Arriva Giugno con le sue scadenze e non manca l’appuntamento che riguarda milioni di contribuenti con le imposte sugli immobili: il binomio IMU-TASI è confermato anche per il 2016: ma come ogni anno anche il 2016 vede le sue novità sulle imposte patrimoniali più tormentate fin dalla loro introduzione ed ancora alla ricerca di un assetto equo e razionale. Ricapitoliamo i punti salienti per il 2016:
- Tasi abitazione principale;
- Imu e Tasi sugli immobili in comodato;
- Imu sui terreni agricoli;
- Agevolazioni per immobili concessi in locazione a canone concordato;
Restano invariate le scadenze per il 2016: primo versamento in acconto entro il 16 giugno e saldo entro il giorno 16 dicembre 2016
Guida al Contenuto
Esenzione per l’abitazione principale
Dal 2016 non esiste più la Tasi sulle abitazioni principali non di lusso con le relative pertinenze (una per ogni categoria c/2, c/6 e c/7). Qualora l’abitazione principale rientrerà nelle categorie A/1, A/8 e A/9 la Tasi continuerà a trovare applicazione.
Imu e tasi su immobili in comodato ai figlio
Dal 2016 è fatto divieto ai comuni di intervenire sulle abitazioni concesse in comodato prevedendo norme specifiche per i singoli comuni. Per evitare fantasiose frammentazioni, il legislatore centrale ha stabilito che per usufruire di agevolazioni sugli immobili in comodato ai figli è necessario rispettare una serie di condizioni:
- deve essere abitazione principale tra parenti in linea retta di primo grado;
- il contratto di comodato deve essere registrato;
- il comodante deve avere un unico immobile in Italia
- il comodante deve essere residente e dimorare nello stesso comune in cui è situato l’immobile concesso in comodato. Il comodante oltre l’immobile concesso in comodato può avere un solo altro immobile di proprietà (non di lusso) adibito ad abitazione principale
Per le abitazioni in comodato che rispettano i precedenti requisiti è previsto un abbattimento del 50% della base imponibile sia ai fini IMU che TASI.
Imu sui terreni agricoli
Dopo due anni trascorsi alla ricerca di altezze ed altitudini per determinare l’imponibilità dei terreni agricoli, si torna al passato. Per l’imu sui terreni agricoli del 2016 si farà di nuovo riferimento alla circolare ministeriale del 1993 già valida per l’ICI. Se i Comuni risultano essere parzialmente montani, per evitare errori, è opportuno contattare gli uffici comunali per informazioni sull’imponibilità IMU dei terreni agricoli.
Restano invariate le disposizioni sulle aree edificabili.
La Tasi non sarà dovuta sui terreni agricoli. Qui di seguito la circolare con l’elenco dei comuni
Immobili a canone concordato
Anche per gli immobili locati a canone concordato è previsto un abbattimento della base imponibile IMU del 25%.