Seleziona una pagina

Update

In seguito all’entrata in vigore della manovra Monti sono variati a partire dal 6/12/2011 i limiti alla circolazione del contante.

Limiti al contante in vigore fino al 5/12/2011

Con l’entrata in vigore della manovra di Ferragosto il giorno 13 agosto 2011 si riduce da un importo 5.000,00 euro ad un importo di 2.500,00 euro il limite massimo relativo all’utilizzo del denaro contante, all’emissione di assegni bancari trasferibili ed al saldo dei libretti di deposito al portatore.


Tutte le operazioni di importo superiore ai 2500 euro dovranno essere poste in essere ricorrendo a banche, istituti di moneta elettronica o a Poste Italiane S.p.A.

Il limite alla circolazione del contate è stato spesso variato negli ultimi anni, creando confusione per imprenditori e professionisti incapaci di muoversi con facilità o di fornire indicazioni ai professionisti.

Riepilogo dei limiti alla circolazione del contante

Nel seguente elenco di riportano le variazioni dei limiti relativi all’uso del contante, degli assegni “liberi” e dei libretti al portatore:

  • Fino al 29.4.2008 12.500,00 euro
  • Dal 30.4.2008 al 24.6.2008  5.000,00 euro
  • Dal 25.6.2008 al 30.5.2010 12.500,00 euro
  • Dal 31.5.2010 al 12.8.2011  5.000,00 euro
  • Dal 13.8.2011  2.500,00euro

Le operazioni frazionate

Il divieto riguarda il valore oggetto di trasferimento ed il trasferimento è vietato anche quando è effettuato con una successione di pagamenti inferiori ai limiti che, valutati caso per caso, sembrano essere fatti con lo scopo di eludere le norme in questione.

La possibilità di effettuare pagamenti in più soluzioni di importi che complessivamente superano i limiti deve essere frutto della libertà contrattuale (come ad esempio una vendite a rate o con una esplicita indicazione in fattura).

Le sanzioni 

La violazione dei limiti in esame comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria che va dall’1% al 40% dell’importo trasferito, con un minimo di 3000,00 euro, con possibilità che sia coinvolto anche colui che riceve il contante.

La sanzione cresce in modo esponenziale col crescere degli importi: quando oggetto della violazione sono somme in contanti superiori ad € 50.000 la sanzione minima è aumentata di cinque volte.

In conclusione non bisogna fare i benefattori in contanti.