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correggere gli errori di fatturazioneLa nuova aliquota IVA è entrata in vigore il 17 settembre del 2011 e ne abbiamo già parlato in un precedente post su blog.

Per essere certi di applicare l’aliquota giusta è necessario individuare il momento di effettuazione dell’operazione ai fini IVA previsti dalla normativa IVA (DPR 633/72 art. 69):

“Le cessioni di beni si considerano effettuate nel momenti di stipulazione dell’atto se riguardano beni immobili e nel momento di consegna o spedizione del bene se riguardano beni mobili”

“Le prestazioni di servizi si considerano effettuate all’atto del pagamento del corrispettivo”

Particolari deroghe riguardano:

  • fatturazione anticipata rileva l’aliquota vigente al momento della fatturazione;
  • pagamento di acconti aliquota vigente al momento del pagamento dell’acconto;
  • consegna con fattura differita da emettere entro il 15 del mese successivo si applicherà l’aliquota vigente alla data di consegna.

 

Come correggere gli errori di fatturazione

 

Dopo questa necessaria premessa, è giusto rammentare che per gli errori di fatturazione è prevista una sanzione pari al 100% della maggiore imposta non presente in fattura con un minimo di € 258,23.

Quindi per correggere gli errori si può procederenei seguenti modi:

  • se la fattura è emessa con aliquota sbagliata ma non è ancora stata spedita basta correggere la fattura,
  • nel caso in cui fosse stata spedita bisogna emettere una nota di variazione in aumento (se si è applicato un’aliquota inferiore) o in diminuzione (se si è applicato un’aliquota superiore).

 

La nota di variazione pre rettificare le fatture



La nota di variazione è un documento che consente di apportare modifiche all’imponibile o all’imposta. Essa è prevista dall’art. 26 del DPR 633/72 e deve contenere:

  • Un richiamo alla fattura rettificata
  • Seguire anche la stessa numerazione delle fatture emesse
  • Deve essere registrata normalemente.

 

Se corregge l’acquirente



La correzione da parte dell’acquirente va fatta presso l’agenzia dell’entrate prenstando un’autofattura in duplice copia e versando con il modello f24 (codice tributo 9399) la eventuale differenza di imposta dovuta. La copia che sarà resa dall’agenzia delle entrate dovrà essere registrata.

In conclusione volevo solo ricordarvi che su questo blog è disponibile un servizio che consente il calcolo e la ricostruzione delle fatture.