La legge di stabilità per il 2012, ha disposto che l’aliquota contributiva previdenziale dovuta per gli iscritti alla Gestione separata INPS aumenta di un punto percentuale a partire dal 2012.
L’ulteriore aumento dell’1% dei contributi INPS riguarda tutti gli iscritti alla Gestione separata ex L. 335/95, quindi:
- i soggetti iscritti solo alla suddetta Gestione separata;
- i soggetti assicurati anche presso altre forme previdenziali obbligatorie;
- i pensionati.
Sembra opportuno a qeusto punto riepilogare i vari soggetti obbligati all’iscrizione ed al versamento dei contributi alla gestione separata:
- collaboratori a progetto e collaboratori coordinati e continuativi;
- professionisti senza Cassa di previdenza di categoria;
- associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
- venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali (ferma la franchigia di 5.000,00 euro di reddito annui non assoggettabili a contribuzione).
I soggetti iscrivibili possono essere a loro volta suddivisi in:
- soggetti iscritti alla Gestione separata INPS che non risultino iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, né pensionati;
- soggetti iscritti anche ad altre forme previdenziali obbligatorie o pensionati (diretti, indiretti o di reversibilità).
Questa distinzione si rende opportuna per identificare le aliquote applicabili alle diverse tipollogie di soggetti:
- i soggetti iscritti solo alla Gestione separata INPS e non pensionati, l’aliquota contri-butiva previdenziale (di finanziamento e di computo) aumenta:
dal 26% al 27%; con effetto dall’1.1.2012. - i soggetti iscritti anche ad un’altra Gestione previdenziale obbligatoria o pensionati, l’aliquota contributiva previdenziale (di finanziamento e di computo) aumenta dal 17% al 18%; con effetto dall’1.1.2012.
Agli importi cosi determinati deve i Soggetti iscritti solo alla Gestione separata e non pensionati dovranno aggiungere uno 0,72% finalizzato al finanziamento delle prestazioni economiche temporanee erogate dall’INPS quali:
- indennità di maternità/paternità,
- trattamento economico per congedo parentale,
- indennità giornaliera di malattia,
- indennità di malattia per degenza ospedaliera,
- assegno per il nucleo familiare.
Guida al Contenuto
Tabella riepilogativa della contribuzione alla gestione separata
Non iscritti ad altre gestioni nè pensionati |
Iscritti ad altre gestioni o pensionati |
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Aliquote previdenziali | 27% fino al previsto massimale | 18% fino al previsto massimale |
Contributo assistenziale | 0,72%, fino al previsto massimale | NO |
Contribuzione totale | 27,72%, fino al massimale | 18%, fino al massimale |
Update: massimale per il 2012 è pari ad € 96.149,00
L’aumento contributivo dell’1% disposto dalla L. 183/2011 decorre dall’1.1.2012, quindi in relazione ai compensi corrisposti da tale data, anche se riferiti ad anni precedenti salvo le vecchie aliquote contributive che potranno essere utilizzate per i compensi corrisposti fino al 12.1.2012 compreso (c.d. “cassa allargata”) per i redditi assimilati q auelli di lavoro dipendente
Non sono da ritenersi assimilati al lavoro dipendente le seguenti tipologie e quindi soggetti alle nuove aliquote a partire dall’ 01/01/2012:
- associati in partecipazione che apportano solo lavoro;
- venditori a domicilio;
- lavoratori autonomi occasionali;
- professionisti senza Cassa di previdenza di categoria.
Ripartizione dei contributi nella gestione separata
La ripartizione del carico previdenziale è differente in base alla tipologia di rapporto instaurato.
Nel caso di lavoratori a progetto, collaboratori coordinati e continuativi, venditori a domicilio e lavoratori autonomi occasionali i contributi dovuti sono ripartiti:
- per 1/3, a carico del lavoratore;
- per i restanti 2/3, a carico del committente.
La seguente tabella riepiloga le percentuali in vigore dal 2012
Non iscritti ad altre gestioni nè pensionati |
Iscritti ad altre gestioni o pensionati |
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Contribuzione totale | 27,72% | 18% | |
Di cui a carico del lavoratore | 9,24% | 6% | |
Di cui a carico del committente | 18,48% | 12% |
Per gli associati in partecipazione che apportano solo lavoro, l’onere contributivo è ripartito:
- per il 45%, a carico dell’associato;
- per il restante 55%, a carico dell’associante.
Pertanto, dal 2012 la situazione diventa quella riepilogata nella seguente tabella.
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Non iscritti ad altre gestioni |
Iscritti ad altre gestioni |
Contribuzione totale | 27,72% | 18% |
Di cui a carico dell’associato | 12,474% | 8,10% |
Di cui a carico dell’associante | 15,246% | 9,90% |
Liberi professionisti
I liberi professionisti, che versano interamente quanto dovuto alla gestione separata è concessa la facoltà di rivalsa nei confronti del committente nella misura del 4% dei compensi lordi. Tale importo è da considerarsi esclusivamente come reddito e concorre quindi alla formazione del reddito complessivo a differenza delle maggiorazioni previste per i professionsiti iscritti alle casse previdenziali dei rispettivi ordini. Per il calcolo delle fatture relative ai professionisti senza cassa di previdenza vi rimando al servizio di calcolo presente su codice azienda.