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Unilav Conciliazione: nuovi adempimenti

Debutta da giugno il modello UNILAV Conciliazione per adempiere all’obbligo di comunicazione di avvenuta conciliazione in seguito al licenziamento di un dipendente assunto con le tutele crescenti.

Il modello non va compilato nei casi in cui non si proceda al tentativo di conciliazione. Vediamo gli aspetti salienti delle nuove disposizioni

 

UNILAV Conciliazione: Dove Nasce



Con l’introduzione del contratto di lavoro a tutele crescenti è stata prevista una nuova modalità di conciliazione agevolata al fine di ridurre il contenzioso tra il datore di lavoro ed il lavoratore licenziato con le tutele crescenti.

La nuova conciliazione prevista dal D.Lgs 23/2015 all’art. 6, si attiva con la proposta del datore di lavoro di una somma di denaro per la prevenzione di un contenzioso giudiziario. Lo scopo del nuovo adempimento è quello di monitorare l’utilizzo del nuovo istituto conciliativo.

La nuova conciliazione è vista come uno strumento fortemente innovativo ed incentivato anche dall’assenza di imposizioni fiscali e contributive sulle cifre erogate al dipendente e riconducibili alla conciliazione.La nuova procedura di conciliazione è rivolta esclusivamente alle seguenti categorie di lavoratori dipendenti: assunti a tempo indeterminato (non dirigenti) a decorrere dal 7 marzo 2015 – data di entrata in vigore delle tutele crescenti; interessati, dal 7 marzo 2015 in poi a conversioni a tempo indeterminato di un precedente rapporto di lavoro a tempo determinato al termine del periodo formativo di un rapporto di apprendistato dopo il 7 marzo; di aziende che superano i 15 dipendenti che dopo il 7 marzo 2015 indifferentemente dalla data di assunzione.

 

Conciliazione e tutele crescenti in sintesi



La nuova conciliazione introdotta dal governo Renzi presenta aspetti interessanti che però hanno alcuni elementi di burocratizzazione che proprio risultano essere indispensabili per il legislatore italiano.

L’istituto ha tratti davvero interessanti: il datore di lavoro, al fine di evitare un contenzioso può volontariamente attivare la procedura conciliativa entro 60 giorni dalla ricezione della comunicazione di licenziamento del lavoratore (termini di impugnazione stragiudiziale).

La conciliazione può avvenire in una sede protetta quale la commissione di conciliazione presso la DTL oppure in sede sindacale. La cifra offerta al lavoratore dovrà essere pagata con assegno circolare in questa sede ed è quantificabile seguendo specifici criteri: una mensilità di retribuzione utile per il TFR per ogni anno di servizio, con un minimo di due ed un massimo di 18 mensilità. Gli importi si dimezzano per le aziende aventi fino a 15 dipendenti.

Le somme cosi quantificate saranno esenti da un punto di vista fiscale e contributivo. In seguito all’accettazione della conciliazione il lavoratore rinuncia ad impugnare il licenziamento.

Il risvolto burocratico di un istituto che potrà avere interessanti risvolti è rappresentato:

  • dalla nuova comunicazione obbligatoria con il modello Unilav Conciliazione che entro 65 giorni (60 + 5 previsti per l’UNILAV) dalla cessazione del rapporto integra l’UNILAV di cessazione del rapporto di lavoro tradizionale e che contiene l’avvenuta o non avvenuta conciliazione.
  • dall’obbligo di emettere a saldo della conciliazione unicamente un assegno circolare (sarà necessario prima stabilire l’importo e poi rivedersi per consegnare l’assegno circolare)
  • dalla previsione della sanzione da 100 a 500 euro in caso di mancata comunicazione dell’Unilav Conciliazione.

Non sarebbe stato più utile, logico e semplice comunicare solo l’avvenuta conciliazione entro 5 giorni?

 

Unilav Conciliazione: come fare

Il nuovo Modello Unilav Conciliazione sarà presente nella sezione Adempimenti” del portale “Cliclavoro”, previa registrazione. Da quanto si evince sarà necessario richiamare l’UNILAV Cessazione del rapporto di lavoro ed integrare con i dati relativi alla conciliazione quali:

  • data di proposta dell’offerta di conciliazione ed esito (SI/NO) di tale offerta;
  • sede presso la quale il procedimento di offerta è stato effettuato
  • importo offerto ed esito del procedimento (SI/NO)

Al termine della compilazione sarà possibile visualizzare e stampare un riepilogo della comunicazione effettuata.

 

Le ultime modifiche all’Unilav Conciliazione

Il ministero del Lavoro torna sull’Unilav Conciliazione fornendo alcuni chiarimenti. La nuova comunicazione:

  • è dovuta solo nei casi in cui il datore di lavoro propone la conciliazione al lavoratore;
  • è dovuta anche dalle agenzie per il lavoro nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro;
  • non va effettuata quando il rapporto di lavoro si risolve durante il periodo di prova.

Nella stessa nota il ministero precisa che i soggetti che potranno trasmettere il modello Unilav Conciliazione sono gli stessi che possono trasmettere gli Unilav tradizionali  (es. consulenti del lavoro, commercialisti, avvocati, agenzie per il lavoro, ecc.). Qui di seguito la nota: