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Si apre la fase cruciale dell’IMU. In attesa che l’attesa circolare fornisca i molteplici chiarimenti, si iniziano a calcolare i primi acconti IMU da versare entro il 16 giugno. La sostanziale novità dell’IMU è il ritorno alla tassazione sulle abitazioni principali e le relative pertinenze, anche se con un’aliquota agevolata.

IMU sulle abitazioni principali solo ai comuni

L’imu calcolata sulle abitazioni principali e le relative pertinenze godrà di una aliquota agevolata ed andrà interamente ai comuni. L’aliquota è fissata al 4 per mille sul valore della rendita rivalutata e moltiplicata per 160. Sull’abitazione principale sarà possibile usufruire di una detrazione di 200 €. I comuni possono deliberare, in sede di conguaglio a dicembre, un’aumento o una diminuzione fino a 0,2 punti dell’aliquota base.

Imu su solo 1 abitazione principale

Cambia il concetto di abitazione principale. Con l’IMU si considera un doppio requisito per poter accedere alla aliquota agevolata: residenza e dimora. Per ogni nucleo familiare l’aliquota agevolata potrà essere applicata solo su un solo immobile. 


Le pertinenze dell’abitazione principale

Cambia il concetto di pertinenza dell’abitazione principale: un immobile per essere considerato pertinenza dovrà essere accatastato con le seguenti categorie catastali: C/2, C/6, C/7. Per ogni categoria in precedenza citata solo un immobile potrà essere considerato pertinenza (es. 1 c/6 + 1 c/7 + 1 C/2).

Il nucleo familiare ed il concetto di dimora

Cambia anche il concetto di nucleo familiare per poter usufruire della detrazione. La sola residenza non è sufficiente a garantire l’aliquota agevolata ma è necesario che vi sia anche l’effettiva dimora. Caso pratico: due coniugi con due residenze diverse che vivono insieme potranno applicare l’aliquota agevolata solo sull’immobile in cui dimorano.

Su questo punto sono attesi chiarimenti dalla circolare.

Le detrazioni sull’abitazione principale

Per l’IMU si potrà usufruire di due detrazioni sulle abitazioni principali:

  • detrazione base
  • Maggiorazione della detrazione per i figli

Per quanto concerne la detrazione base sarà pari ad € 200,00 (rapportata al periodo se inferiore all’anno). L’importo va riferito all’unità immobiliare. Si suddivide per teste e non per quote ( es. possesso 80% e 20% detrazione sarà sempre di 100€ per coniuge)

La maggiorazione per i figli spetta nei casi in cui

  • i figli abbiano meno di 26 anni
  • abbiano residenza e dimora presso l’abitazione.

La detrazione è pari ad € 50 ed è consentita per un massimo di € 400,00. Anche in questo caso la detrazione va rapportata ai mesi di permanenza dei requisiti.

Abitazione principale e comunione dei beni

In caso di immobile acquistato in regime di comunione dei beni sarà necesario scindere l’importo ed effettuare singoli versamenti per i coniugi.

Questa prima carrellata termina qui. Nei commenti lo spazio per quesiti e spunti.