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scomputo ritenute agentiLe prestazioni di agenti e rappresentanti sono soggette ad una ritenuta d’acconto pari all’11,50% (50% del 23%) che deve essere operata dalla casa mandante che opera in qualità di sostituto di imposta anticipando le imposte per l’agente o rappresentante.

Il tema dello scomputo delle ritenute di acconto per agenti e rappresentanti è differente rispetto alle ritenute di acconto dei professionisti, in quanto le regole per la determinazione del reddito degli agenti e rappresentanti segue il principio di competenza (reddito di impresa) e non il principio di cassa (reddito di lavoro autonomo).

Alla luce di questa osservazione quindi le ritenute d’acconto versate sulle provvigioni seguono il periodo di maturazione delle provvigioni: quindi le ritenute maturate a dicembre dell’anno n e versate nell’anno n+1 dovranno essere scomputate per competenza.

 

Cosa accade quanto queste ritenute vengono trattenute dopo la presentazione della certificazione Unica?

 

Certificazioni Agenti e ritenute: gli adempimenti della casa mandante



In questo caso la norma l’articolo 25 bis comma 3 del DPR 600/73 prevede che possono essere considerate e scomputate tutte le ritenute operate fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi, con un’estensione del periodo di versamento delle ritenute della casa mandante (sostituto di imposta):

la ritenuta … è scomputata dall’imposta relativa al periodo di imposta di competenza, purché già operata al momento della presentazione della dichiarazione annuale. Qualora la ritenuta sia operata successivamente, la stessa è scomputata dall’imposta relativa al periodo d’imposta in cui è stata effettuata”

In pratica è necessario che il sostituto di imposta provveda al rilascio di una ulteriore certificazione (diversa da quella relativa alle ritenute versate nell’anno) delle ritenute operate dalla chiusura dell’esercizio e fino alla data di presentazione della dichiarazione dei redditi

Quindi, con riferimento alle provvigioni di competenza dell’anno n lo scomputo deve essere eseguito:

  • nella dichiarazione dei redditi dell’anno n qualora la ritenuta è stata operata nell’anno n ovvero nell’anno n+1 ma entro il termine di presentazione della dichiarazione;
  • nella dichiarazione dei redditi dell’anno n+1 se la ritenuta viene operata nell’anno n+1 dopo il termine di presentazione della dichiarazione.

 

Certificazione Contributi Enasarco



A rendere ancora più complessa la gestione delle ritenute per agenti e rappresentanti è l’ulteriore ritenuta previdenziale effettuata in parcella a titolo di Enasarco. La Ritenuta Enasarco è versata direttamente dalla casa mandante ed è ripartita al 5O% con l’agente che lo sottrae in fattura.

Anche in questo caso è necessario che il sostituto di imposta certifichi le ritenute effettuate a titolo di Enasarco per consentire all’agente di poterlo dedurre dalla propria dichiarazione dei redditi. L’estrapolazione dei dati per la Certificazione dei Versamenti Enasarco può essere fatta direttamente sul sito della Fondazione.

In questo caso quali regole si seguono per lo scomputo? Contributo Enasarco deducibile dal reddito?

Il contributo Enasarco è deducibile in quanto rappresenta un contributo previdenziale a tutti gli effetti e per tale ragione va dedotto per cassa. Si crea così un disallineamento tra le ritenute fiscali subite dagli agenti che seguono il principio di competenza e le ritenute previdenziali che seguono un principio di cassa.

Il ruolo determinante è svolto dalle certificazioni della casa mandante che ha anche l’obbligo di compilare la dichiarazione enasarco per i suoi collaboratori, indicando i contributi che periodicamente trattiene ai propri agenti e rappresentanti.