Diventano più stringenti le agevolazioni fiscali e previdenziali per i trasfertisti. In sintesi Le agevolazioni che prevedono l’abbattimento del 50% della base imponibile fiscale e previdenziale sono fruibili a patto che si rispettino tre condizioni:
- nella lettera di assunzione o contratto di lavoro non deve essere indicata la sede di lavoro;
- l’attività lavorativa deve richiedere la continua mobilità del dipendente;
- l’indennità di trasfertista o la maggiorazione di retribuzione deve essere corrisposta in modo continuativo, a prescindere dalla trasferta.
Guida al Contenuto
Trasfertista: definizione
I trasfertisti sono una particolare categoria di lavoratori dipendenti, che svolgono le loro prestazioni in luoghi sempre differenti. Si pensi ai lavoratori del settore metalmeccanico che operano su diversi cantieri per le manutenzione e gestione di impianti.
Le nuove disposizioni
I tre requisiti sono stati scritti nero su bianco nella legge 225/2016 di conversione del decreto fiscale 193/2016, a differenza di quanto affermato in precedenza dalla giurisprudenza.
Infatti la Corte di Cassazione con sentenza n.396 del 13 gennaio 2012, aveva sostenuto che era sufficiente dimostrare la continua mobilità del lavoratore anche nei casi in cui veniva indicata la sede di lavoro nel contratto o nella lettera di assunzione, o non si trattava di erogazioni continuative.
L’intervento dei Consulenti del Lavoro
Sul tema è intervenuta la Fondazione Studi dei Consulenti del lavoro che con un recente approfondimento si è soffermata principalmente su due punti
Il primo riguarda la modalità di riconoscimento della maggiorazione, in quanto la norma di interpretazione autentica riduce il campo di applicazione passando da una modalità libera (fissa o variabile in base allo svolgimento della prestazione), ad una modalità più rigida (solo fissa senza distinguere se il dipendente si è effettivamente recato in trasferta e dove la stessa si è svolta).
Il secondo punto di analisi riguarda la coesistenza dei tre elementi. In mancanza di uno di questi si dovrebbe riconoscere il trattamento previsto per la trasferta con i relativi limiti di esenzione previsti dal comma 5, articolo 51 del Dpr 917/1986. Secondo gli esperti, però, il datore di lavoro deve applicare anche le condizioni stabilite dal comma 5, affinché si possa godere del regime agevolato fiscale e contributivo, altrimenti si dovranno versare oneri previdenziali e assicurativi aggiuntivi.
Luoghi sempre variabili
Le nuove disposizioni indicano che la sede di lavoro non deve essere specificata nella lettera di assunzione o contratto di lavoro rappresentando a tutti gli effetti un elemento essenziale introdotto dalle nuove disposizioni normative.
La busta paga del trasfertista…
Le nuove disposizioni normative incideranno pesantemente sulla busta paga del trasfertista, ma non solo. Le aziende devono valutare se erogare l’indennità al trasfertista per ogni giorno e beneficiare dell’agevolazione oppure erogare l’indennità solo per le giornate in trasferta rinunciando alle agevolazioni fiscali e previdenziali.
Qualora non siano presenti contestualmente le tre condizioni è comunque riconosciuto il diverso trattamento previsto per le indennità di trasferta, le quali concorrono parzialmente alla formazione dell’imponibile IRPEF ai sensi dell’art.51, c.5 del DPR 917/1986