e per malattia) in relazione ai quali compete il beneficio della detrazione (Risoluzione 21.12.2007 n. 391).

 

Premi relativi alle assicurazioni sulla vita e contro gli infortuni



La detrazione spetta, nella misura del 19 per cento dei premi versati:

  • per contratti di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000, a condizione che il contratto abbia una durata non inferiore a cinque anni e non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima;
  • per i contratti stipulati o rinnovati dal 2001, a condizione che abbiano ad oggetto il rischio morte o invalidità permanente non inferiore al 5 per cento

La detrazione compete anche se i premi sono stati pagati a compagnie assicurative estere (Circolare 16.06.1997 n. 137, risposta 2.3.1).

La detrazione spetta anche per i premi versati per le assicurazioni contro gli infortuni relative al conducente auto, stipulate normalmente in aggiunta all’ordinaria polizza R.C. auto (Circolare 12.05.2000 n. 95, risposta 1.4.1).

 

Limiti di detraibilità

La detrazione è calcolata su un ammontare massimo del premio pari a euro 530. Tale limite, deve essere considerato complessivamente e, pertanto, anche in presenza di una pluralità di contratti, l’ammontare massimo di spesa detraibile non può superare euro 530. Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 36.

 

Documentazione da controllare e conservare



La documentazione necessaria per far valere la detrazione è costituita dalla quietanza di pagamento rilasciata dall’assicurazione, ovvero dalle ricevute dei bollettini di pagamento, nonché dalla copia del contratto di assicurazione, dal quale si evincono i dati del contraente e dell’assicurato, il tipo di contratto con la relativa decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti o attestazione della compagnia di assicurazione contenente tutti i requisiti richiesti.

 

Tipologia Documenti
Premi di assicurazione sulla vita e contro gli infortuni Ricevute di pagamento dei premi

Dichiarazione dell’assicurazione attestante il pagamento dei suddetti premi

Copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti

Se si tratta di contratti stipulati o rinnovati fino al 31/12/2000 dalla documentazione rilasciata dall’assicurazione deve risultare che non è consentita la concessione di prestiti nel periodo di durata minima.

 

Premi relativi alle assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave



A decorrere dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2016, per i premi versati per i contratti di assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte finalizzati alla tutela delle persone con disabilità grave, il limite massimo di spesa ammessa alla detrazione è aumentato a euro 750.

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 38.

La disabilità grave è definita dall’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992 ed è accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge.

Nel caso in cui nel contratto di assicurazione siano indicati più beneficiari uno dei quali abbia una grave disabilità, l’importo massimo detraibile deve essere ricondotto all’unico limite più elevato di euro750.

 

Documentazione da controllare e conservare

Tipologia Documenti
Premi di assicurazione  a tutela delle persone con disabilità Ricevute di pagamento Dei premi o dichiarazione dell’assicurazione attestante il pagamento dei suddetti premi

Copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti

Se dalla documentazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione non risulta la condizione di disabilità del beneficiario, autocertificazione che attesta che il beneficiario del contratto di assicurazione è un disabile in situazione di gravità, ai sensi dell’art. 3, comma 3, della legge n. 104 del 1992, accertata con le modalità di cui all’art. 4 della medesima legge, in possesso della relativa documentazione

 

Premi relativi alle assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di non autosufficienza



Per i contratti aventi ad oggetto il rischio di invalidità permanente, la detrazione dei premi spetta se la copertura è relativa ad una invalidità permanente non inferiore al 5 per cento, indipendentemente dalle cause che possano determinarla (infortuni o malattie).



In presenza di polizze che oltre a tale rischio coprono anche il rischio di invalidità permanente inferiore alla suddetta percentuale, la detrazione spetta con riferimento alla sola quota parte del premio corrisposto limitatamente alla copertura del rischio di invalidità non inferiore al 5 per cento. Tale quota può essere individuata dalla compagnia di assicurazione anche in modo forfetario, sulla base di dati obiettivi desunti dall’esperienza del portafoglio assicurativo e va, comunque, indicata separatamente, in valore assoluto o in percentuale del premio complessivo, nel contratto di polizza e nelle comunicazioni annuali all’assicurato. La detrazione non spetta per i premi versati per garantire la copertura del rischio di invalidità temporanea, anche se totale (Circolare 20.03.2001 n. 29, risposta 1.4).

In presenza di contratti di assicurazione che coprono il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, i premi danno diritto alla detrazione dall’imposta lorda a condizione che:

  • l’impresa di assicurazione non abbia la facoltà di recedere dal contratto;
  • i contratti medesimi rispondano alle caratteristiche individuate con il decreto del Ministro delle finanze del 22 dicembre 2000.

 

Il citato decreto stabilisce, in particolare che:

  • gli atti della vita quotidiana cui fa riferimento la norma sono quelli concernenti l’assunzione di alimenti, l’espletamento delle funzioni fisiologiche e dell’igiene personale, la deambulazione e l’indossare gli indumenti. Si considera non autosufficiente anche il soggetto che necessita di sorveglianza continuativa e quello incapace di svolgere, anche solo in parte, uno o più dei predetti atti;
  • i contratti possono essere stipulati nell’ambito dell’assicurazione malattia o dell’assicurazione sulla vita e devono prevedere la copertura del rischio per l’intera vita dell’assicurato. Se i contratti vengono stipulati nell’ambito delle assicurazioni sulla malattia, tale condizione si realizza attraverso contratti che prevedono una durata di dieci anni e il rinnovo obbligatorio da parte dell’impresa assicuratrice ad ogni scadenza, senza alcuna facoltà di recesso da parte di quest’ultima. In caso di polizze collettive stipulate dal datore di lavoro, la copertura del rischio deve riguardare almeno tutta la durata del rapporto di lavoro dell’assicurato. I contratti così stipulati devono disciplinare i diritti dell’assicurato riguardanti il recesso e la riduzione della prestazione assicurata e possono prevedere la facoltà dell’impresa assicuratrice di variare, ad intervalli non inferiori a cinque anni, l’importo dei premi in base all’evoluzione dell’esperienza statistica riferita alla collettività. Per le assicurazioni che prevedono il riscatto, nella polizza va evidenziata la parte di premio che si riferisce alla prestazione per il rischio di non autosufficienza, per la quale spetta, pertanto, la detrazione dall’imposta.

 

Limite di detraibilità

L’importo massimo complessivo sul quale calcolare la detrazione per ciascun periodo d’imposta è pari a euro 1.291,14, al netto dei premi per le assicurazioni aventi per oggetto il rischio di morte o di invalidità permanente (codice 36) e dei premi per le assicurazioni finalizzate alla tutela delle persone con disabilità grave (codice 38).

Devono essere comprese nell’importo anche le spese indicate nella CU 2017 (punti da 341 a 352) con il codice 39.

 

Documentazione da controllare e conservare



Per certificare le somme corrisposte per i premi assicurativi, è necessario conservare ed esibire la ricevuta di pagamento dei bollettini ovvero la ricevuta quietanzata dalla compagnia assicurativa con la data del pagamento; è necessario, inoltre, conservare copia del contratto di assicurazione, dal quale si evincono i dati del contraente e dell’assicurato, il tipo di contratto con la relativa decorrenza e gli importi fiscalmente rilevanti.

Tipologia Documenti
Premi di assicurazione aventi per oggetto

rischio di non autosufficienza

  • Ricevute di pagamento dei premi o dichiarazione della compagnia assicurativa attestante il pagamento dei suddetti premi
  • Copia contratto di assicurazione o attestazione rilasciata dalla compagnia di assicurazione da cui risultino i requisiti richiesti

 

Tabella Riepilogrativa