La Finanziaria 2015 ha ampliato l’applicazione del Reverse Charge Edilizia, facendovi rientrate ulteriori settori nell’ambito di applicazione: operazioni di pulizia, demolizione, installazione di impianti e completamento, che riguardano gli edifici.
La messa in evidenza della parola edifici non è casuale in quanto proprio sul termine edifici si sono creati dubbi per l’applicazione del Reverse Charge. Ma procediamo con ordine.
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Reverse Charge non solo Edilizia
La finanziaria del 2015 ha ampliato le operazioni soggette a reverse charge ricomprendendo, oltre a quelle già citate in precedenza nel settore edile anche:
- i trasferimenti di quote di emissioni di gas aeffetto serra
- le cessioni di beni nei confronti di ipermercati, supermercati, discount
- le cessioni di pallet.
In questo post ci soffermeremo però solo sul Reverse Charge Edilizia che non pochi dubbi ha creato agli operatori, parzialmente risolti dalla circolare 14/E allegata al presente post. Per approfondire da leggere anche l’articolo sul reverse charge in edilizia della Fondazione Nazionale Commercialisti
Reverse Charge in Edilizia: storia ed evoluzione
In edilizia il reverse Charge era già applicato alla prestazioni rese dai subappaltatori ai sensi dell’art.17 comma 6 del DPR 633/72 che fa riferimento:
alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell’appaltatore principale o di un altro subappaltatore.
In ogni caso per l’applicazione del reverse charge per i subappalti è necessaria la presenza di tre parti: committente, appaltatore e subappaltatore. Infatti il reverse charge non è applicabile qualora vi sia un contratto diretto di appalto con l’impresa di costruzione. Per identificare le imprese che rientrano nel reverse charge è necessario far riferimento alla Sezione F della tabella Ateco 2007.
Reverse Charge ampliato dal 2015
Le nuove tipologie di reverse Charge sono in vigore dal 1 gennaio 2015 e riguardano le operazioni di:
- pulizia (codice ateco 81.21.00 – 81.22.02)
- demolizione (43.11.00)
- installazione di impianti (43.21… – 43.22… 43.29…)
- completamento (43.31.00 – 43.32.01 – 43.32.02 – 43.33.00 – 43.34.00 – 43.39.01 – 43.39.09)
La nuova disciplina riguarda solo le operazioni su edifici restringendo l’ambito operativo ai soli fabbricati e non all’intera categoria dei beni immobili. Risultano quindi escluse le piscine ( se non integrate in edifici), i terreni, i parcheggi, i giardini ecc. Dalla circolare è possibile rinvenire ad una definizione di edificio:
“un sistema costituito dalle strutture edilizie esterne che delimitano uno spazio di volume definito, dalle strutture interne che ripartiscono detto volume e da tutti gli impianti e dispositivi tecnologici che si trovano stabilmente al suo interno; la superficie esterna che delimita un edificio può confinare con tutti o alcuni di questi elementi: l’ambiente esterno, il terreno, altri edifici; il termine può riferirsi a un intero edificio ovvero a parti di edificio progettate o ristrutturate per essere utilizzate come unità immobiliari a sé stanti”
Da un punta di vista soggettivo non è necessario che il soggetto svolga un’attività prevista dalla sezione F della Tabella Ateco (a differenza dei subappalti) ma bisogna far riferimento alla prestazione posta in essere. Quindi gli elementi da valutare per l’applicazione del nuovo reverse charge ai sensi dell’art. 17 a-ter) sono:
- committente sia soggetto passivo ai fini IVA;
- oggetto della prestazione si riferita ad un edificio;
- che la prestazione rientri tra quelle in precedenza elencate.
Le complessità che possono generarsi in presenza di un unico contratto con pluralità di prestazioni di servizi parzialmente soggette a reverse charge rendono necessaria la scissione delle operazioni da fatturare con distinta indicazione delle operazioni soggette ad inversione contabile. Qualora, in caso di contratto Unico di Appalto per interventi di restauro, risanamento, costruzione o ristrutturazione di un edifizio che rendono di difficile applicazione l’applicazione del reverse charge è possibile applicare le regole ordinarie.
La posa in opera nelle operazioni di reverse charge
L’Agenzia delle entrate ha ribadito che sono escluse dall’ambito di applicazione del Reverse Charge le operazioni di fornitura con posa in opera in quanto la posa in opera è da considerarsi accessoria rispetto alla prevalente cessione del bene.