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Lavoro accessorio dopo il jobs actContinuiamo la rassegna sulle novità introdotte dal Jobs ACT con i due decreti in vigore da giugno 2016. Nel decreto che disciplina il riordino dei contratti si modifica anche il lavoro accessorio.

I voucher hanno avuto una notevole rilevanza in questi anni di vigore ma sono stati su più fronti giudicati come strumenti elusivi dei rapporti di lavoro subordinati tradizionali. Da più parti si è ritenuto che ci sia stato un notevole abuso di uno strumento che doveva essere utilizzato solo per occasioni di lavoro marginali.

Cosi da marzo 2017 i voucher sono stati abrogati.

 

Abrogazione dei Voucher dal 17 marzo 2017

Dal 17 marzo 2017 non è più possibile acquistare i buoni lavoro per retribuire lavoratori per prestano attività accessoria. Con l’entrata in vigore del D.L. n. 25/2017, in modo superficiale e senza l’introduzione di solzioni alternative, sono stati totalmente abrogati gli articoli 48 e ss. del D.Lgs. n. 81/2015 che regolavano la disciplina del lavoro accessorio.

Il legislatore, nel secondo comma  dell’art. 1, del Decreto Legge in precedenza citato ha previsto un regime transitorio per i buoni lavoro già acquistata al 17 marzo 2017; questi ultimi, infatti, potranno continuare ad essere utilizzati fino a fine anno (31 dicembre 2017). Dal 1° gennaio 2018, invece, il lavoro accessorio non esisterà più e anche i buoni lavoro ancora in circolazione non potranno essere utilizzati dai committenti.

In sintesi:

  • i buoni acquistati al 17/03/2017 potranno essere utilizzati fino al 31/12/2017;
  • dal 01/01/2018 non potranno in alcun modo essere utilizzati;
  • dal 18/03/2017 non è più possibile acquistare Voucher.

La celerità dell’approvazione del decreto ha lascitato molti dubbi abrogando la disciplina di riferimento dei voucher con effetto immediato senza considerare che è stato previsto un periodo transitorio per l’utilizzo dei voucher già in possesso degli utenti.

 

I nuovi limiti del lavoro accessorio

Una prima modifica riguarda i nuovi limiti del lavoro accessorio:

  • innalzamento del limite annuo per il prestatore a 7000,00 netti;
  • stabilizzazione della norma che consente ai percettori di prestazioni a sostegno del reddito di ricorrere al lavoro accessorio fino ad un massimo di 3.000 euro annui.

Resta il vincolo ad € 2.000,00 netti per ogni prestatore nei confronti di committenti imprenditori e professionisti…

 

Chi sono Imprenditori e Professionisti  per il Lavoro Accessorio



Per i committenti imprenditori e liberi professionisti il Jobs act  ha previsto

  • l’obbligo di acquisto dei voucher in modalità esclusivamente telematica
  • il limite di 2.020 euro netti erogabili al singolo prestatore (pari a 2.693 euro lordi). Tale limite verrà aggiornato per il 2016 con indice Istat, come previsto dalla norma.

 



Nell’espressione “imprenditori” vanno ricomprese tutte le categorie disciplinate dall’art. 2082 e segg. del codice civile. Dalla cui lettura delle disposizioni è possibile desumere una serie di soggetti che, pur operando con Partita IVA  e/o codice fiscale numerico, non sono da considerare imprenditori e, quindi, non soggetti alle due limitazioni. A titolo non esaustivo vengono indicati dall’Inps i seguenti soggetti:

committenti pubblici (nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa e, ove previsto, dal patto di stabilità interno);

  • ambasciate;
  • partiti e movimenti politici;
  • gruppi parlamentari;
  • associazioni sindacali;
  • associazioni senza scopo di lucro;
  • chiese o associazioni religiose;
  • fondazioni che non svolgono attività d’impresa;
  • condomini;
  • associazioni e società sportive dilettantistiche;
  • associazioni di volontariato e corpi volontari (Protezione civile, Vigili del Fuoco ecc.);
  • comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, AVIS, ecc.

 

Per la categoria dei professionisti occorre fare riferimento alla circolare INPS n. 49/13 e al Testo unico delle imposte sui redditi, art. 53 c. 1 (ex art. 49, c. 1) il quale prevede afferma che

“sono redditi di lavoro autonomo quelli che derivano dall’esercizio di arti e professioni. Per esercizio di arti e professioni si intende l’esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di attività di lavoro autonomo diverse da quelle considerate al capo VI, compreso l’esercizio in forma associatadi cui alla lettera c) del comma 3 dell’articolo 5”.

La norma trova applicazione sia nei riguardi degli iscritti agli ordini professionali, anche assicurati presso una cassa diversa da quella del settore specifico dell’ordine, sia dei titolari di partita IVA, non iscritti alle casse, ed assicurati all’Inps presso la gestione separata.

 

Lavoro accessorio e modalità di acquisto dei voucher



In merito all’acquisto dei voucher è stata introdotta la possibilità di acquistare i voucher solo in via telematica per imprenditori e professionisti che ricorrono ai voucher. Sul punto è intervenuta la FIT (federazione italiana tabaccai) che in una nota ha precisato che L’acquisto dei voucher presso i tabaccai rientra tra le modalità di acquisto telematico dei voucher, salvo diverse future disposizioni.

 

Lavoro Accessorio e prestazioni a sostegno del reddito

Le prestazioni a sostegno del reddito (dalla Aspi alla mobilità) non precludono l’accesso all’ASPI. In ogni caso, dopo il Jobs Act, è prevista la possibilità per i percettori di prestazioni a sostegno del reddito di poter effettuare prestazioni con i voucher entro il limite di 3000 euro netti. Per la parte eccedente (e compressa comunque nel limite massimo di 7000,00 euro netti, ci sono una serie di comunicazioni che il percettore deve comunicare la propria posizione.

Ad esempio in materia di NASPI,

….Per i compensi che superano detto limite e fino a 7.000 euro per anno civile la prestazione NASpI sarà ridotta di un importo pari all’80 per cento del compenso rapportato al periodo intercorrente tra la data di inizio dell’attività e la data in cui termina il periodo di godimento dell’indennità o, se antecedente, la fine dell’anno.

 

La circolare allegata riepiloga le varie casistiche:

 

 

Cosa cambia con il correttivo al Jobs Aact

Il Jobs Act interviene sui voucher cercando di porre un freno all’abuso di tale strumento. Le sostanziali novità:

  • Attivazioni giornaliere dei voucher (tranne per gli agricoli max 3 giorni)
  • Comunicazione anche (speriamo solo temporaneamente) alla DTL tramite mail o sms
  • Indicazione dell’ora d’inizio e fine prestazione

L’omessa comunicazione alla DTL sarà punita con le stesse modalità previste per il lavoro intermittente: sanzione che va dai 400,00 ai 2400,00 Euro.

 

Come attivare i Voucher dopo il Correttivo al Jobs Act

Procedura Attivazione Voucher: Chiarimenti Ispettorato Nazionale del Lavoro

Con la circolare 01/2016 è intervenuto sul tema dell’attivazione dei voucher il nuovo Ispettorato Nazionale del lavoro. I punti salienti della circolare

  • Resta ferma la dichiarazione di inizio attività nei confronti dell’INPS (altrimenti i voucher non sono abitilitati) – resta la doppia comunicazione;
  • Vengono istituite le caselle mail per ogni provincia a cui inoltrare i dati di attivazione dei voucher (consulta l’elenco delle caselle mail per attivare i voucher);
  • Viene rimandato “alla creazione di una infrastruttura tecnologica in grado di semplificare il più possibile i nuovi obblighi di comunicazione” anche l’attivazione tramite sms.

 

Procedura Transitoria attivazione voucher dal 03/10/2016 al 17/10/2016

Cambiano (o meglio raddoppiano) le modalità di comunicazione delle prestazioni di lavoro accessorio. Per attivare i voucher, fino a nuove disposizioni, resta in vigore la comunicazione all’INPS  che è affiancata da una comunicazione che dovrà essere effettuata almeno 60 minuti prima tramite sms o email alla Direzione Territoriale del Lavoro.

Le nuove disposizioni, in attesa di eventuali chiarimenti, sono applicabili dal 08/10/2016 con le stesse modalità previste per il lavoro intermittente.

Quindi per attivare i voucher sarà necessario, almeno 60 minuti prima della prestazione, comunicare alla pec intermittenti@pec.lavoro.gov.it oppure al numero 3399942256 i dati del committente anche i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, il giorno e l’ora di inizio della prestazione.

Volendo fare un esempio sarà possibile inviare una PEC con il seguente testo.

Ai sensi dell’art. 49 del D.lgs si comunica l’attivazione di un prestazione retribuita con i voucher.

  • Ragione sociale del committente
  • Codice fiscale del committente
  • Luogo della prestazione
  • Dati anagrafici o codice fiscale del lavoratore
  • giorno ed ora di inizio
  • giorno ed ora di fine prestazione

Questa doppia procedura INPS/DTL speriamo sia presto risolta da chiarimenti ministeriali che però non sono previsti dalla norma.

Attivazione voucher fino al 07/10/2016

Per l’attivazione dei voucher è possibile utilizzare i canali INPS tramite la procedura telematica oppure tramite il numero verde 803164.

Disposizioni superate (parzialmente) dal correttivo al Jobsact

Ad oggi, ancora nulla si sa sulle nuove modalità di comunicazione tanto è che il ministero del lavoro, con la nota del 25 giugno di seguito riportata ha precisato che al momento restano valide le comunicazioni agli enti previdenziali con le modalità antecedenti le nuove disposizioni telematiche sul sito dell’INPS o con il contact center al numero 803.164

Appalti di opere e servizi… in attesa di decreto

Altro punto irrisolto del lavoro accessorio è rappresentato dalle prestazioni effettuate in caso di appalti di opere e servizi. In questo caso non è ammessa la prestazione accessoria del prestatore quale elemento intermedio tra il committente e l’appaltatore. La problematica è molto sentita soprattutto nel settore edile per lo svolgimento anche di piccoli lavori.

In seguito alla Riforma Fornero   è stato vietato il ricorso al lavoro accessorio per l’esecuzione di appalti di opere o servizi. L’argomento ha sollevato notevoli dubbi e problematiche interpretative e, nonostante il nuovo intervento normativo, la soluzione del dilemma è rimandata ad un un prossimo decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da emanarsi entro il 25 dicembre 2015, in cui saranno individuate specifiche deroghe.

 

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