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Con la pubblicazione del DPCM 20 febbraio 2015, n. 29, diventa operativo il TFR in busta paga da erogare ai dipendenti che ne facciano richiesta come parte integrante della retribuzione per il periodo di paga da aprile 2015 a giugno 2018. Partenza a rilento, quindi per l’erogazione del TFR in busta paga che entrerà in vigore dal prossimo 3 aprile 2015. Questo differimento comporterà l’erogazione effettiva da maggio. La circolare INPS allegata riepiloga l’intera disciplina.

Tfr in busta paga

Momento della scelta per il TFR in busta paga

Tfr in busta paga: i lavoratori interessati

Ad essere interessati sono tutti i lavoratori dipendenti del settore privato con rapporto di lavoro subordinato in essere da almeno 6 mesi e che sono beneficiari del TFR.

La Qu.I.R. (quota integrativa della retribuzione) è rappresentata dalla quota di TFR che matura mese per mese come disposto dall’art. 2120 del codice civile, al netto del contributo al netto del contributo dello 0,50% Ivs, ove dovuto.

Come già specificato in un precedente sul Tfr in busta paga post la Qu.I.R:

  • è soggetta a tassazione ordinaria ed esclusa ai fini previdenziali
    non concorre alla determinazione del reddito complessivo ai fini dell’attribuzione del bonus degli 80 euro
  • non rileva ai fini della tassazione separata del TFR (gli importi erogati non rientrano nel calcolo per il calcolo dell’aliquota media di tassazione del TFR e della quantificazione dell’imponibile fiscale TFR).

Le istruzioni per la richiesta del TFR in busta paga


Ad effettuare la richiesta dovranno essere i lavoratori interessati. La convenienza economica è da valutare caso per caso, con vantaggi solo per i redditi bassi. Valutazioni diverse potranno essere fatte da lavoratori che hanno esigenze economiche nel breve periodo o che preferiscono non attendere la conclusione del rapporto per godere del TFR.
Anche i lavoratori che versano il TFR maturando alle forme pensionistiche complementari potranno richiedere l’erogazione del TFR.

La richiesta va formalizzata al datore di lavoro con apposita istanza di accesso debitamente compilata e validamente sottoscritta conforme al modello, allegato A, del DPCM n. 29/2015 allegato al presente post.

Il datore di lavoro, verificati i requisiti, procederà alla liquidazione della Qu.I.R. a partire dal mese successivo a quello di formalizzazione dell’istanza e fino al 30 giugno 2018 o alla data di cessazione, se antecedente senza possibilità di revoca per il lavoratore.

Qui di seguito la modulistica

Tfr in Busta Paga: la Circolare INPS

L’INPS con una circolare riepilogativa interviene sul tema del TFR in busta paga in quanto avrà un ruolo di primo piano anche nel gestire il ruolo di intermediario tra le banche e le imprese che vorranno accedere al finanziamento.

Proprio sul tema del finanziamento si pongono molti quesiti: come faranno le imprese che mensilmente richiederanno l’intervento dell’INPS per anticipare il TFR ai dipendenti a rimborsare in un’unica volta i finanziamenti ricevuti entro il 31/10/2018? Vedremo…

Intanto vi lascio la circolare con i dettaglio