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FAttura elettronica medici

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Dal 2014 la fattura elettronica nei confronti della Pubblica amministrazione è diventata operativa dopo un lungo iter iniziato nella legge Finanziaria 2008. Gli ultimi chiarimenti riguardano l’obbligo di Fattura Elettronica Medici convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale.

 

Breve riepilogo sulla fattura elettronica

L’obbligo di fatturazione elettronica verso la Pubblica amministrazione si è avuto in due momenti separati:

  • dal 6.6.2014, nei rapporti commerciali con i soggetti individuati nell’elenco ISTAT delle PA, quali Ministeri, Agenzie fiscali e Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale
  • dal 31.3.2015, nei rapporti commerciali con le Pubbliche Amministrazioni diverse dalle precedenti e per le Amministrazioni locali. 

Per molti enti si sono avuti dubbi circa l’assoggettabilità alle disposizioni in tema di fattura elettronica. L’ultimo caso risolto dall’Agenzia delle Entrate con un’apposita risoluzione riguarda i medici di famiglia.

 

Fattura elettronica Medici di Famiglia

L’Agenzia delle entrate si è soffermata sull’inquadramento della figura dei medici di medicina generale e sui compensi corrisposti dalle ASL per l’attività svolta in regime di convenzione con il SSN precisando che:

  • il rapporto tra medico ed ASL si colloca in una “una posizione intermedia fra quella professionale e quella parasubordinata, causa i vincoli imposti dalla … convenzione con il SSN (di orario, retribuzione, presenza)”;
  • il cedolino mensile elaborato dalle aziende Sanitarie, riepiloga tutte le voci della remunerazione e da cui emerge il netto dovuto per l’attività prestata.

L’Agenzia ha risolto la questione in modo molto semplice, precisando che la fattura elettronica non introduce nessuna nuova ipotesi di operazioni soggette alla fatturazione e pertanto

“laddove l’obbligo di emettere una fattura non sussisteva prima del citato D.M. n. 55 del 2013, lo stesso non è venuto ad esistenza per il solo fatto dell’emanazione di tale provvedimento (o del sopra richiamato articolo 1, commi 209-213, della legge n. 244 del 2007), né, a maggior ragione, l’obbligo può riguardare la forma elettronica (di una fattura che non è da emettere)”

Richiamando quanto precisato anche dall’INPS nel messaggio 7842/2014, l’agenzia ha precisato che “nei rapporti tra gli esercenti la professione sanitaria e gli enti mutualistici per prestazioni medicosanitarie generiche e specialistiche, il foglio di liquidazione dei corrispettivi compilato dai detti enti tiene luogo della fattura”.

Il cedolino rilasciato dal SSN deve essere numerato progressivamente e annotato in ordine di numerazione entro 15 giorni dalla data di ricevimento nel registro delle fatture emesse o nel bollettario “madre/figlia” di cui all’art. 1 del citato Decreto.

In conclusione il cedolino rilasciato dall’ASL sostituisce in pieno la fattura elettronica. Bisogna però precisare che tutte le altre prestazioni svolte dai medici nei confronti della Pubblica Amministrazione restano soggette all’obbligo di emissione della fattura elettronica.