Il perdurare della crisi economica ha effetti sulle imprese che hanno l’ esigenza di abbattere anche i costi fissi. I canoni di locazione sono stati uno dei costi maggiormente oggetto di modifiche negli ultimi anni. Tra proprietari e commercianti si sono instaurati molti accordi per la riduzione del canone di locazione.
Per avere validità verso terzi l’accordo di riduzione del canone di locazione deve essere registrato per giustificare i minori redditi percepiti dal locatore. La procedura di riduzione del canone di locazione prevedeva il versamento dell’imposta di registro pari ad € 67,00 e l’assolvimento dell’imposta di bollo pari ad € 16,00
Accordo di riduzione del canone di locazione: esenzione delle imposte
Il decreto Sblocca Italia, entrato in vigore il 13.9.2014 e da convertire entro l’11.11.2014, ha previsto una rivisitazione delle disposizioni per l’applicazione dell’imposta di registro all’accordo di riduzione del canone di locazione.
L’articolo 19 del decreto consente di registrare l’accordo di riduzione del canone di locazione in esenzione dalle imposte di registro e di bollo. Le condizioni da rispettare per l’esenzione sono:
- l’accordo deve prevedere esclusivamente la riduzione del canone di locazione;
- l’accordo faccia riferimento a contratti di locazione “in essere” al momento dell’accordo.
La riduzione registrata ha effetto dal’annualità contrattuale successiva a quella in cui è stata concordata la riduzione.