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La legge di stabilità per il 2012, ha disposto che l’aliquota contributiva previdenziale dovuta per gli iscritti alla Gestione separata INPS aumenta di un punto percentuale a partire dal 2012.

L’ulteriore aumento dell’1% dei contributi INPS riguarda tutti gli iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, quindi:

  • i soggetti iscritti solo alla suddetta Gestione separata;
  • i soggetti assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie;
  • i pensionati.

Sembra opportuno a qeusto punto riepilogare i vari soggetti obbligati all’iscrizione ed al versamento dei contributi alla gestione separata:

  • collaboratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi;
  • professionisti senza Cassa di previdenza di categoria;
  • associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
  • venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (ferma la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione).


I soggetti iscrivibili possono essere a loro volta suddivisi in:

  • soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati;
  • soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati (diretti, indiretti o di reversibilità).

Questa distinzione si rende opportuna per identificare le aliquote applicabili alle diverse tipollogie di soggetti:

  • i soggetti iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati, l’aliquota contri-butiva previdenziale (di finanziamento e di computo) aumenta:
    dal 26% al 27%; con effetto dall’1.1.2012.
  • i soggetti iscritti anche ad un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, l’aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) aumenta dal 17% al 18%; con effetto dall’1.1.2012.

Agli importi cosi determinati deve i Soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati dovranno aggiungere uno 0,72% finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall’INPS quali:

  • indennità di maternità/paternità,
  • trattamento economico per congedo parentale,
  • indennità giornaliera di malattia,
  • indennità di malattia per degenza ospedaliera,
  • assegno per il nucleo familiare.

Tabella riepilogativa della contribuzione alla gestione separata

  Non iscritti ad altre gestioni
nè pensionati
Iscritti ad altre gestioni
o pensionati
Aliquote previdenziali 27% fino al previsto massimale 18% fino al previsto massimale
Contributo assistenziale 0,72%, fino al previsto massimale NO
Contribuzione totale 27,72%, fino al massimale 18%, fino al massimale

Update: massimale per il 2012 è pari ad € 96.149,00

L’aumento contributivo dell’1% disposto dalla L. 183/2011 decorre dall’1.1.2012, quindi in relazione ai compensi corrisposti da tale data, anche se riferiti ad anni precedenti salvo le vecchie aliquote contributive che potranno essere utilizzate per i compensi corrisposti fino al 12.1.2012 compreso (c.d. “cassa allargata”) per i redditi assimilati q auelli di lavoro dipendente

Non sono da ritenersi assimilati al lavoro dipendente le seguenti tipologie e quindi soggetti alle nuove aliquote a partire dall’ 01/01/2012:

  • associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
  • venditori a domicilio;
  • lavoratori autonomi occasionali;
  • professionisti senza Cassa di previdenza di categoria.

Ripartizione dei contributi nella gestione separata

La ripartizione del carico previdenziale è differente in base alla tipologia di rapporto instaurato.

Nel caso di lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali i contributi dovuti sono ripartiti:

  • per 1/3, a carico del lavoratore;
  • per i restanti 2/3, a carico del committente.

La seguente tabella riepiloga le percentuali in vigore dal 2012

  Non iscritti ad altre gestioni
nè pensionati
Iscritti ad altre gestioni
o pensionati
Contribuzione totale 27,72% 18%  
Di cui a carico del lavoratore 9,24% 6%  
Di cui a carico del committente 18,48% 12%  

Per gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, l’onere contributivo è ripartito:

  • per il 45%, a carico dell’associato;
  • per il restante 55%, a carico dell’associante.

Pertanto, dal 2012 la situazione diventa quella riepilogata nella seguente tabella.

 

Non iscritti ad altre gestioni
nè pensionati

Iscritti ad altre gestioni
o pensionati

Contribuzione totale 27,72% 18%
Di cui a carico dell’associato 12,474% 8,10%
Di cui a carico dell’associante 15,246% 9,90%

Liberi professionisti

I liberi professionisti, che versano interamente quanto dovuto alla gestione separata è concessa la facoltà di rivalsa nei confronti del committente nella misura del 4% dei compensi lordi. Tale importo è da considerarsi esclusivamente come reddito e concorre quindi alla formazione del reddito complessivo a differenza delle maggiorazioni previste per i professionsiti iscritti alle casse previdenziali dei rispettivi ordini. Per il calcolo delle fatture relative ai professionisti senza cassa di previdenza vi rimando al servizio di calcolo presente su codice azienda.